Il comitato nazionale
                  dell'albo nazionale delle imprese
               che effettuano la gestione dei rifiuti

  Visto  il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277  recante
attuazione  di  direttive  comunitarie  in  materia di protezione dei
lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da  esposizione  ad  agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'amianto;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive
comunitarie  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 1994,
recante  l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano per l'adozione di piani di
protezione,   di   decontaminazione,   di   smaltimento   e  bonifica
dell'ambiente,   ai   fini   della   difesa  dai  pericoli  derivanti
dall'amianto  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 26 ottobre
1994, n. 251);
  Visti,  in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge
27 marzo  1992,  n.  257 e l'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici
corsi  di  formazione  professionale  e  il  rilascio  di  titoli  di
abilitazione per gli addetti alle attivita' di bonifica e smaltimento
dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
6 settembre   1994,  recante  normative  e  metodologie  tecniche  di
applicazione  dell'art.  6,  comma  3, e dell'art. 12, comma 2, della
citata  legge  27 marzo  1992,  n.  257  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   20 settembre  1994,  supplemento  ordinario,  serie
generale, n. 220);
  Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto
del   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994,
che  individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti
amianto:   rimozione  dei  materiali  di  amianto,  incapsulamento  e
confinamento;
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  Visto,  in particolare, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22  che  individua,  tra  le imprese tenute ad
iscriversi   all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti,  in prosieguo denominato Albo, le imprese che
intendono  effettuare  attivita'  di  bonifica  dei  beni  contenenti
amianto;
  Visto   il   decreto   28 aprile   1998,   n.   406,  del  Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il
regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Albo,  e  in
particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
  Vista  la propria deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO
recante  criteri  per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui
all'art.  8  del  citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e
integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;
  Ravvisata  l'opportunita',  rilevata anche dalle associazioni degli
operatori  economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e
riordino  delle  disposizioni  contenute nella suddetta deliberazione
1° febbraio  2000,  prot.  002/CN/ALBO,  modificata  e  integrata con
deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;
  Ritenuto,  a  tal  fine,  di  ripartire  le  attivita'  di cui alla
categoria 10 in:
    a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in
matrici cementizie o resinoidi.
    b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti  materiali:  materiali  d'attrito,  materiali  isolanti
(pannelli,  coppelle,  carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati,
stucchi,   smalti,   bitumi,   colle,  guarnizioni,  altri  materiali
isolanti),  contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto.

                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Generalita'

  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'Albo,  le  attivita' di cui alla
categoria  10  dell'art.  8  del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono
ripartite in:
    a) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in
matrici cementizie o resinoidi.
    b) attivita'  di  bonifica  di beni contenenti amianto effettuata
sui  seguenti  materiali:  materiali  d'attrito,  materiali  isolanti
(pannelli,  coppelle,  carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati,
stucchi,   smalti,   bitumi,   colle,  guarnizioni,  altri  materiali
isolanti),  contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto.
  2.  L'iscrizione  nella  categoria  10 per le attivita' di cui alla
lettera  b)  del  comma  1  e' valida anche ai fini dello svolgimento
delle attivita' di cui alla lettera a) del medesimo comma.