1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
  Materiali    realizzati    utilizzando    rifiuti   derivanti   dal
post-consumo,  nei  limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate
per la produzione del materiale medesimo.
  In deroga a quanto sopra, l'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, stabilisce che pur non provenendo
dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali tessili
costituiti ai cento per cento di fibre precedentemente incorporate in
un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi
omogenei  di  rifiuti,  che  comunque  abbiano  subito lavorazioni di
sfilacciatura  o  stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del
rifiuto introdotto nel materiale riciclato.
Materiali  riciclati  ammissibili  alla iscrizione nel repertorio del
riciclaggio.
  Sono  iscrivibili,  a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nell'elenco  dei  materiali  riciclati all'interno del repertorio del
riciclaggio:
    fibre  tessili  rigenerate  naturali  (lana,  cotone, seta, lino,
canapa, cashmere, etc.);
    fibre tessili rigenerate artificiali (viscosa, acetato, etc.);
    fibre tessili rigenerate sintetiche (poliestere, nylon, acrilico,
etc.);
    filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate;
    filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate;
    tessuti   per   abbigliamento   realizzati   con   fibre  tessili
rigenerate;
    altri  tessuti  per impieghi tecnici e industriali realizzati con
fibre   tessili  rigenerate  (geotessili,  tessuti  per  arredamento,
calzature, usi agricoli, etc.);
    tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate;
    ovatte,  feltri  e  strutture  non tessili propriamente dette, ma
costituite da fibre tessili.
    Altri  semilavorati  tessili  per impieghi industriali realizzati
con fibre tessili rigenerate.
Limite in peso imposto dalla tecnologia.
  La  tecnologia  impiegata per la produzione del materiale riciclato
in  questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti
o  materiali  tessili  di  cui  all'art.  9,  comma 1, lettera b) del
decreto  ministeriale  8 maggio  2003,  n.  203,  molto  variegati in
funzione  delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi;
tali   limiti   possono   arrivare  anche  fino  al  100%  in  talune
circostanze.
  Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo:
    fibre  tessili:  si  assume  un  limite pari al 100% del peso del
materiale riciclato;
    filati,  tessuti e altri materiali tessili: il limite tecnologico
si   evince   dalla  documentazione  a  corredo  della  richiesta  di
iscrizione del materiale riciclato.
  Occorre  precisare  che  in  ogni  caso il limite tecnologico e' da
intendersi  come soglia massima di rifiuti e materiali tessili di cui
all'art.  9,  comma  1,  lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio
2003,   n.  203,  che  puo'  essere  presente  in  ciascun  materiale
riciclato.
  L'entita'  effettiva  di  rifiuti  e/o  materiali  tessili  di  cui
all'art.  9,  comma  1,  lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio
2003,  n. 203, dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e
nella perizia a corredo della domanda.
Percentuale  minima  di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art.
9,  comma  1,  lettera  b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.
203, contenuta nel materiale riciclato.
  La  presenza di rifiuti e/o di materiali tessili di cui alla deroga
ex  art.  9,  comma  1, lettera b), del decreto ministeriale 8 maggio
2003,  n. 203, contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore
tessile  abbigliamento  non  puo' essere inferiore al 40% in peso sul
totale   del   materiale   riciclato  stesso,  di  cui  e'  richiesta
l'iscrizione al repertorio del riciclaggio.
2.  Manufatto  o bene ottenuto con materiale riciclato e categorie di
prodotti.
Definizione di manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato.
  Bene  o  manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale
riciclato.
  La  prevalenza  in  peso  dei  materiali  riciclati  e' riferita al
materiale  stesso  e non ai rifiuti e altri materiali di cui all'art.
9,  comma  1,  lettera  b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, in
esso contenuti.
Categorie  di  prodotti  ottenuti con materiale riciclato ammissibili
alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
  Sono  di seguito elencate - in maniera non esaustiva - le categorie
di  prodotti  per  il  settore  tessile e abbigliamento, che potranno
essere integrate successivamente.
  Nell'ambito  di  ciascuna categoria sono altresi' indicati a titolo
di esempio e in maniera non esaustiva i beni e manufatti ottenuti con
materiali riciclati iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
    a) abbigliamento esterno (categoria di prodotto):
    esempi di beni o manufatti ottenuti con materiali riciclati:
      abiti completi;
      cappelli e copricapi in genere;
      cappotti;
      felpe;
      fodere;
      giacche;
      gilet;
      giubbe/giubbotti/giacconi;
      gonne;
      maglie/maglioni;
      mantelli;
      pantaloni;
      scialli;
      sciarpe;
      tute;
      etc.
    b) effetti letterecci:
      coperte;
      plaids;
      copriletti;
      etc.
    c) prodotti tessili per la pulizia:
      panni;
      strofinacci;
      altri prodotti tessili per la pulizia;
      etc.
    d) pavimentazioni e rivestimenti tessili:
      pavimentazioni tessili;
      rivestimenti tessili;
      etc.
    e) strutture tessili isolanti:
      pannellature;
      imbottiture;
      etc.
3. Metodologia di calcolo.
  Nello  specifico  settore,  non  essendo  possibile  a  causa della
disomogenita'  dei  prodotti  contenuti  nelle categorie individuate,
definire  un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto,
il  termine  quantitativo  per  la  definizione  dell'obbligo  di cui
all'art.  3,  comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203,
per  ciascuna  categoria  fa  riferimento all'importo annuo destinato
all'acquisto di manufatti e beni appartenenti alla medesima.
4. Obbligo.
  L'obbligo  di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale
di manufatti e beni appartenenti a ciascuna categoria di prodotto, di
cui  all'art.  3  del  decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, si
riferisce  a  manufatti  e  beni  realizzati  con materiale riciclato
contenuti nell'elenco inserito nel repertorio del riciclaggio.
  L'obbligo  si  genera  al  momento in cui i prodotti realizzati con
materiali   riciclati,   iscritti   al  repertorio  del  riciclaggio,
presentino contestualmente:
    medesima    destinazione    d'uso,    ancorche'    con   aspetto,
caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi (es: diversa
composizione  fibrosa  o  ciclo  produttivo cardato in luogo di ciclo
pettinato);
    prestazioni   sostanzialmente   conformi  all'utilizzo  cui  sono
destinati,  rispetto  ai  prodotti  analoghi realizzati con materiali
vergini.
5. Congruita' del prezzo.
  La  congruita'  del  prezzo  dei  manufatti  e  beni realizzati con
materiali  riciclati  iscrivibili  al  repertorio  del riciclaggio si
ritiene  rispettata  se  tale  valore  non risulta superiore a quello
relativo  ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali
vergini.
6.   Iscrizione   dei   prodotti  tessili  e  dell'abbigliamento  nel
repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione dei materiali riciclati:
    allegato  A,  debitamente compilato in base allo schema riservato
ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare;
    relazione tecnica:
      la domanda deve essere corredata anche da una relazione tecnica
tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui e' richiesta
l'iscrizione,  con  particolare  riferimento  alla composizione, alle
possibili applicazioni ed altri dati tecnici;
    perizia giurata:
      la perizia giurata deve documentaretla percentuale di rifiuti e
materiali  tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, presente nel materiale riciclato,
sulla  base  di  analisi  di  processo,  tramite  dichiarazione di un
soggetto certificatore professionalmente abilitato.
  Puo'  essere  presentata  un'unica  perizia comprendente anche piu'
materiali  riciclati  da  iscriversi al repertorio del riciclaggio, a
condizione  che  contenga  le  specifiche  di  ciascuno in termini di
contenuto di rifiuti e/o materiali tessili di cui alla deroga ex art.
9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003.
  Altre informazioni utili:
    i  soggetti  interessati  possono a loro discrezione corredare la
richiesta   di   iscrizione   con   ulteriori  informazioni  utili  a
qualificare   il  materiale  riciclato  che  intendono  inserire  nel
repertorio riciclato.
Documentazione  da  inviare  per  l'iscrizione  dei  manufatti o beni
realizzati con materiale riciclato.
  Allegato  A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai
beni  o  manufatti  realizzati con materiali riciclati e accluso alla
presente circolare.
  Relazione tecnica di progetto, contenente:
    a) una descrizione del manufatto;
    b) l'evidenziazione   delle   parti   realizzate   in   materiale
riciclato;
    c) il peso complessivo del bene o manufatto;
    d) una  dichiarazione  del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
    e) le caratteristiche prestazionali;
    f) l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;
    g) dichiarazione  del  rispetto  del  parametro di congruita' del
prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;
    h) le  norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute,  qualita',  cui e' soggetto il manufatto e certificazione del
rispetto delle medesime.
  Su  richiesta  della  commissione,  di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  9 ottobre  2003, la
relazione  tecnica andra' integrata con una valutazione economica con
indicazione  dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione
alle  differenze  prestazionali  tra il bene o manufatto in materiale
riciclato  e  analogo  bene  o  manufatto  realizzato  con  materiali
vergini.
  Altre informazioni utili:
    i  soggetti  interessati  possono a loro discrezione corredare la
richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il
manufatto  realizzato  con materiale riciclato che intendono inserire
nel repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative
di  utilizzo  in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali
vergini, etc.).
Invio della domanda.
  La  domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta  la  documentazione  prevista  ai punti precedenti, deve essere
trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministro
dell'ambiente  e  tutela del territorio - Commissione tecnica decreto
ministeriale  9 ottobre  2003 - via Cristoforo Colombo, n. 44 - 00147
Roma.
    Roma, 8 giugno 2004
                                          Il Ministro dell'ambiente e
                                          della tutela del territorio
                                                    Matteoli