L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;
  Vista   la   legge   31   luglio   1997,  n.  249,  di  istituzione
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare
l'art. 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre  2003, n. 352, convertito con
legge  24 febbraio  2004,  n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;
  Visto  il  regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  delle comunicazioni, adottato con
delibera  del  23 marzo  1999,  n.  26/99,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  365/00/CONS  del  13 giugno 2000,
recante  «Accertamento  della  sussistenza  di posizioni dominanti ai
sensi  dell'art.  2,  comma  9,  della legge n. 249/1997», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 163 del 14
luglio 2000;
  Vista la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante
«Conclusione   dell'analisi   della   distribuzione   delle   risorse
economiche  nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai
sensi   della   delibera  212 02  CONS»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;
  Vista la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante
«Avvio  del  procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza
di  posizioni  dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2,
comma  7  della  legge  31  luglio  1997»,  n.  249, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio
2003;
  Vista  la  delibera  n.  226/03/CONS,  del  27 giugno 2003, recante
«Procedimento  finalizzato  alla  verifica  della  sussistenza  delle
posizioni  dominanti  nel  settore  televisivo  ai sensi dell'art. 2,
comma  7  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 178 del 2 agosto
2003,  con  la  quale  e' stato avviato l'accertamento in merito alla
distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;
  Viste le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate,
in data 16 aprile 2004;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udite le parti del procedimento, in data 30 aprile 2003;
  Vista  la delibera n. 116/04/CONS, del 30 aprile 2004, con la quale
e'  stata  rigettata  l'istanza di proroga del termine di conclusione
del procedimento presentata dalla societa' RTI S.p.A.;
                      Considerato quanto segue:

1) L'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore
televisivo negli anni 2001-2003.
  L'art.   1,   comma   3  della  delibera  n.  226/03/CONS,  recante
«Procedimento  finalizzato  alla  verifica  della  sussistenza  delle
posizioni  dominanti  nel  settore  televisivo  ai sensi dell'art. 2,
comma  7 della legge 31 luglio 1997, n. 249», adottata dall'Autorita'
in  data  27 giugno 2003, dispone l'avvio di: «un'analisi finalizzata
alla  rilevazione  della  distribuzione  delle risorse economiche nel
settore   televisivo   negli   anni   2001,  2002  e  2003,  ai  fini
dell'accertamento,  nel  periodo indicato, dell'eventuale sussistenza
di  posizioni  dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997 da
concludersi  entro  il  30 aprile 2004». «La delibera n. 226/03/CONS,
oltre  a  definire  un termine per l'accertamento della distribuzione
delle  risorse  economiche per il triennio in esame, dispone altresi'
che  tale  analisi  vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati
della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES).
  L'Autorita'  ha  svolto  l'elaborazione  dei dati IES, trasmessi ai
sensi  della  disciplina  dettata  dalla delibera n. 129/02/CONS, del
24 aprile  2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  100  del
30 aprile  2002.  Si  precisa  che  a  partire dall'esercizio 2002 le
imprese   hanno   trasmesso  i  modelli  allegati  alla  delibera  n.
129/02/CONS  attraverso  la  modalita'  telematica,  in conformita' a
quanto   disposto   dall'art.   1,  della  delibera  n.  129/03/CONS,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100
del 2 maggio 2003.
  Relativamente  all'anno  2003, l'Autorita' ha inviato una specifica
richiesta   alle   imprese  del  settore  televisivo  (sia  emittenti
televisive  che  concessionarie  di pubblicita) di trasmettere in via
telematica,  alla  data  del 31 marzo 2004, i dati di conto economico
relativi   ai   proventi   dell'attivita'   televisiva   maturati  al
31 dicembre  2003.  Infatti  il termine per la presentazione dei dati
IES e' fissato dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 129/02/CONS al
31 luglio  di  ciascun  anno.  La trasmissione dei dati 2003 e' stata
svolta comunque in conformita' ai modelli IES di cui alla delibera n.
