IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive
modificazioni, recante la previsione che con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti
annualmente  i  tassi  da  applicare  alle  rate  ed  alle estinzioni
anticipate dei mutui previsti dalla medesima legge;
  Considerato  che, ai sensi della citata legge, nella determinazione
dei  suddetti  tassi,  anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2
della  legge  medesima,  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica  tiene  conto  dell'evoluzione  del  tasso
ufficiale  di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico
della gestione;
  Considerato  che,  sempre  ai  sensi della citata legge, i predetti
tassi  non  potranno comunque superare, di norma, di piu' di un punto
il tasso ufficiale di riferimento;
  Tenuto  conto  che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione
della  delibera  del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003,
e'  stato  fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 2,00 per
cento;
  Visto  l'art. 2 della predetta legge, il quale, al comma 1, prevede
che  il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente  l'approvazione  dello schema generale di convenzione tra
Cassa   depositi  e  prestiti  e  gli  istituti  di  credito  per  la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Tenuto  conto  che  in detto schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito  un  compenso  semestrale  pari a 0.40 punti per ogni cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  agli  istituti di credito per i compiti
svolti;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989
con  il  quale  e'  approvato  lo  schema  di atto modificativo delle
convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti
di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto  l'art.  7-bis  della  legge 18 dicembre 1986, n. 891, che ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa
depositi  e  prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale
con gestione autonoma;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che  ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e
prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.a.);
  Visti  il comma 4, lettera g), e il comma 5 dell'art. 3 del decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che,
rispettivamente,  trasferiscono  al  Ministero  dell'economia e delle
finanze  le attivita' e le passivita' inerenti agli interventi di cui
alla  legge  18 dicembre  1986,  n.  891, e dispongono che i rapporti
trasferiti   restano   regolati   dalle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al
momento del trasferimento;
  Visto  l'art.  4,  comma  2,  del  citato  decreto ministeriale del
5 dicembre  2003,  il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio
delle  funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
la  CDP  S.p.a.  provvede  a  rappresentare  a  tutti  gli effetti il
medesimo Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse, da applicare
per  il  calcolo  della  rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e 3,
all'art.  5,  comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre
1986, n. 891, e' determinato nella misura del 4,00 per cento.