IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce  la  competenza  del Ministro dei trasporti, nel frattempo
divenuto  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare
in   materia  di  sicurezza  del  trasporto  su  strada  delle  merci
pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 57 dell'8 marzo
2002,  di  attuazione  della  direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della
decisione   2001/107/CE   in  materia  di  attrezzature  a  pressione
trasportabili, ed in particolare gli articoli 15 e 17;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 febbraio 2003, n. 43, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2003, recante modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
  Vista  la  decisione  2003/525/CE  della  Commissione del 18 luglio
2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  183  del  22 luglio  2003,  che rinvia la data di attuazione della
direttiva   1999/36/CE   del  Consiglio  per  alcune  attrezzature  a
pressione trasportabili;

                               Adotta
                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.
  1.  All'art.  15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2002,
n.   23,   come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  legislativo
18 febbraio  2003,  n. 43, le parole «1° luglio 2003» sono sostituite
con le parole «1° luglio 2005».