129/02/CONS.
  L'Informativa  economica  di sistema ha un'architettura modulare in
virtu'  della  quale i modelli economici presentati dalle imprese per
la  rilevazione  dei proventi, di cui all'art. 2, comma 8 della legge
n.  249/1997, devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e
devono  rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e
conto  economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione
dei  proventi  utilizzati  nella  IES  sono omogenei nei vari anni in
esame,  viceversa  sono  mutate soltanto le modalita' di trasmissione
delle  informazioni,  che  si  adeguano  agli  standard di evoluzione
telematica  sviluppati  nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per
la  verifica  dei  dati  acquisiti sono stati implementati molteplici
controlli:  rispondenza  ai  dati di bilancio e quadratura contabile,
verifica  della corretta compilazione della IES, individuazione delle
imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i
principali  operatori,  al  di  la'  dei  meri prospetti contabili e'
stata,  in  aggiunta,  verificata  la coerenza dei dati trasmessi con
riferimento  all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio
e consolidati.
2) Lo sviluppo del contraddittorio.
  Il  Consiglio  dell'Autorita'  nella  sua riunione del 15 aprile ha
ritenuto  conclusa  l'attivita'  prevista dall'art. 1, comma 3, della
delibera  n.  226/03/CONS,  autorizzando la trasmissione degli esiti,
che  sono  stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile
2004.  Il  documento  e' stato notificato alle seguenti societa': RAI
S.p.A,  SIPRA  S.p.A.,  RTI  S.p.A.,  Publitalia80  S.p.A.,  Mediaset
S.p.A.,  Rete  A  S.r.l.  e  Centro  Europa  7 S.r.l. Il Consiglio ha
altresi'  fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per
il  giorno  26 aprile  2004  e  la data dell'audizione conclusiva per
successivo 30 aprile 2004.
  In  data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80 hanno
trasmesso all'Autorita' le proprie osservazioni inerenti l'attuazione
delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.
  In  data  30 aprile  si e' svolta l'audizione conclusiva innanzi al
Consiglio, alla quale hanno partecipato le societa' RAI, SIPRA, RTI e
Publitalia80.  Nel  corso  dell'audizione  le parti intervenute hanno
illustrato   al   Consiglio  le  proprie  posizioni  in  ordine  alle
problematiche oggetto di analisi.
  Di  seguito  si  offre  una sintesi delle principali argomentazioni
sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio.
La posizione di RTI.
  La  societa'  sostiene  che  le  previsioni di cui all'art. 3 della
legge  n.  249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza del
decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  352,  convertito  con  legge
24 febbraio   2004,  n.  43,  riguardante  modalita'  e  tempi  della
definitiva  cessazione del c.d. «regime transitorio». La citata legge
ha  avuto  l'effetto, nella tesi proposta, «di mutare sostanzialmente
le   condizioni   del   mercato   televisivo»   avendo  promosso  «la
ricognizione   del   sistema   con  riguardo  alla  conversione  alla
tecnologia digitale».
  RTI   sottolinea,   nella   propria  memoria,  di  aver  pienamente
ottemperato  al  «formale  richiamo»,  formulato dall'Autorita' nella
delibera  n. 226/03/CONS, astenendosi da atti o comportamenti volti a
conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare
i divieti di legge.
  La  societa',  inoltre,  richiama  gli  argomenti gia' trattati nel
corso   del   procedimento   di  cui  alla  delibera  n.  226/03/CONS
relativamente  alle  seguenti  tematiche:  presunzione  di  posizione
dominante,  applicabilita'  della  clausola dello sviluppo spontaneo,
definizione di proventi e risorse.
