LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
                      PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  Premesso  che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avra' luogo l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive,  l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.
1,  comma  2,  del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 febbraio  1985, n. 10. l'art. 1,
comma  2,  della  legge  6 agosto  1990, n. 223, l'art. 1 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione
tra  il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e) vista,  quanto  alla  disciplina  dell'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n.
18 e successive modificazioni;
    f) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne  per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004.
  2.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  ritrasmesse  per l'estero da Rai International,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tuffi
i soggetti politici aventi diritto.
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni   elettorali  politiche,  regionali,  amministrative  o
referendarie,  saranno  applicate le disposizioni di attuazione della
legge   22 febbraio   2000,   n.  28,  relative  a  ciascun  tipo  di
consultazione.