IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Eichhorn Bernhard Franz, nato a Nurnberg
(Germania) il 21 giugno 1959, cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
del  titolo professionale di bauingenieurwesen, conseguito in Austria
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di
ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
diplom-ingenieur     (dipl.     ing.)     conseguito     presso    la
«Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck» in data 26 marzo 1999;
  Considerato   che   il   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
professionale     di     «Bauingenieurwesen»     rilasciato     dalla
«Bundesministerium  fur  Wirtschaft  und  Arbeit»  in data 23 gennaio
2003;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 27 gennaio 2004;
  Considerato  il parere del rappresentante di categoria nella seduta
sopra citata;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  - sez. A settore civile ambientale, e che
pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Eichhorn  Bernhard  Franz,  nato a Nurnberg (Germania) il
21 giugno   1959,   cittadino  tedesco,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  - sez. A civile ambientale, e l'esercizio
della professione in Italia.
    Roma, 17 maggio 2004

                                          Il direttore generale: Mele