  In  merito  alla  quantificazione  delle  risorse  del  mercato  la
societa',  nella  memoria  inviata  il  26 aprile  2004, sostiene che
l'Autorita'  avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non
omogenee  nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il
95  per  cento  delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio
dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene
stimata  la  spesa  di  comunicazione  in  Italia  dal  1998 al 2003,
applicando  metodologie  di  calcolo conformi all'interpretazione dei
concetti  di  risorse  e  proventi proposta dalla societa'. Lo studio
quantifica  il  valore  delle  risorse  considerando  il  canone  RAI
comprensivo  della  quota spettante all'erario, la spesa degli utenti
in  acquisto  di  servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e
misurando  la  spesa  degli  inserzionisti al lordo delle commissioni
delle   agenzie   d'intermediazione.   Lo   studio  sottolinea  anche
l'incremento  della  spesa  sostenuta  dalle  famiglie (abbonamenti e
canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari.
  Quanto  alla  tendenze  evolutive,  RTI  afferma  che  vi  sia  una
sostanziale   apertura   del   mercato  alla  concorrenza  comprovata
dall'ingresso  nel  settore di gruppi imprenditoriali internazionali,
come  quelli  facenti  capo ai gruppi SKY Italia ed HCSC. La societa'
prosegue  osservando che la novita' di maggiore rilievo e' data dalla
transizione al sistema televisivo digitale terreste che, riducendo la
scarsita'  di  frequenze,  potra'  portare giovamenti sul piano della
concorrenza e del pluralismo.
  Come  conclusione  delle proprie tesi, la societa' RTI ha richiesto
di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine,
all'avvio  di  una  nuova  fase  istruttoria  tesa  ad effettuare una
«ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».
  Inoltre,  RTI  in  data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di
proroga  del  termine  per  la conclusione del procedimento, ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento,  di  cui  alla  delibera  n.  26/99,
motivando  tale  richiesta  prevalentemente con la sopravvenienza del
decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  352,  che,  nella  tesi  della
societa',  avrebbe  mutato  il  contesto  giuridico  ed  economico di
riferimento.  L'Autorita'  ha  rigettato tale istanza con delibera n.
116/04/CONS  ritenendo  il citato decreto-legge inconferente rispetto
al  contenuto  dell'istruttoria, poiche' sotto il profilo sostanziale
il  decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo,
ne' ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.
247/1997 che rimane pienamente in vigore.
  Nel  corso  dell'audizione  conclusiva,  RTI  ha  ribadito  di aver
ottemperato  al  formale  richiamo  non avendo posto in essere atti o
comportamenti  vietati  ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/1997. Tale
assunto  sarebbe  avvalorato  dalla  tesi  secondo cui il superamento
delle  soglie  non  costituisca  di  per  se' una posizione dominante
vietata.  Da cio' deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI
e'  compatibile  con  il  formale  richiamo  di  cui alla delibera n.
226/03/CONS.
La posizione di Publitalia80.
  La  societa'  ritiene  che  la  delibera  n.  226/03/CONS subordini
l'adozione  dei  provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge
n.  249/1997,  al  verificarsi  di  due  condizioni: «in primo luogo,
all'esito  dell'analisi  della distribuzione delle risorse economiche
del  settore  televisivo  negli  anni  2001,  2002 e 2003; in secondo
luogo,  all'esito  dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3,
commi  7,  3  e  9  della  legge  n.  249/1997, in applicazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02».
  Quanto  alla  seconda  condizione  Publitalia80  evidenzia  come le
previsioni  di cui all'art. 3 della legge n. 249/1997 non siano state
attuate  per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
352,  convertito  con  legge  24 febbraio  2004,  n.  43, riguardante
modalita'  e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto «regime
transitorio».
  La  societa'  richiama,  inoltre,  le considerazione in merito agli
argomenti  gia'  trattati  nel  corso  del  procedimento  di cui alla
delibera   n.   226/03/CONS   relativamente   alle   tematiche  della
presunzione  di  posizione  dominante,  applicabilita' della clausola
dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi
e risorse.
