IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI,  ISTITUITO  AI SENSI DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992,
                               n. 164.

    Esaminata, nel corso della riunione del 25 marzo 2004 la domanda,
presentata    contestualmente    dalla   regione   Veneto   e   dalle
organizzazioni  di  categoria  -  Coldiretti, Confederazione italiana
agricoltori e confagricoltura di Padova e Venezia, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Riviera del Brenta», gia' riconosciuta ad indicazione geografica con
decreto ministeriale 3 agosto 1989;
    Visto  il  parere  favorevole  espresso al riguardo dalla Regione
Veneto;
    Visti  gli  esiti  della  pubblica  audizione  tenutasi  in  Dolo
(Venezia)   il   4 febbraio   2004,  ha  espresso  parere  favorevole
accogliendo   l'istanza   di  che  trattasi  e  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di
produzione  dei  vini  in questione redatto secondo il testo appresso
riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni contenute nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 642/1972 e successive
modifiche  ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, n.
10  -  00187  Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.