LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avranno luogo una tornata di elezioni amministrative e l'elezione del consiglio regionale e del presidente della regione Sardegna; a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) viste, quanto alle elezioni del consiglio regionale e del presidente della regione Sardegna, la legge costituzionale 31 dicembre 2001, n. 2 nonche' la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, la legge 25 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni e la legge della Regione sarda 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni; f) vista, quanto alle elezioni comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni; g) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezione del consiglio regionale e del presidente della regione Sardegna, nonche' per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente. 4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.