  Relativamente  alla  quantificazione  delle risorse del mercato, la
societa'  sostiene  che  l'Autorita' avrebbe operato sulla base di un
quadro  informativo  non  completo  ed  esauriente,  sulla base delle
medesime   osservazioni   proposte   da   RTI.  In  particolare,  con
riferimento   alla  quantificazione  delle  risorse  del  mercato  la
societa',  nel  corso  dell'audizione,  ha  affermato che l'Autorita'
avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel
triennio  ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento
delle  risorse del mercato. La societa' ha richiamato i risultati del
citato  studio  dell'Istituto  di  Economia  dei Media (datato aprile
2004)  in  cui  viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal
1998   al   2003,   applicando   metodologie   di   calcolo  conformi
all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla
societa'.  Publitalia80,  nel  corso  dell'audizione  conclusiva,  ha
inoltre  depositato  un  documento  che  illustra le quote di mercato
degli   operatori   ricalcolato   secondo   i   criteri  proposti  da
RTI/Publitalia80.
  In  sintesi,  Publitalia80  chiede  al  Consiglio di dichiarare che
l'esponente  non  detiene  una  posizione  dominante  ne  lesiva  del
pluralismo    e   pertanto   chiede   al   Consiglio   di   procedere
all'archiviazione  del  procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio
di  una  nuova  fase istruttoria tesa ad effettuare una «ricognizione
del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo».
  Nel  corso  dell'audizione  conclusiva  la societa' ha espresso, in
particolare,  le  proprie  tesi  riguardanti  presunti  errori  nelle
rilevazioni  delle  quote  di  mercato,  sostenendo  che  l'Autorita'
avrebbe utilizzato modalita' di rilevazione dei dati non omogenee nel
triennio  e,  inoltre,  avrebbe  rilevato puntualmente solo il 95 per
cento  delle  risorse  del  mercato.  Publitalia80 ha poi ribadito di
considerare  la  clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma
per  la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente
al superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8, nel caso in cui
i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della
concorrenza.
La posizione di SIPRA.
  La  societa'  Sipra,  come  esplicitato nella memoria del 26 aprile
2004  e  nel  corso  dell'audizione  conclusiva, ribadisce la propria
estraneita'  a  qualsivoglia  tipo  di  violazione dei divieti di cui
all'art. 2, delle legge n. 249/1997 soprattutto in considerazione del
non  superamento  dei  limiti  del  30  per  cento per la raccolta di
risorse economiche.
  Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al
concetto  di unita' economica ed all'applicabilita' della clausola di
sviluppo  spontaneo,  la  societa' rimanda integralmente alle memorie
depositate  nel  corso  del  procedimento  di  cui  alla  delibera n.
226/03/CONS.
  La  societa'  ha  formulato  richiesta di accesso agli atti in data
26 aprile 2004. L'accesso si e' svolto in data 29 aprile.
La posizione di RAI.
  La  societa', in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale
l'iter procedimentale seguito dall'Autorita'. In estrema sintesi, RAI
sostiene  che,  nel  caso  in  cui  la delibera n. 226/03/CONS avesse
inteso  prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento
sarebbe  illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del
Regolamento  di  cui  alla  delibera  n.  26/99.  Diversamente, se la
delibera  n.  226/03/CONS  avesse  inteso  semplicemente  avviare  un
analisi,  allora  le risultanze istruttorie, notificate alle parti il
16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non
conseguenti ad un'istruttoria.
  Nel  merito,  relativamente alla specificita' del servizio pubblico
radiotelevisivo  e  delle  conseguenti esigenze di finanziamento, RAI
sottolinea  gli aspetti gia' sottoposti all'attenzione dell'Autorita'
e  valutati  in  occasione  del  procedimento di cui alla delibera n.
226/03/CONS  e  ribadisce  che  «il  ruolo  centrale  che il servizio
pubblico  radiotelevisivo  svolge nella societa' moderna e' del resto
riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale».
