IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  2003 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della legge 24 dicembre 2003, n. 351,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2004,  che  fissa  in  70.000  milioni  di  euro l'importo massimo di
emissione  dei  titoli  pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 5 maggio 2004
e' pari a 55.261 milioni di euro;
                              Decreta:
  Per  il 14 maggio 2004 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del    prezzo    base,    dei    buoni    ordinari   del   Tesoro   a
trecentosessantasette  giorni  con scadenza il 16 maggio 2005 fino al
limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2005.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14
del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.
  In  caso  di  ritardo  nell'adempimento  dell'obbligo di regolare i
titoli  assegnati  in  asta  da  parte degli operatori, le partite da
liquidare verranno riproposto per un periodo massimo di cinque giorni
lavorativi  (computati  secondo  il  calendario  TARGET) successivi a
quello  previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato
andra'  contabilizzato  dalla Sezione di tesoreria di Milano a debito
del  «conto  disponibilita'  per  il  servizio di tesoreria» mediante
scritturazione   in   conto  sospeso  collettivi,  dal  quale  verra'
discaricato  una  volta  che  gli  intermediari avranno provveduto al
regolamento.   L'eventuale   importo  non  regolato  definitivamente,
trascorsi   cinque   giorni   lavorativi   successivi   a  quello  di
regolamento,  verra'  ripianato  dal  Ministero dell'economia e delle
finanze  mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore
del capo della sezione di tesoreria interessata.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del giorno 11 maggio 2004, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale
20 maggio 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2004
                                      p. Il direttore generale: Zodda