IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
    Visto  il  comma  1  dell'art.  161  del  testo unico della legge
sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, il quale prevede che gli enti
locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto
di  bilancio,  con  modalita'  da  fissarsi  con decreto del Ministro
dell'interno;
    Visto  il  comma  2  del citato art. 161, il quale prevede che le
modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della
scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
    Rilevata  la  necessita'  di emanare le modalita' di compilazione
del  certificato  relativo  al  conto  di  bilancio  2003, nonche' di
individuare i termini e le modalita' di presentazione;
    Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 9,
secondo   il   quale   spetta   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa statale;
    Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431,
secondo  il  quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in
materia  di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio
e  di  contratti  degli  enti locali della Valle d'Aosta e delle loro
aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali;
    Visto  il  comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede
che  al  conto  di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta';
    Visto  il  comma  1  dell'art.  243  del  testo  unico  il  quale
stabilisce  che  gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono
soggetti  al  controllo  centrale  sulle  dotazioni organiche e sulle
assunzioni  di  personale da parte della Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  giugno  2003  il quale
determina  le modalita' per la definizione dei parametri obiettivi ai
fini  dell'individuazione  degli  enti  in condizione strutturalmente
deficitaria per il triennio 2001-2003;
    Ritenuto   necessario   ridurre   i   tempi  di  acquisizione  ed
elaborazione   dei  dati  del  conto  di  bilancio  anche  attraverso
l'adozione   di  un  sistema  informatizzato  di  certificazione  che
comunque  tenga  conto  delle modalita' di certificazione relativa al
conto di bilancio 2003;
    Sentite  l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  I  comuni,  le  province, le comunita' montane e le unioni di
comuni  devono  predisporre  e  presentare un certificato di conto di
bilancio  2003  in  versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ai suddetti
certificati  deve  essere  allegata  la  tabella  di  rilevazione dei
parametri  di individuazione degli enti in condizione strutturalmente
deficitarie  per il triennio 2001- 2003. Tale certificato deve essere
nelle  due  versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli
ed  alle  specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente
decreto.
    2.  I  comuni  e le unioni dei comuni sono tenuti a presentare il
certificato  del conto di bilancio 2003 su supporto magnetico (floppy
disk),   con   un'etichetta   originale   comprovante   gli   estremi
dell'omologazione  ministeriale,  oltre che in stampa originale e tre
copie  autenticate,  non  oltre  il  30 settembre 2004, ai competenti
uffici  territoriali del Governo. Gli enti locali delle regioni Valle
d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato
del  conto  di bilancio 2003 con le modalita' e nel termine predetti,
rispettivamente,  alla  presidenza della regione della Valle d'Aosta,
ed  ai  commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per
territorio.   L'ente   certificante,  inoltre,  trasmette  una  copia
cartacea alla regione.
    3. Le province e le comunita' montane sono tenute a presentare il
certificato  del conto di bilancio 2003 su supporto magnetico (floppy
disk),   con   un'etichetta   originale   comprovante   gli   estremi
dell'omologazione  ministeriale,  oltre  che  in  stampa  originale e
quattro  copie  autenticate,  non  oltre  il  30  settembre  2004, ai
competenti  uffici  territoriali  del  Governo. Gli enti locali delle
regioni  Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono tenuti a presentare
il  certificato  del  conto  di  bilancio 2003 con le modalita' e nel
termine  predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della regione
della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di Trento e
Bolzano,  competenti  per  territorio.  L'ente certificante, inoltre,
trasmette una copia cartacea alla regione.
    4.  I  comuni,  le  comunita' montane e le unioni di comuni della
regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri
di cui all'allegato tecnico.
    5.  I comuni inclusi nel campione dell'I.S.T.A.T., come da elenco
visualizzato       sul       sito       internet      dell'I.S.T.A.T.
"http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb03.html",  le  province e le
comunita'  montane  trasmetteranno  direttamente  al  detto Istituto,
secondo  le  modalita'  da  esso  impartite,  un'ulteriore  copia del
certificato cartaceo e informatizzato come al successivo art. 3 commi
6 e 7.
    6.  Gli  uffici  territoriali  del  Governo,  la presidenza della
regione  della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento
e  Bolzano  devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro
indicante la data di arrivo del medesimo.
    7.  Gli  uffici  territoriali  del  Governo,  la presidenza della
regione  della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento
e  Bolzano,  invieranno  l'originale  dei  certificati  al  Ministero
dell'interno,  nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione enti
locali,  una  all'I.S.T.A.T.,  una  all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.  a
seconda della tipologia di ente locale.
    8.  All'originale  del  certificato  che  sara'  successiva  cura
dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk integro, contenente
la  copia  informatica  da  cui  e'  stata  prodotta  la stampa degli
originali  stessi,  con l'indicazione in etichetta originale del nome
dell'ente,  della  provincia e della dizione "certificato di conto di
bilancio  2003".  La predetta etichetta che deve essere fornita dalla
ditta  deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa
e gli estremi dell'omologazione ministeriale.