Al Ministero  politiche  agricole e
                                     forestali  -  Direzione generale
                                     delle  politiche  comunitarie  e
                                     internazionali  -  Div. PAGRVI -
                                     Div. FEOGA

                                  All'AVEPA

                                  All'A.P.T.I.

                                  All'UNITAB

                                  All'O.N.T. Italia

                                  Alla Coldiretti-Dip.Econ.co

                                  Alla Conf.ne italiana agricoltori

                                  Alla Confagricoltura

                                  Alla Copagri

                                  Alla F.Agr.I.

                                  Alla Confcooperative federagroalim.

                                  All'Anca Lega Coop

                                  Alla O. I. Interbright

                                  Alla O. I. Interorientali

                                  All'Ass.ne Interprof.le Tabacco

                                  All'Agrisian

                                  All'Ufficio Tecnico

                                  e, p.c.:

                                  Comando   carabinieri  -  politiche
                                     agricole

                                  Comando generale guardia di finanza
                                     -  III  reparto operativo - Uff.
                                     Fiscalita'

                        DISPOSIZIONI GENERALI

  Il  regolamento (CE) n. 2848/98, agli articoli 43, 44 e 46, dispone
l'esecuzione dei controlli in loco da effettuare da parte degli Stati
membri,  allo  scopo  di verificare i dati riportati nei contratti di
coltivazione,  in  particolare  per  quanto  riguarda il rispetto del
termine   per   il   trapianto   e   l'ubicazione  delle  particelle,
l'accertamento varietale, la misurazione della superficie.
  L'AGEA  procedera'  alla estrazione di un campione di aziende nelle
quali   controllare   il  rispetto  del  termine  per  il  trapianto,
denominato Campione A, e un campione di aziende, denominato Standard,
nelle  quali  controllare,  ubicazione,  varieta'  e superficie delle
particelle dichiarate.

                          Campione standard
  L'organismo  incaricato  dei controlli provvedera' a comunicare via
fax  alle  associazioni  i  nominativi  dei soci estratti a campione,
sulla  base dei criteri prefissati da questa Agenzia, con il relativo
calendario  degli  incontri,  con  un preavviso non superiore alle 48
ore,  come  prevedono  le  disposizioni della Comunita' in materia di
controlli inopinati.
  Si   dispone   che   agli   incontri  sia  presente  un  incaricato
dell'associazione,    preferibilmente    il    tecnico   responsabile
dell'assistenza  nei  confronti dell'azienda da controllare, il quale
dovra'  apporre  la  propria firma, congiuntamente al produttore, sul
verbale di controllo che verra' redatto al termine della verifica.
  L'incaricato    dell'associazione   dovra'   esibire   ai   tecnici
controllori   apposita   delega  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'associazione stessa.
  Si  precisa  che  si  e' ritenuto necessario richiedere la presenza
delle associazioni nella fase di esecuzione degli incontri, in quanto
le stesse possono essere assoggettate all'applicazione delle sanzioni
previste  dall'art.  50 parag. 2-ter del regolamento (CE) n. 2848/98,
sulla base di quanto risultante dai controlli stessi.

                             Campione A
  L'organismo  incaricato dei controlli procedera' alla esecuzione di
sopralluoghi  in  campo  atti  ad  accertare  il rispetto dei termini
previsti per le operazioni di trapianto.
  I controlli in campo saranno cosi' articolati:
    primo  controllo:  il  sopralluogo  verra'  eseguito  in una data
compatibile  alla  verifica del I trapianto (entro il 30 giugno); nei
casi  di  verifica  negativa  -  tra  primo  e secondo controllo - si
procedera'   alla   convocazione  in  contraddittorio  delle  aziende
sottoposte a controllo;
    secondo  controllo:  il  sopralluogo  verra' eseguito in una data
compatibile alla verifica del II trapianto (entro il 30 luglio).
  Nei  casi  negativi  - primo e secondo controllo - si procedera' al
terzo  controllo  con  convocazione  in contraddittorio delle aziende
risultate negative al trapianto nei precedenti controlli.

                      METODOLOGIA DI CONTROLLO

                          Campione standard

Indagine speditiva in campo.
  L'incontro  con  il produttore e l'associazione verra' preceduto da
un'indagine speditiva sulle particelle dichiarate.
  Nel  corso  del sopralluogo il tecnico procedera' alla verifica del
rispetto  dei  requisiti  ambientali  cosi' come previsto negli altri
settori di intervento ed in linea con la normativa comunitaria.

                    Incontro in contraddittorio.

