IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Reggio Calabria
  Visto  l'art.  2544  del codice civile integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulta che le
societa'  cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato
art. 2544;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti  i  decreti  del  Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio  2003  che  definiscono  i  casi di non nomina del commissario
liquidatore;
  Preso  atto  della decisione assunta dalla commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione  del 15 maggio 2003, che esonera, in
alcuni  casi,  le direzioni provinciali del lavoro della richiesta di
parere;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
  Preso  atto  che  la societa', conosciuta in data 21 dicembre 1999,
non  ha  redatto  nessun  bilancio  e che il legale rappresentante ha
dichiarato che non esistono pendenze da definire;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  senza  far  luogo  alla  nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa «FE.DO.CA. - Piccola soc. coop.» a r.l. con
sede  in  S.  Cristina  d'Aspromonte  costituita  per  rogito  notaio
Pierangela  Pitrone  in  data  21 dicembre  1999, repertorio n. 2150,
registro delle imprese n. 144190, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.
      Reggio Calabria, 14 gennaio 2004
                                    Il direttore provinciale: Verduci