IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  I.G.P.  Riso  di
Baraggia,  con  sede in Vercelli, via F.lli Bandiera n. 16, intesa ad
ottenere  la  registrazione  della  denominazione  «Riso  di Baraggia
Biellese  e  Vercellese», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 61162 del 19 febbraio 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione I.G.P. Riso di Baraggia
ha  chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.  5  del  predetto  regolamento (CEE) 2081/92 come integrato
all'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Riso di
Baraggia   Biellese   e   Vercellese»,   in  attesa  che  l'organismo
comunitario  decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione
geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione I.G.P.
Riso  di  Baraggia,  assicuri  la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della  denominazione «Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese»,  secondo  il disciplinare di produzione trasmesso con la
citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».