  La societa' evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione
europea  del  15 ottobre 2003 e la lettera ex art. 17 del regolamento
CE  n.  659/1999  confermino  che  la  programmazione della RAI e' da
ricondursi nella sua integralita' alla funzione di servizio pubblico,
da  cio'  consegue  che  «l'emittente di servizio pubblico deve poter
contare  su  un  regime  economico tale da garantirle un ammontare di
risorse  adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisivita' la
propria  missione  [...]  in  conclusione  quindi  la  Commissione ha
richiamato  la  necessita'  che  il  regime  finanziario del servizio
pubblico  radiotelevisivo  sia  esaminato  unicamente  alla  luce del
fondamentale standard di proporzionalita'.».
  Alla  luce  dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi
provvedimento  adottato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 2, comma 7,
avrebbe  l'esito  di  impedire  il  conseguimento  della  missione di
servizio  pubblico,  ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento
conformi  al  principio  di  proporzionalita',  come  attestato dalla
verifiche della Commissione europea.
  La societa', inoltre, richiama integralmente le argomentazioni gia'
proposte   nel  corso  del  procedimento  di  cui  alla  delibera  n.
226/03/CONS,  con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilita'
dei  limiti  strutturali  alla  raccolta  di  risorse, definizione di
posizione  dominante  vietata, considerazioni relative al computo del
canone RAI.
  Con   riferimento   a   quest'ultimo  argomento  RAI  ribadisce  la
necessita'  che  siano  scorporate  dai  proventi  le quote di canone
destinate  ai  servizi  non  riferibili  all'emittenza televisiva via
etere  terrestre  ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare,
informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le
minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A
tale  scopo  la  societa'  ha presentato delle tabelle di sintesi che
riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone
impiegate in tali servizi.
  In  conclusione, la societa' chiede che, alla luce dell'analisi del
quadro  normativo  nazionale ed internazionale, non sia configurabile
in  capo  a  RAI  alcuna  violazione delle disposizioni in materia di
posizioni  dominanti  nel  settore  televisivo,  in  quanto qualsiasi
misura  correttiva  non  avrebbe  altro  effetto  se  non  quello  di
pregiudicare   il  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  con  effetti
negativi  sulla  tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi
comunitari.
  Nel  corso  dell'audizione  conclusiva,  RAI  ha ribadito i rilievi
procedurali  svolti  in  sede  di  stesura  della  memoria finale. Ha
rimarcato,  inoltre,  come  il  potere  sanzionatorio  dell'Autorita'
sarebbe  allo  stato  attuale «bloccato» in attesa di una valutazione
sugli    adempimenti    istruttori   affidati   all'Istituzione   dal
decreto-legge   n.   352.  La  societa'  ha  sottolineato  come  tale
interpretazione   risulterebbe  coerente  con  il  dispositivo  dalla
delibera n. 226/03/CONS che condiziona l'adozione di una decisione ex
art.  2,  comma  7,  legge  n. 249/1997, sia all'analisi sul triennio
2001-2003  sia  all'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 3,
della legge n. 249/1997.
  Rai  ha  illustrato,  inoltre,  un'analisi  circa  l'andamento  dei
proventi  di  cui  all'art. 2, comma 8, lettera a), legge n. 249/1997
dove  ha  evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse
assorbite  dalla  societa'  hanno  subito  un continuo decremento. La
societa' ha sviluppato, altresi', un'analisi delle singole componenti
di  ricavo  che  presenta l'andamento negativo del valore reale della
componente  canone  e  delinea  una  quota  di mercato decrescente, e
comunque  di  non  dominanza,  per  quanto  attiene alle risorse c.d.
contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicita'.
3) Rilievi interpretativi.
  Le  argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul
piano sostanziale, dalle osservazioni gia' formulate in occasione del
procedimento  relativo  agli  anni  1998-2000  che e' stato definito,
anche  per  quanto  riguarda  i citati rilievi interpretativi, con la
delibera n. 226/03/CONS.
  Con  riferimento  ai  rilievi  di ordine procedurale avanzati dalle
parti,  relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta
illegittimita'   dell'iter  procedurale  seguito  dall'Autorita',  si
evidenzia   che  quanto  previsto  dal  Regolamento  contenuto  nella
delibera n. 26/99 e' stato soddisfatto.
