IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto in particolare il comma 17 dell'art. 48 citato, che rinvia ad
apposito  decreto  del  Ministro  della  salute  l'approvazione dello
schema  recante  le  singole voci di costo relative alle spese per le
attivita'  promozionali  sostenute  dalle  aziende  farmaceutiche che
devono essere autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno;
  Visto l'art. 3, comma 126, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'allegato schema, che costituisce parte integrante
del  presente  decreto,  che individua le voci di costo relative alle
attivita'  promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche, di cui
le  stesse devono produrre autocertificazione, per l'anno precedente,
all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 aprile di ogni anno.
  2.  Entro  il 30 aprile 2004 l'autocertificazione di cui al comma 1
deve  essere  trasmessa  alla  Direzione  generale  dei farmaci e dei
dispositivi medici - Ufficio I.
  A  partire  dall'anno  2005  l'autocertificazione in questione deve
essere resa all'Agenzia italiana del farmaco.