IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche  ed  integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317,  recante  modificazioni  del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320,  recante  il  «Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici di
diretta  collaborazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»;
  Vista  la  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e successive modifiche,
concernente disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso  e  di  altri  gravi forme di manifestazioni di pericolosita'
sociale;
  Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante la delega al Governo
per  l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e
certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,  recante
disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in tema di
comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252,  recante  norme per la semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
  Visti  i  decreti  legislativi  19 dicembre  1991, n. 406, 17 marzo
1995, n. 158 e 25 febbraio 2000, n. 65;
  Vista  la  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, in materia di lavori
pubblici e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge n. 109/1994;
  Visto  il  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,  convertito, con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  2,  lettera  c),  della  legge
21 dicembre   2001,   n.   443,   conferisce   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei trasporti, nel quadro delle attribuzioni volte
ad  assicurare  il  supporto  necessario  per  l'attivita'  del  CIPE
integrato  dai presidenti delle regioni interessate, anche il compito
di  vigilare  sulla  esecuzione  dei progetti approvati, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura;
  Ravvisato che l'efficace esercizio della predetta funzione non puo'
prescindere  dalla  sorveglianza sulla realizzazione dei progetti per
la  necessita'  di  evitare  che l'esecuzione delle opere rappresenti
occasione   di   infiltrazione   della   delinquenza   organizzata  o
costituisca  presupposto  di  riciclaggio  di  denaro  di provenienza
illecita  delle associazioni malavitose o sia, comunque, inquinata da
irregolarita' gravi;
  Ritenuto  che per prevenire il verificarsi di tipologie di minaccia
sia alla sicurezza fisica dei cantieri sia di coloro che negli stessi
prestino la propria attivita', e' opportuno apprestare adeguate forme
di  sorveglianza  «in  loco»,  specie  con  riferimento alle opere di
maggior rilevanza;
  Considerata  l'esigenza,  per  il  raggiungimento  di  tali primari
obiettivi,  di  una  struttura di diretta collaborazione del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti che operi tramite un contingente
di  personale  di  limitata  consistenza,  ai fini dell'esercizio dei
poteri delineati dall'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Rilevato  inoltre che, per il conseguimento dei predetti obiettivi,
la  medesima  struttura  possa  ottenere  dalle  competenti autorita'
l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia, agli ispettorati del
lavoro  ed agli enti locali tramite convenzioni di avvalimento e/o di
collaborazione,   nonche'   l'introduzione  nei  capitolati  di  gara
dell'onere  di  appositi progetti di difesa passiva e sicurezza delle
opere;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Presso  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, in
posizione  di  diretta  collaborazione  del Ministro, nell'ambito del
decreto  del  Presidente della Repubblica, 24 aprile 2001, n. 320, e'
istituito il «Servizio per l'Alta sorveglianza per le grandi opere».
  2.  Il  Servizio  fa  a  capo ad un unico direttore, che agisce con
autonomia funzionale ed opera alle dirette dipendenze del Ministro.
  3.  Il  Servizio  cura,  con  cadenza  annuale  la  redazione di un
documento  illustrativo  del complesso delle attivita' svolte e degli
obiettivi conseguiti, in coerenza alle direttive del Ministro.
  4. L'attivita' del Servizio, sia per le direttive del Ministro, sia
per   le   relazioni   con   l'amministrazione   e   con  gli  organi
istituzionali, e' coordinata dall'ufficio di Gabinetto ai sensi degli
articoli  2,  comma  6 e 3, comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 320/2001.