  In   particolare,  alle  parti  interessate  e'  stato  ritualmente
notificato  con  delibera  n.  226/03/CONS  il provvedimento di avvio
dell'istruttoria  consentendo  il  pieno esercizio dei poteri e delle
facolta' previste dall'art. 5, comma 2, della delibera n. 26/99.
  Il Consiglio dell'Autorita', nella sua riunione del 15 aprile 2004,
ha  ritenuto  conclusa  l'attivita'  di analisi prevista dall'art. 1,
comma  3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione
delle  risultanze  istruttorie  che sono state notificate ai soggetti
interessati  in  data  16 aprile  2004.  Il  Consiglio  ha, altresi',
fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno
26 aprile 2004.
  In data 26 aprile le societa' RAI, RTI, Sipra e Publitalia80, hanno
trasmesso  all'Autorita'  le  proprie  memorie  inerenti l'attuazione
delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.
  La  societa'  Sipra,  inoltre,  in data 26 aprile 2004 ha formulato
richiesta  di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 11 della delibera
26/99; l'accesso si e' svolto in data 29 aprile.
  La  richiesta di accesso agli atti formulata da RAI e' pervenuta il
28 aprile  2004  ed e' stata accolta in pari data fornendo accesso il
successivo  29  aprile.  La  societa'  ha  ritenuto  di non procedere
all'accesso agli atti.
  In  data  30  aprile,  infine,  si e' tenuta l'audizione conclusiva
innanzi  al  Consiglio  nel corso della quale le societa' RAI, SIPRA,
RTI,  Publitalia80  hanno  illustrato  le proprie posizioni in ordine
alle problematiche oggetto del procedimento.
  Quanto  ai rilievi avanzati dalle societa' RTI e Publitalia80 sulla
metodologia  di  rilevazione dei dati, si segnala che le modalita' di
rilevazione adottate dall'Autorita' sono state omogenee nel corso del
triennio,  basandosi,  come  noto,  sull'uso  dei  modelli  economici
relativi  alla  Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno
oggetto  di  analisi,  facevano  riferimento alla disciplina prevista
dalla   delibera   n.   129/02/CONS.   Relativamente   alla  presunta
incompletezza   nella   rilevazione  delle  risorse  del  mercato  la
copertura  del  95  per  cento delle risorse si riferisce, come e' di
tutta  evidenza,  non alla quantificazione delle risorse del mercato,
ma   bensi'  all'ulteriore  verifica  sui  dati  compiuta  attraverso
l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e
consolidati.
  In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7
della legge n. 249/1997, come disposto dalla delibera n. 226/03/CONS,
la  tesi sostenuta dalle parti e' che le previsioni di cui all'art. 3
della legge n. 249/1997 non siano state attuate per la sopravvenienza
del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  352, convertito con legge
24 febbraio   2004,  n.  43,  riguardante  modalita'  e  tempi  della
definitiva cessazione del regime transitorio.
  A  tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza
del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  352, convertito con legge
24 febbraio  2004,  n.  43,  pare  inconferente rispetto al contenuto
dell'istruttoria.   Infatti,   sotto   il   profilo  sostanziale,  il
decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, ne'
ha  modificato  la  norma  di cui all'art. 2, comma 7, della legge n.
247/1997  la  quale rimane pienamente in vigore, e si applica in modo
comune  per  eliminare  violazioni che fanno capo a norme sostanziali
diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilita' delle
risorse   economiche   e  nell'altro  la  disponibilita'  di  risorse
frequenziali.
  Infine,  l'art. 1 della delibera n. 226/03/CONS, nella parte in cui
dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e
2003,  non  condiziona formalmente l'adozione di provvedimenti di cui
all'art.  2,  comma  7,  della legge n. 249/1997 all'attuazione delle
previsioni  di  cui  agli  articoli 3,  comma  7  e 9, della legge n.
249/1997.
