IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volte  ad  ottenere  la
cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
  Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del  21 aprile 2004 ha
espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta', iscritte nei
registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti  a  fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri
medesimi:

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  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 maggio 2004
                                         Il direttore generale: Abate
          Avvertenza:
              Atto  non  soggetto al visto di controllo preventivo di
          legittimita'  da parte della Corte dei conti (art. 3, legge
          14 gennaio  1994,  n.  20)  ne' alla registrazione da parte
          dell'Ufficio    centrale   del   bilancio   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze (art.  9  del  decreto del
          Presidente della Repubblica n. 38/1998).