LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
                      PER L'INDIRIZZO GENERALE
             E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  Premesso  che  nei  giorni  12  e  13 giugno 2004 avranno luogo una
tornata   di  elezioni  amministrative  e  l'elezione  del  consiglio
regionale e del presidente della regione Sardegna;
    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche  nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche' alla tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive,  l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art.
1,  comma  2,  del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 febbraio  1985, n. 10, l'art. 1,
comma  2,  della  legge  6 agosto  1990, n. 223, l'art. 1 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione
tra  il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    c) viste,    quanto    alla    disciplina    delle   trasmissioni
radiotelevisive  in  periodo  elettorale e le relative potesta' della
Commissione,  la  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e le successive
modificazioni;   nonche',   per   l'illustrazione   delle   fasi  del
procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e) viste,  quanto  alle  elezioni  del  consiglio regionale e del
presidente   della   regione   Sardegna,   la   legge  costituzionale
31 dicembre  2001,  n.  2 nonche' la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e
successive   modificazioni,  la  legge  25 febbraio  1995,  n.  43  e
successive modificazioni e la legge della Regione sarda 6 marzo 1979,
n. 7, e successive modificazioni;
    f) vista,  quanto  alle elezioni comunali e provinciali, la legge
25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
    g) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle
campagne  per  le  elezione  del consiglio regionale e del presidente
della   regione   Sardegna,   nonche'  per  le  elezioni  comunali  e
provinciali fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative  alle  elezioni  comunali  e  provinciali di cui al comma 1.
Successivamente  al primo turno di votazione la commissione puo', con
le  modalita' di cui all'art. 9, indicare gli ambiti territoriali nei
quali  l'efficacia  del  presente  provvedimento  o  di  sue  singole
disposizioni  puo'  cessare  anticipatamente,  salve le previsioni di
legge.
  3.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.
  4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali politiche o referendarie, saranno applicate
le  disposizioni  di  attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
relative a ciascun tipo di consultazione.