La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del  ricordo"
al fine di conservare e rinnovare la  memoria  della  tragedia  degli
italiani e di tutte le vittime delle  foibe,  dell'esodo  dalle  loro
terre degli istriani, fiumani e  dalmati  nel  secondo  dopoguerra  e
della piu' complessa vicenda del confine orientale. 
2. Nella giornata di cui al comma  1  sono  previste  iniziative  per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso  i  giovani  delle
scuole di ogni ordine e grado. E'  altresi'  favorita,  da  parte  di
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri  e
dibattiti in modo da conservare la memoria di  quelle  vicende.  Tali
iniziative  sono,  inoltre,  volte  a   valorizzare   il   patrimonio
culturale,   storico,   letterario   e   artistico   degli   italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in  particolare  ponendo
in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi  e  negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della
costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni
delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all'estero. 
3. Il  "Giorno  del  ricordo"  di  cui  al  comma  1  e'  considerato
solennita' civile ai sensi dell'articolo  3  della  legge  27  maggio
1949, n. 260. Esso non  determina  riduzioni  dell'orario  di  lavoro
degli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada   in   giorni   feriali,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1, comma 3: 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio  1949,  n.
          260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e'  il
          seguente: 
              «Art. 3. - Sono  considerate  solennita'  civili,  agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: 
                l'11 febbraio: anniversario  della  stipulazione  del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede; 
                il  28  settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli.». 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  della  legge  5  marzo
          1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
          il seguente: 
              «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
          maggio 1949, n. 260, e della legge 4 marzo  1958,  n.  132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
              E' fatto divieto di consentire  negli  uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge. 
              «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
          che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni  di
          vacanza ne' possono comportare riduzione di orario  per  le
          scuole di ogni ordine e grado.».