IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

I  Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive
               e delle infrastrutture e dei trasporti

  Visto   la   legge  10 giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina  la
prestazione  delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri
enti pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti di
imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto
legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo
nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la  gestione dei rifiuti,
nonche'  la  prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore
dello  Stato,  per  le  imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei beni contenenti amianto;
  Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  con  il quale e' stato
adottato   il   regolamento,   delle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento  del citato albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato
decreto  28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10:
bonifica dei beni contenenti amianto;
  Visto,  altresi',  l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il
quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con
fidejussione  bancaria  o  con  polizza fidejussoria assicurativa, ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
  Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17,
comma  2,  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, e dal
decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della sanita',
25 ottobre   1999,   n.  471,  e'  necessario  garantire  un'adeguata
copertura  finanziaria  ai  rischi connessi all'attivita' di bonifica
dei beni contenenti amianto;
  Ritenuto   opportuno   differenziare  gli  importi  delle  garanzie
finanziarie  in  funzione  delle  classi  di  iscrizione  individuate
all'art.  9,  comma  4,  dei  citato  decreto 28 aprile 1998, n. 406,
tenuto  anche  conto  dell'esigenza  di  non  sottoporre le imprese a
inutili aggravi economici;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Garanzia finanziaria

  1.  L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica
dei  beni  contenenti  amianto  all'albo  nazionale delle imprese che
effettuano  la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione
di  idonea  garanzia  finanziaria in misura dipendente dall'attivita'
potenzialmente  svolta,  a copertura delle obbligazioni connesse alle
operazioni  di  messa  in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione   di   eventuali   misure  di  sicurezza,  trasporto  e
smaltimento dei rifiuti.