4) Tendenze evolutive dei mercati.
  L'Autorita' rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei
mercati  nel  periodo  2001-2003,  l'accertamento sulla distribuzione
delle  risorse  economiche  conferma  sostanzialmente  gli assetti di
mercato gia' rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n.
13/03/CONS  e  n.  226/03/CONS.  In particolare risulta confermata la
valutazione  del  Consiglio  dell'Autorita' in merito all'assetto del
mercato   televisivo   italiano:   «comunque  caratterizzato  da  una
struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio,
ove   peraltro   risultano  confermate  anche  le  difficolta'  degli
operatori  minori  ad  acquisire  quote  di  audience  e  di  risorse
pubblicitarie  significative,  soprattutto con riferimento al settore
dell'offerta  di  trasmissioni  televisive  terrestri  in  chiaro.» A
seguito  dell'entrata  in vigore delle legge n. 66/2001 si e' inoltre
verificata  una  ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di
rami  d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a
favore    delle   maggiori   emittenti   televisive   nazionali   (TV
Internazionale, RTI, RAI).
  Con  riferimento  alle  offerte  televisive  a  pagamento,  risulta
confermata la crescita di questo settore, che appare il piu' dinamico
nel   panorama  del  mercato  televisivo  italiano.  Infatti,  se  la
televisione  in  chiaro  via  etere presenta le caratteristiche di un
prodotto  maturo  fortemente  condizionato  dagli andamenti del ciclo
economico,  la  televisione  a  pagamento  ha  mostrato, anche in una
difficile  congiuntura  di  mercato,  tassi di crescita rilevanti nel
periodo   in   esame.   Con   riferimento   ai   problemi  di  natura
economico-finanziaria   manifestati   delle   piattaforme   Stream  e
Telepiu',  gli  stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente
acquisizione  e  fusione  della  societa' Telepiu' da parte di Stream
S.p.A.,  ora  denominata  SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe
ottenere  nel  medio  periodo  una  razionalizzazione  dei  costi  di
gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione
della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e
l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp.
  Per  quanto  riguarda  le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso
nel  mercato  di  un  operatore  internazionale  quale il gruppo HCSC
Italia  S.p.A./TF1  SA  che  ha acquisito il controllo delle societa'
Prima   TV   ed   Europa   TV.   L'operazione  e'  stata  autorizzata
dall'Autorita'  con  delibera  n.  421/03/CONS  del 26 novembre 2003,
relativamente   al  profilo  della  nazionalita',  e  successivamente
perfezionata  dalle  parti  nel dicembre  2003  e  nel gennaio  2004.
L'emittente  Prima  TV  ha, inoltre, dedicato una quota significativa
dei  propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed
ha  dato  l'avvio  alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei
primi  mesi  del  2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad
oggi,  in  relazione  alla programmazione proposta, non ha comportato
rilevanti   impatti   sulla   dinamica   concorrenziale  del  mercato
televisivo.
  L'Autorita'  ha  rilevato  nella delibera n. 226/03/CONS come: «non
sia  possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art.
2,  comma  7 della legge nei confronti di soggetti che hanno superato
le  soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti
al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al
triennio  in  corso.»  Terminato  l'aggiornamento  e  considerate  le
tendenze  evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le
valutazioni  gia'  svolte  in  merito alla dinamica competitiva nella
delibera n. 226/03/CONS.
  In  merito  al  grado  di  pluralismo  del settore radiotelevisivo,
richiamato  dall'art.  2,  comma 7 della legge n. 249/1997, nel corso
dell'analisi  svolta  dall'Autorita'  sul triennio 2001-2003 non sono
state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato
nella delibera n. 226/03/CONS. In relazione alle risorse tecniche del
mercato,   come   sopra  menzionato,  si  e'  peraltro  assistito  al
verificarsi  di  numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da
parte   di   emittenti  locali  a  favore  delle  maggiori  emittenti
televisive  nazionali,  mentre  le  risorse  economiche e le quote di
raccolta    pubblicitaria   rimangono   sostanzialmente   concentrate
nell'ambito dei soggetti notificati.
  Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti
strutturali  del  mercato,  in  relazione  alla  mancata applicazione
dell'art.  3,  commi  7  e  9,  della  legge  n. 249/1997, in seguito
all'adozione  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito
con  legge 24 febbraio 2004, n. 43. Pertanto non si rilevano tendenze
alla  deconcentrazione  delle  risorse  tecniche  ed  ai  conseguenti
impatti   sulla  raccolta  delle  risorse  economiche  oggetto  della
presente   analisi,  cosi'  come  poteva  prospettarsi  in  relazione
all'applicazione   della  sentenza  della  Corte  costituzionale  del
20 novembre 2002, n. 466, entro il termine «certo, e non prorogabile»
del 31 dicembre 2003.
  Per  quanto  riguarda  l'impatto  sulla distribuzione delle risorse
economiche  dello  sviluppo  della televisione digitale terrestre, si
possono  prospettare  diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un
lato  la  frammentazione  degli  ascolti che facilitano l'ingresso di
nuovi   fornitori  di  contenuti,  per  lo  piu'  per  programmazioni
destinate  a  target  specifici,  dall'altra  la  concentrazione  nei
confronti  dei  palinsesti  generalisti  che  si caratterizzano per i
rilevanti  investimenti.  Nel  lungo  periodo  si  potra' rilevare un
impatto  sulla  distribuzione  delle  risorse  economiche legato allo
sviluppo  di  nuove forme di pubblicita' interattiva o personalizzata
che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione.
  Si  rileva  infine  che  in  data  29 aprile  2004 il Parlamento ha
approvato  il  D.D.L.  2175  -  B-bis  recante  norme di principio in
materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI
radiotelevisione  italiana  S.p.A.  nonche'  delega  al  Governo  per
l'emanazione  del  testo unico della radiotelevisione, che e' in fase
di promulgazione e pubblicazione.
                           Accertato che:
    a) Negli  anni  2001-2003  la  societa' RAI S.p.A. ha superato le
soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/1997 in ciascuno
dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di
risorse:

                ---->   Vedere quote a pag. 38  <----

    e) Inoltre che:
      1) la delibera n. 226/03/CONS art. 1, comma 1, ha accertato che
le  societa'  RAI  S.p.A.,  Publitalia80  S.p.A. e RTI S.p.A., per il
triennio  1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma
8 della legge n. 249/1997;
      2)  la  medesima  delibera  ha effettuato formale richiamo alle
societa'  RAI  S.p.A., Publitalia80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinche' non
ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2
della legge n. 249/1997;
      3)  il  superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della
legge  n.  249/1997  prefigura  nel  contesto  di  mercato  in  esame
posizione dominante ai sensi della legge medesima.

                              Delibera:

                               Art. 1.

    1.  La  conclusione dell'attivita' di analisi della distribuzione
delle  risorse  economiche nel settore televisivo, relativa agli anni
2001,   2002  e  2003,  avviata  con  delibera  n.  226/03/CONS,  con
l'accertamento  del  superamento  da parte delle societa' RAI S.p.A.,
RTI  S.p.A. e Publitalia80 S.p.A. dei limiti di cui all'art. 2, comma
8  della  legge  n. 249/1997, cosi' come gia' accertato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera.
  2.  Il  Commissario  Vincenzo  Monaci  e'  incaricato di esaminare,
riferire  e  proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi
ai  sensi  della  legge n. 249/1997 in relazione agli accertamenti di
cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di
riferimento   e   dei   risultati   dell'esame   in  corso  da  parte
dell'Autorita'  della  complessiva  offerta  di  programmi televisivi
digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004.
  La  presente  delibera e' notificata ai soggetti che partecipano al
procedimento   ed   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' e nel
sito web: www.agcom.it
    Roma, 30 aprile 2004
                                                 Il presidente: Cheli