IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Pavia
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento   d'ufficio   ai  sensi  dell'art.  2544,  e  successive
modifiche,  del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del
liquidatore;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che
dispone  l'attribuzione  alle  direzioni provinciali del lavoro delle
funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta  il  30  novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Vista  nota  prot.  1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle
attivita'  produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi -
Divisione   IV,  nella  quale  viene  indicato  che  lo  scioglimento
richiesto  deve  essere  adottato  senza  farsi  luogo  a  nomina  di
commissario  liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di
Stato del 17 luglio 2003;
  Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale
per   le   cooperative   ha   deliberato,   all'unanimita',  che  nei
procedimenti   finalizzati   all'adozione   del  provvedimento  dello
scioglimento  di  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il
parere   del  Comitato  centrale  qualora  ricorrano  le  fattispecie
previste nel citato parere;
  Esaminato    il   verbale   di   revisione   ordinaria   effettuata
dall'U.N.C.I.,  pervenuto  in data 3 marzo 2004, sull'attivita' della
societa'  cooperativa  sotto  indicata  e  gli atti d'ufficio, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile che non comporta la nomina di
alcun  commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali
da definire;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa edilizia «La Linarolese a r.l.», con sede
in corso Milano, 3/A - Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio
dott.  Mario Polani in data 13 giugno 1975, repertorio n. 44182/4836,
registro  imprese  di Pavia REA n. 137247, B.U.S.C. n. 986/139766, e'
sciolta  ai  sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, in
virtu'  dell'art.  2  della  legge  17 luglio 1975, n. 400, senza dar
luogo alla nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Pavia, 26 maggio 2004
                                  Il direttore provinciale: Simonelli