LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avra' luogo l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10. l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) vista, quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni; f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004. 2. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da Rai International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tuffi i soggetti politici aventi diritto. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.