IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, recante la previsione che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla medesima legge; Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione; Considerato che, sempre ai sensi della citata legge, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento; Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003, e' stato fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00 per cento; Visto l'art. 2 della predetta legge, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l'approvazione dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891; Tenuto conto che in detto schema di convenzione, all'art. 12, e' stabilito un compenso semestrale pari a 0.40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale e' approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891; Visto l'art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a.); Visti il comma 4, lettera g), e il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' e le passivita' inerenti agli interventi di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento; Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il medesimo Ministero; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e' determinato nella misura del 4,00 per cento.