IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  CE  n. 1491/2003 del 25
agosto  2003  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Colline di
Romagna»  riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art.
6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'   di  controllo  responsabile  della  vigilanza  sulla
stessa;
  Considerato  che l'organismo «Cermet - Certificazione e ricerca per
la  qualita'  -  Soc. cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazione  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che e'
stata  autorizzata  dal  Ministero  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo  di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la
qualita'  -  Soc.  cons.  a  r.1.», con sede in Cadriano di Granarolo
(Bologna), via Cadriano n. 23, iscritto all'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di
specificita'  (STG),  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della
legge   21   dicembre   1999,   n.   526,  recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai
sensi  del  comma  1,  del  medesimo  art.  53  della citata legge ad
espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  2081/92 per la denominazione di
origine  protetta «Colline di Romagna» riferita all'olio extravergine
di  oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine
protetta  con  regolamento  CE  della commissione n. 1491/2003 del 25
agosto 2003.