Il comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'amianto; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251); Visti, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di bonifica e smaltimento dell'amianto; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1994, supplemento ordinario, serie generale, n. 220); Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, che individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11; Vista la propria deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO; Ravvisata l'opportunita', rilevata anche dalle associazioni degli operatori economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino delle disposizioni contenute nella suddetta deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO; Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attivita' di cui alla categoria 10 in: a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. Delibera: Art. 1. Generalita' 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attivita' di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in: a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 2. L'iscrizione nella categoria 10 per le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1 e' valida anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) del medesimo comma.