IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti Visto la legge 10 giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto; Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348; Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', 25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto; Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a inutili aggravi economici; Decreta: Art. 1. Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura dipendente dall'attivita' potenzialmente svolta, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti.