IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 164. Esaminata, nel corso della riunione del 25 marzo 2004 la domanda, presentata contestualmente dalla regione Veneto e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e confagricoltura di Padova e Venezia, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera del Brenta», gia' riconosciuta ad indicazione geografica con decreto ministeriale 3 agosto 1989; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Regione Veneto; Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Dolo (Venezia) il 4 febbraio 2004, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.