L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del
14 aprile 2004;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo»;
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
  Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per
l'attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,
che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge
6 novembre 2003, n. 313;
  Vista la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la
elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio  2001,  n.  2, recante
«Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei presidenti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano»;
  Vista  la  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo
«Statuto speciale per la Sardegna», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1968,  n. 108, recante «Norme per la
elezione  dei  consigli  regionali a statuto ordinario», e successive
modificazioni;
  Vista  la legge della regione autonoma della Sardegna 6 marzo 1979,
n.  7,  recante  «Norme  per  l'elezione  del  consiglio regionale, e
successive modificazioni», e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 8 aprile 2004, n. 90, recante «Norme in materia di
elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo  e altre disposizioni
inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004»,
  Rilevato  che  con  decreto  n.  61  del  presidente  della regione
autonoma  della Sardegna del 13 aprile 2004 sono state fissate per il
12  e  13 giugno  2004 le elezioni del presidente della regione e del
consiglio regionale;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita  la  relazione  del  Commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22  febbraio  2000,  n.  28, come modificata e integrata dalla
legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione  durante  la  campagna per l'elezione del
consiglio  e del presidente della giunta della regione autonoma della
Sardegna  fissate  per  i  giorni  12  e  13 giugno  2004, al fine di
garantire,  rispetto  a  tutti  i  soggetti politici, imparzialita' e
parita' di trattamento.