IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto in particolare il comma 17 dell'art. 48 citato, che rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute l'approvazione dello schema recante le singole voci di costo relative alle spese per le attivita' promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche che devono essere autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno; Visto l'art. 3, comma 126, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'allegato schema, che costituisce parte integrante del presente decreto, che individua le voci di costo relative alle attivita' promozionali sostenute dalle aziende farmaceutiche, di cui le stesse devono produrre autocertificazione, per l'anno precedente, all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile 2004 l'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio I. A partire dall'anno 2005 l'autocertificazione in questione deve essere resa all'Agenzia italiana del farmaco.