IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento

                              Dispone:

1. Approvazione  del nuovo modello di comunicazione dei dati relativi
alla  definizione  di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni.
    1.1.  E'  approvato  il  nuovo  modello, unitamente alle relative
istruzioni  per  la  compilazione, da utilizzare, in sostituzione del
modello  approvato  con  provvedimento  26 marzo 2003, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 87 del 14 aprile
2003,  per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alla  definizione
automatica  dei  redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni
pregressi da parte dei soggetti esercenti attivita' di impresa ovvero
arti  e  professioni  e  delle  persone fisiche titolari dei suddetti
redditi  prodotti in forma associata, nonche' dei titolari di reddito
agrario  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e delle imprese di allevamento
di cui all'art. 78 del medesimo decreto.
    1.2. Il modello e' composto da: un frontespizio contenente i dati
identificativi  del  soggetto  che  effettua  la  comunicazione,  del
rappresentante,     di     eventuali     operazioni    straordinarie,
dell'intermediario  incaricato della trasmissione telematica, nonche'
il  campo per la sottoscrizione della comunicazione; dai quadri A, B,
C,  D, E ed EE, concernenti rispettivamente la definizione automatica
dei  redditi di impresa e di lavoro autonomo per i periodi di imposta
1997,  1998, 1999, 2000, 2001 e 2002; dal quadro F concernente i dati
relativi  alla definizione da parte dei titolari dei redditi agrari e
di  imprese  di  allevamento;  dal quadro G, concernente il prospetto
degli  importi  autoliquidati  per  ciascuna  annualita'  oggetto  di
definizione e gli estremi del versamento effettuato.

2. Modalita' per la trasmissione telematica delle comunicazioni.
    2.1.  La  trasmissione  delle  comunicazioni di cui al punto 1 e'
effettuata  in  via  telematica  direttamente  da  parte dei soggetti
abilitati dall'Agenzia delle entrate, o tramite i soggetti incaricati
di  cui  ai  commi  2-bis e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ovvero  avvalendosi  di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.
La  prova  della  presentazione  e'  costituita  dalla  comunicazione
telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.
    2.2. I dati contenuti nella comunicazione devono essere trasmessi
secondo  le  allegate  specifiche  tecniche  che  costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
    2.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti incaricati della
trasmissione    telematica   di   rilasciare   al   contribuente   la
comunicazione  su  modello conforme per struttura e sequenza a quello
approvato   con   il  presente  provvedimento,  nonche'  copia  della
comunicazione  telematica  dell'Agenzia  delle entrate che ne attesta
l'avvenuto   ricevimento   e   che  costituisce  prova  dell'avvenuta
presentazione.

3. Termini di trasmissione telematica.
    3.1.  I  contribuenti  che  eseguono,  entro  i  termini previsti
dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 212,
come  modificato dall'art. 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  come  modificata  dall'art.  23-decies  della legge 27 febbraio
2004,  n. 47, i versamenti utili per la definizione degli adempimenti
di  cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonche' dall'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  effettuano  la  trasmissione in via telematica delle
comunicazioni  ivi  previste  entro  il  mese  successivo a quello di
versamento.
    3.2.  Le  persone  fisiche titolari di redditi in forma associata
che  eseguono,  entro  i  termini stabiliti dal decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze 16 gennaio 2004, il versamento utile
per  la  definizione  di  cui  all'art. 7, comma 10, secondo periodo,
della citata legge n. 289 del 2002, effettuano la trasmissione in via
telematica  delle dichiarazioni ivi previste entro il mese successivo
a quello di versamento.

4. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.
    4.1.   Il   modello  di  cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
puo'    essere    utilizzato    prelevandolo    dai   siti   internet
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
    4.2.  Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato
da  altri  siti  Internet a condizione che lo stesso sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento
e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
    4.3.  Il  modello  di  cui  al punto 1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello nel tempo.

Motivazioni.
    La  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come
modificata  dall'art.  5-bis,  comma 1, lettera a), del decreto-legge
24 dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio  2003,  n.  27, all'art. 7 ha disciplinato la definizione
automatica  dei  redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni
pregressi    mediante    autoliquidazione.   Con   apposito   decreto
ministeriale,  di natura non regolamentare, del 28 febbraio 2003 sono
stati  inoltre  definiti  gli aspetti applicativi della disciplina ai
sensi del comma 14 dello stesso art. 7.
    La predetta normativa e' stata oggetto di successive modifiche ad
opera  del  decreto-legge  7 aprile  2003,  n.  59, del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  143, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto  2003, n. 212, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), del
decreto  ministeriale 16 gennaio 2004 e della legge 27 febbraio 2004,
n. 47.
    Per  effetto  delle  suddette disposizioni modificative e' stata,
tra  l'altro, introdotta la possibilita' di accedere alla definizione
automatica  ai  sensi dell'art. 7 di cui sopra anche relativamente al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.
    Il  nuovo modello puo' essere, pertanto, utilizzato da coloro che
intendono:
        accedere  per la prima volta alla definizione di cui all'art.
7;
        definire  redditi  relativi  a periodi d'imposta che non sono
stati oggetto di una precedente comunicazione.
    In attuazione a quanto disposto dall'art. 7 comma 15, il presente
provvedimento  approva,  pertanto,  il modello di comunicazione della
definizione  automatica, unitamente alle relative istruzioni, nonche'
le  modalita'  di trasmissione telematica; sono altresi' approvate le
specifiche    tecniche   per   la   trasmissione   telematica   della
comunicazione.
    Per  cio'  che  attiene  alla trasmissione dei dati contenuti nel
modello,   il   provvedimento  dispone  che  la  stessa  puo'  essere
effettuata   direttamente   o   tramite  gli  intermediari  abilitati
dall'Agenzia  delle  entrate, ovvero avvalendosi di un ufficio locale
dell'Agenzia.
    Sono  altresi'  disposte  le  modalita'  per la reperibilita' del
modello, che e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico
nei   siti  internet  dell'Amministrazione  finanziaria  e  ne  viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
    Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle Agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
                Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  di  approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi.
    Decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni.
    Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.  213,  concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale.
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
    Legge  27 dicembre  2002  n. 289, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria  2003), come modificata dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
    Decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 28 febbraio
2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  43 della Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2003.
    Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59: proroga di termini in materia
di definizione agevolata di adempimenti tributari;
    Decreto-legge   24 giugno   2003,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  212: disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche' di alienazione
di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato (art. 1);
    Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326: disposizioni
urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici (art. 34);
    Legge  24 dicembre  2003,  n. 350: disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003);
    Decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze 16 gennaio
2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004:
rideterminazione  dei  termini  connessi  alle  nuove  scadenze delle
definizioni  agevolate  degli  adempimenti  tributari,  in attuazione
dell'art.  1,  comma  2,  ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione
dei  termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di
definizioni  agevolate  degli  adempimenti  tributari,  in attuazione
dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    Legge   27 febbraio  2004,  n.  47:  conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 12 marzo 2004
                                                Il direttore: Ferrara