IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                    per la pesca e l'acquacoltura
  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in
particolare   gli   articoli 5   e 6   relativi  alle  condizioni  di
concessione  e  revoca  del  riconoscimento  delle  organizzazioni di
produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29 novembre  2001,  relativo  alle modalita' di applicazione del
regolamento  n.  104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle
organizzazioni  di  produttori  della  pesca, in particolare l'art. 5
relativo al riconoscimento per i prodotti di acquacoltura;
  Visto  il decreto in data 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  202  del  1°  settembre  2003,  con  il quale e' stata
riconosciuta,   ai  sensi  dei  suddetti  regolamenti  comunitari  la
societa'   «Produttori   molluschi  associati  Friuli-Venezia  Giulia
PMA-FVG»  -  Soc.  consortile A.r.l. con sede a Marano Lagunare, come
organizzazione  di  produttori per i molluschi bivalvi di allevamento
della specie Tapes Semidecussatus;
  Considerato  che,  in  base  a  quanto  previsto dal regolamento n.
2318/2001,  art.  7  paragrafo 1,  e' stato disposto un controllo, da
parte  della  competente Autorita' marittima, sul funzionamento della
suddetta  societa',  in  particolare per quanto previsto dall'art. 5,
paragrafo   n.  3,  del  reg.  n.  104/2000,  in  base  al  quale  le
organizzazioni  di  produttori  non  devono  detenere  una  posizione
dominante su un determinato mercato;
  Visto  il  decreto in data 19 novembre 2003 con il quale, in attesa
dell'esito  del  suddetto  accertamento  da  parte  della  competente
Autorita'  marittima,  e'  stata provvisoriamente sospesa l'efficacia
del  provvedimento  in data 31 luglio 2003 relativo al riconoscimento
della  societa' «Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia
PMA FVG» - Soc. consortile a r.l. con sede a Marano Lagunare;
  Visto  il decreto del direttore Marittimo di Trieste n. 11/2003 del
27 novembre  2003  con  il  quale e' stata nominata la commissione di
verifica delle condizioni di riconoscimento della suddetta societa';
  Visto il verbale in data 28 novembre 2003 redatto dalla commissione
medesima  inerente  il suddetto accertamento, dal quale si rileva che
la  suddetta  societa',  nel  rispondere  ai  requisiti  previsti dal
regolamento  n.  104/2000  e dal regolamento n. 2318/2001, art. 5 per
quanto  concerne  la  produzione  in acquicoltura della specie ittica
denominata  «tapes semidecussatus» nella zona della laguna di Marano,
non  detiene  sul  mercato  una posizione dominante, essendo presente
nella  stessa  zona  altra  realta'  produttiva della medesima specie
ittica raccolta con sistemi tradizionali di pesca;
  Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del provvedimento
in  data  19 novembre  2003,  con  il quale era stata temporaneamente
sospesa  l'efficacia  del  decreto  del  31 luglio  2003  relativo al
riconoscimento  come  organizzazione  di  produttori  della  suddetta
societa' consortile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  in  data  19 novembre  2003,  con  il  quale  e' stata
temporaneamente  sospesa  l'efficacia del provvedimento del 31 luglio
2003 relativo al riconoscimento come organizzazione di produttori, ai
sensi  del  reg.  n.  104/2000  e del reg. n. 2318/2001, art. 5 della
societa'   «Produttori   molluschi  associati  Friuli-Venezia  Giulia
PMA-FVG»  -  Soc.  consortile  a r.l., con sede a Marano Lagunare, e'
revocato.