IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Bacher Lise Yetta Marie ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di «Oral Hygienist» conseguito
in  Sud Africa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
igienista dentale;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Conferenza  dei
servizi  prevista  dall'art.  12  del suddetto decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 27 novembre 2003;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  «Oral  Hygienist»  rilasciato  il 30 giugno 1988
presso  la  «University  of  the  Witwatersrand» di Johannesburg (Sud
Africa)  dalla  sig.ra  Bacher  Lise Yetta Marie, nata a Johannesburg
(Sud  Africa)  il  giorno  17 settembre 1966, e' riconosciuto ai fini
dell'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.
  2. La  sig.ra  Bacher Lise Yetta Marie e' autorizzata ad esercitare
in  Italia  nel  rispetto  delle  quote  d'ingresso di cui al decreto
legislativo  n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la
professione di igienista dentale.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e
modificazioni,  e,  da  ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e
per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso
o carta di soggiorno.
    Roma, 16 marzo 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola