IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  16-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
formazione continua dei professionisti sanitari;
  Considerato  che  la richiamata disposizione prevede la definizione
da  parte  della Commissione nazionale per la formazione continua dei
requisiti   per  l'accreditamento  delle  societa'  scientifiche  che
svolgono attivita' di formazione continua;
  Considerato  che  il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo
risultante  dall'atto  di  intesa  Stato  e  conferenza unificata del
15 aprile  2003,  riconosce  alle  Societa'  scientifiche il ruolo di
«garanti  non  solo  della  solidita'  delle  basi scientifiche degli
eventi  formativi,  ma  anche  della qualita' pedagogica e della loro
efficacia»;
  Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni
e   le   province  di  Trento  e  Bolzano  sancito  dalla  Conferenza
Stato-regioni  nella seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14,
che   le   societa'   scientifiche   possono  svolgere  attivita'  di
collaborazione,  con  la  Commissione  nazionale  per  la  formazione
continua  e  con  le  regioni,  per  l'attivita' di valutazione degli
eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
  Considerato,  altresi',  che  il predetto Piano sanitario nazionale
2003-2005 riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali
il  ruolo  di  «organismi di garanzia della aderenza della formazione
agli standard europei ed internazionali»;
  Considerato   che   le  societa'  scientifiche,  analogamente  alle
societa'  scientifiche  di  altri Paesi, hanno il prevalente scopo di
promuovere  il  costante  aggiornamento  degli  associati  e  devono,
quindi,  svolgere  attivita'  finalizzate  ad  adeguare le conoscenze
professionali  ed  a migliorare le competenze e le abilita' cliniche,
tecniche  e  manageriali  e i comportamenti degli associati stessi al
progresso  scientifico  e  tecnologico,  con l'obiettivo di garantire
efficacia,  appropriatezza,  sicurezza ed efficienza alle prestazioni
sanitarie erogate;
  Considerato  che  le  societa'  scientifiche,  nel  nostro  sistema
sanitario, sono chiamate a svolgere anche attivita' di collaborazione
con  il Ministero della salute, le regioni e le istituzioni sanitarie
pubbliche  per  la  elaborazione,  diffusione  e adozione delle linee
guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione
dell'innovazione e della qualita' dell'assistenza;
  Considerato  che  non  sono  previsti dalle leggi vigenti specifici
requisiti  per  la costituzione delle societa' scientifiche dell'area
sanitaria,  salvo  quelli  previsti in via generale dai capi II e III
del titolo II del libro I del codice civile;
  Rilevato   che   sono   presenti   in   Italia   numerose  societa'
scientifiche,  alcune  delle  quali,  per numero di associati, ambiti
specifici  di  attivita',  finalita'  istituzionali e rapporti con il
mondo  del  farmaco  e  dei  dispositivi medici, non possono svolgere
correttamente o compiutamente le proprie funzioni;
  Ritenuta,  pertanto,  l'esigenza di definire i requisiti essenziali
che  le  societa'  scientifiche  devono  possedere  per  svolgere  le
richiamate   attivita'   con  particolare  riferimento  all'attivita'
formativa   nell'ambito  del  programma  l'ECM  ed  all'attivita'  di
collaborazione  nei  confronti  degli  organi  centrali e regionali e
delle  istituzioni  e degli organismi che operano nei vari settori di
attivita' sanitarie;
  Ritenuto,  in  particolare, che le societa' scientifiche dei medici
chirurghi  debbano di norma fare riferimento alle specialita' mediche
di  cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o
alle  discipline  stabilite  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni   e   che   pertanto  debba  essere  disincentivata  la
costituzione  di societa' non riconducibili alle predette specialita'
e discipline;
  Ritenuto   che  le  societa'  scientifiche  delle  professioni  dei
veterinari,   degli   odontoiatri,   dei  farmacisti,  nonche'  degli
psicologi,  dei  biologi,  dei  fisici  e  dei  chimici  che svolgono
attivita'   sanitaria,   debbano   di  norma  fare  riferimento  alle
discipline  e  alle  specializzazioni di cui al richiamato n. 484 del
1997  e  successive  modificazioni  o  a specifiche aree di esercizio
professionale  rilevanti  per  numero  di  addetti  o per l'attivita'
svolta;
  Ritenuto,  in ragione del ruolo che le societa' scientifiche devono
svolgere   nell'ambito   del   sistema  sanitario  italiano  e  delle
implicazioni  che  il contributo culturale e scientifico delle stesse
puo'  comportare  per  lo  sviluppo  e  la  qualita'  delle attivita'
sanitarie  e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si
debba  provvedere  con  decreto  del  Ministro  della  salute, previa
verifica  del  possesso  dei  requisiti  essenziali  individuati  dal
presente decreto;
  Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che sara' stabilita
dall'intesa  fra il Ministero della salute e le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai sensi dell'art. 8, comma 6 della
legge  5 giugno  2003,  n.  131, la definizione dei requisiti e delle
modalita'  di  accreditamento delle societa' scientifiche in qualita'
di provider di formazione residenziale e a distanza;
  Ritenuto  di  estendere,  per  la  parte  compatibile,  la presente
disciplina   anche   alle   associazioni   tecnico-scientifiche   dei
professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione;
  Preso  atto  dei criteri individuati dalla Federazione degli Ordini
dei  Medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  (FNOMC  e  O)  e dalla
Federazione Italiana delle Societa' Medico Scientifiche (FISM);
  Vista  la  proposta  della  Commissione nazionale per la formazione
scientifica approvata nella seduta del 27 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  poter  svolgere  le  attivita'  di  collaborazione  con  le
istituzioni  sanitarie  e le attivita' di aggiornamento professionale
di  cui  in  premessa, le societa' scientifiche dei medici-chirurghi,
dei  veterinari,  degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni
tecnico-scientifiche  dei  professionisti  sanitari delle professioni
infermieristiche,  tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.
  2. Sono,  altresi',  riconosciute,  ai fini di cui al com-ma 1, con
decreto  del  Ministro  della  salute  le societa' scientifiche degli
psicologi,  dei  biologi,  dei  fisici  e  dei chimici, costituite da
professionisti  che  svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'
sanitaria.
  3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le societa'
scientifiche    e    le    associazioni    tecnico-scientifiche   dei
professionisti  sanitari  di  cui  ai  comma 1 e 2 devono possedere i
seguenti requisiti:
    a) rilevanza  di carattere nazionale, con organizzazione presente
in  almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra societa'
o associazione della stessa professione, specialita' o disciplina;
    b) rappresentativita'  di almeno il 30% dei professionisti attivi
nella  specializzazione  o  disciplina  o specifica area o settore di
esercizio professionale;
    c) atto   costitutivo   e   statuto  redatti  per  atto  pubblico
contenenti:
      denominazione  dell'ente,  indicazioni  del  patrimonio e della
sede;
      previsione  dell'ammissione,  senza  limitazioni,  di  tutti  i
soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attivita' del
servizio  sanitario  nazionale  (aziende  ospedaliere,  aziende  USL,
aziende  universitarie,  IRCCS,  ospedali  classificati, case di cura
private  accreditate,  ecc.)  o  in  regime libero-professionale (non
discriminazione in relazione al luogo di lavoro);
      previsione  dell'ammissione,  senza  limitazioni,  di  tutti  i
soggetti,   in   possesso   dei  requisiti  previsti  dallo  statuto,
appartenenti  alla categoria professionale o al settore specialistico
o disciplina dei servizi del S.S.N., che la societa' o l'associazione
rappresenta,  ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area
interprofessionale  che la societa' o l'associazione rappresenta (non
discriminazione personale);
      previsione,  tra le finalita' istituzionali, anche di attivita'
di   aggiornamento  professionale  e  di  formazione  permanente  nei
confronti   degli   associati  con  programmi  annuali  di  attivita'
formativa ECM;
      previsione,   tra   le  finalita'  istituzionali,  anche  della
collaborazione  con il Ministero della salute, le regioni, le aziende
sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
      previsione,    tra    le    finalita'    istituzionali,   anche
dell'elaborazione  di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per
i  Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione di
trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di
collaborazione con altre societa' e organismi scientifici;
      previsione di assenza di finalita' di lucro;
      previsione  di  non  esercizio  di  attivita' imprenditoriali o
partecipazione  ad  esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di
formazione continua;
      previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali;
      previsione di finanziare le attivita' sociali solo attraverso i
contributi  degli  associati e/o di enti pubblici nonche' di soggetti
privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di
interesse  con  il  S.S.N.,  anche  se  forniti  attraverso  soggetti
collegati;
      previsione   di   finanziare   le   attivita'   ECM  attraverso
l'autofinanziamento  e i contributi degli associati e/o enti pubblici
e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di
dispositivi  medici,  nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti
dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
      previsione  di  sistemi  di  verifica del tipo e della qualita'
delle attivita' svolte;
      indicazione  del procedimento per la elezione democratica degli
organi  con  votazione  a scrutinio segreto e con durata limitata nel
tempo;
      espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
      approvazione  da  parte  dell'assemblea  degli iscritti o degli
organismi  statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e
dei consuntivi;
      regolamentazione  delle  convocazioni  dell'assemblea  e  degli
altri   organismi   associativi   nonche'  delle  modalita'  con  cui
l'assemblea stessa e gli altro organismi deliberano;
      norme  relative all'estinzione della Societa' ed alla eventuale
devoluzione del patrimonio.