L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                                    PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  sulla  vita,  di  seguito denominato «decreto legislativo n.
174/1995»;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  30 gennaio  1996,  n. 147, recante
disposizioni   in   materia   di  copertura  delle  riserve  tecniche
dell'assicurazione diretta sulla vita;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  31 marzo  1999,  n. 1152-G, con il
quale,  tra l'altro, sono stati approvati i prospetti delle attivita'
assegnate  a  copertura  delle  riserve  tecniche  dell'assicurazione
diretta sulla vita;
  Viste  le  circolari  ISVAP  n.  71  del 26 marzo 1987 e n. 336 del
17 giugno 1998, concernenti le assicurazioni individuali sulla vita a
prestazione rivalutabile collegate a gestione interne separate;
  Vista  la  circolare  ISVAP n. 130 del 13 marzo 1990 concernente il
registro   delle   attivita'   a  copertura  delle  riserve  tecniche
dell'assicurazione diretta sulla vita;
  Vista  la  circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998 concernente la
relazione  tecnica  predisposta  dall'attuario  incaricato  ai  sensi
dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995;
  Ritenuta  la  necessita'  di  introdurre disposizioni in materia di
aggiornamento   infrannuale   delle  riserve  tecniche  di  cui  agli
articoli 24  e  30,  comma  4,  del decreto legislativo n. 174/1995 e
delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
  Ritenuta la necessita' di razionalizzare le comunicazioni all'ISVAP
in materia di attivi della gestione vita;
  Ritenuta  la necessita' di modificare le disposizioni in materia di
tenuta  del  registro  delle  attivita'  a  copertura  delle  riserve
tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;
  Ritenuta la necessita' di modificare il prospetto trimestrale delle
attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli
articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 che le
imprese devono trasmettere all'ISVAP;
  Ritenuta la necessita' di modificare il prospetto trimestrale delle
disponibilita'  destinate  a  copertura delle riserve tecniche di cui
all'art.  30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 che le
imprese devono trasmettere all'ISVAP;
  Ritenuta  la  necessita'  di modificare il prospetto trimestrale ed
annuale   degli  investimenti  derivanti  dalla  gestione  dei  fondi
pensione che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;
  Ritenuta la necessita' di integrare le informazioni contenute nella
relazione  di  cui  all'art.  24, comma 3, del decreto legislativo n.
174/1995;
                                Emana
                     il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
      Modifiche al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147
  1.  Al  provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 6 (Obblighi informativi). - 1. Ai sensi dell'art. 31, comma
2,   del  decreto  legislativo  n.  174/1995  le  imprese  comunicano
all'ISVAP,  entro  il  mese successivo alla fine di ciascun trimestre
solare,   la  situazione  degli  investimenti  e  delle  attivita'  a
copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i
seguenti modelli uniti al presente provvedimento:
      modello 1, con gli allegati A e B, per le attivita' a copertura
delle  riserve  tecniche  di  cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del
decreto legislativo n. 174/1995;
      modello  2, per le attivita' a copertura delle riserve tecniche
relative  ai  contratti  di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 174/1995;
      modello  3,  per  gli investimenti derivanti dalla gestione dei
fondi pensione di cui alla classe «D.II» dello stato patrimoniale.
  2.  I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal
rappresentante  legale  della  societa'  o  dai  soggetti autorizzati
nonche',  con riferimento alle riserve tecniche, dall'attuario di cui
all'art. 20-bis del decreto legislativo n. 174/1995.
  3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro
il  mese  successivo  alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco
analitico:
    delle attivita' comprese nella categoria A) destinate a copertura
delle  riserve  tecniche  di  cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del
decreto legislativo n. 174/1995;
    delle  attivita'  a  copertura delle riserve tecniche relative ai
contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
174/1995;
    degli  investimenti  derivanti dalla gestione dei fondi pensione,
distintamente   per   ciascuna   sezione,   fondo  pensione  e  linea
d'investimento».
    b) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:
    «Art.  6-bis  (Aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche e
delle  attivita' a copertura). - 1. Le imprese determinano, alla fine
di  ciascun  trimestre  solare,  l'importo  complessivo delle riserve
tecniche  di  cui  agli  articoli 24  e  30,  comma  4,  del  decreto
legislativo  n. 174/1995 relative ai contratti in vigore alla data di
riferimento.
  2. Le variazioni in diminuzione dell'importo delle riserve tecniche
di  cui  al  comma  1, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni
straordinarie   autorizzate   dall'ISVAP,   sono  illustrate  in  una
relazione predisposta dall'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis
del  decreto  legislativo  n.  174/1995  allegata  al  modello  1 che
rappresenta gli elementi che hanno originato le variazioni e descriva
i procedimenti seguiti e le valutazioni operate per la determinazione
delle riserve tecniche.
  3.  In  relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del
decreto  legislativo n. 174/1995 le imprese determinano, alla fine di
ciascun   trimestre   solare,  l'importo  complessivo  delle  riserve
tecniche in vigore alla data di riferimento.
  4.  Gli  importi  delle riserve tecniche di cui ai commi 1 e 3 sono
distintamente  riportati  nel  registro  delle  attivita' a copertura
delle  riserve tecniche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n.
174/1995.  Nel  medesimo  registro  e' iscritto, in apposita sezione,
l'importo  aggiornato delle corrispondenti attivita' a copertura alla
medesima data.
  5.  Alla fine di ciascun trimestre solare le imprese determinano il
valore degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione
e  l'importo  delle corrispondenti riserve tecniche. Tali valori sono
annotati in apposita sezione del registro delle attivita' a copertura
delle riserve di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995.
  6.  Il  valore aggiornato delle attivita' a copertura delle riserve
relative  ai  contratti  di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 174/1995 e degli investimenti derivanti dalla gestione
dei fondi pensione e' determinato sulla base del valore corrente alla
data  di  riferimento  secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8,
del decreto legislativo n. 173/1997.
  «Art.  6-ter (Tenuta del registro delle attivita' a copertura delle
riserve  tecniche  di  cui  all'art.  31  del  decreto legislativo n.
174/1995).   -  1.  Il  registro  di  cui  all'art.  31  del  decreto
legislativo  n. 174/1995 riporta, distintamente per ciascuna sezione,
l'elenco  analitico  e  la  situazione  riepilogativa delle attivita'
assegnate  alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun
mese. L'elenco analitico puo' essere omesso per i Crediti e gli Altri
attivi  di  cui,  rispettivamente,  alle classi B e C dell'art. 1 del
presente provvedimento.
  2.  Entro  il  mese  successivo  all'approvazione del bilancio sono
riportate  nel  registro  le  variazioni  di  valore  delle attivita'
destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 e 30,
comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.
  3.  Le  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione  degli attivi e
l'iscrizione  di  nuove  attivita'  sono  riportate  nel  registro in
un'apposita sezione di dettaglio delle movimentazioni, registrando in
uscita  l'intero  importo  precedente  ed  in  entrata l'intero nuovo
importo della medesima attivita'. Per ciascun movimento sono annotati
la  data  della  registrazione,  la  descrizione dell'attivita' ed il
relativo  codice.  Per  i  depositi  bancari  si  fa riferimento alle
variazioni  complessive  degli  stessi  risultanti dai relativi saldi
mensili».