  Successivamente  al sopralluogo preliminare si svolgera' l'incontro
in  contraddittorio  presso  la  sede  dell'associazione (nel caso di
esito  positivo  della  indagine  speditiva  senza discordanze tra il
dichiarato   ed   il   riscontrato)  e  vi  dovranno  necessariamente
presenziare  sia  il produttore o titolare dell'azienda di produzione
che  il  delegato  dell'associazione,  salvo  il caso in cui il primo
deleghi  per iscritto l'associazione che, in tal caso, dovra' apporre
sul  verbale  la  propria  firma sia come delegato del produttore, in
assenza dello stesso, che dell'associazione.
  Nei  casi  in  cui non risulti possibile effettuare la convocazione
del  produttore  presso la sede dell'associazione (Es. produttore non
associato, provincia ubicazione particelle diversa dalla provincia in
cui  ha  sede  l'associazione), la struttura incaricata dei controlli
avra' cura di comunicare e rendere disponibile una sede idonea per le
attivita'  di «incontro in contraddittorio» con il produttore; in tal
caso l'associazione (per i propri produttori associati), su richiesta
del  personale  addetto  ai  controlli, dovra' rendere disponibile la
documentazione  richiesta  inviando  i  documenti tramite fax o posta
celere.
  In  caso  di produttore non associato, il produttore dovra' rendere
disponibile  al  personale  addetto  ai  controlli  la documentazione
probante  l'impegno  di coltivazione, nonche' copia autenticata delle
visure,  mappe  catastali  e  titolarita'  di conduzione per ciascuna
particella catastale dichiarata.
  Nel caso in cui sia negativo l'esito dell'indagine speditiva per la
presenza  di  discordanze tra il dichiarato ed il riscontrato, dovra'
essere   eseguito   un   sopralluogo  in  contraddittorio  presso  il
produttore.
  Le  risultanze  del  sopralluogo verranno trascritte sul verbale di
controllo,  composto  essenzialmente  di  un  frontespizio  e  di tre
allegati.
  Il  frontespizio  (mod. VT1)  riportera'  gia'  prestampati  i dati
dell'azienda da controllare; il primo allegato (mod. VT2) le anomalie
presenti   sulle   particelle;  il  secondo  allegato  (mod. VT3)  il
riepilogo   della   documentazione   acquisita;   il  terzo  allegato
(mod. VT4) il piano di coltivazione allegato all'impegno sottoscritto
dal coltivatore e i dati rilevati in campo.
  Su    tale    documento    verranno    riportate    le   risultanze
dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in
considerazione   anche   eventuali   anomalie  catastali  (variazioni
catastali,  frazionamenti,  usi  civici,  zone demaniali etc.) che si
dovessero  evidenziare,  purche' riconducibili alle stesse particelle
dichiarate.
  Lo  stesso  modello  verra'  utilizzato  per  l'inserimento  di una
variazione    al    piano   di   coltivazione   (nuovi   inserimenti,
frazionamenti, modifiche sostituzioni).
  La variazione del piano di coltivazione sara' acquisita idoneamente
solo  in  presenza  della  documentazione  comprovante  il  titolo di
conduzione   dei   terreni   e   l'avvenuta  comunicazione  a  questa
Amministrazione  dell'avvenuta  variazione  al  piano  succitato  nei
termini  previsti  da  regolamento  (ricevuta  fax o estremi ricevuta
raccomandata  che  dimostri  l'avvenuta  trasmissione  dei  documenti
anteriormente alla data dell'avviso di convocazione).
  Il  produttore  potra' fornire eventuali dichiarazioni da mettere a
verbale,  da sottoporre a valutazione da parte dell'AGEA, ivi incluse
particelle  ricadenti  in  province  diverse da quelle dichiarate e/o
perche' non supportate da titolo di possesso in regola.
  Nel   corso  dell'incontro  in  contraddittorio  verra'  effettuata
l'analisi  e  la verifica della documentazione presente nel fascicolo
aziendale  del  produttore  o  presentata  dal produttore singolo non
associato.

                   Sopralluogo in contraddittorio.

  Durante   l'incontro,   i   tecnici   incaricati   del   controllo,
informeranno  i  produttori  o  i  delegati  dell'associazione  della
possibilita',  nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di
richiedere un nuovo sopralluogo in campo.
  Particolare  attenzione  va  prestata  al  modulo  di  richiesta di
sopralluogo  (VS2),  che il produttore o delegato dovranno firmare al
termine  dell'incontro.  Tale modulo dovra' sempre essere firmato dal
produttore o suo delegato.
  Per  quanto  riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su
particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento,
se   richiesto   dall'azienda   di   produzione,   a  condizione  che
l'ubicazione  di  queste  ricada  nella  medesima provincia di quelle
dichiarate   e  purche'  venga  esibita  la  documentazione  probante
relativa  al  titolo  di  possesso,  unitamente  alla  documentazione
catastale  (visura  e mappa catastale), e ne riportera' le risultanze
sull'apposito  verbale attraverso le funzioni di inserimento di nuove
particelle (VT-4).
  La  compilazione  e  la sottoscrizione del verbale, relativamente a
tali particelle, unitamente alla documentazione comprovante il titolo
di  conduzione  dei  terreni  e  l'avvenuta  comunicazione  a  questa
Amministrazione  dell'avvenuta  variazione  al  piano  succitato  nei
termini  previsti  da  regolamento  (ricevuta  fax o estremi ricevuta
raccomandata  che  dimostri  l'avvenuta  trasmissione  dei  documenti
anteriormente  alla  data  dell'avviso  di convocazione), costituisce
istanza   nei   confronti   dell'AGEA,  da  parte  del  produttore  e
dell'Associazione,   finalizzata   ad  ottenere  il  conteggio  della
superficie   riscontrata   sulle   particelle  non  dichiarate  quale
superficie  coltivata  utile;  inoltre, in tali condizioni, non sara'
necessario  presentare alcun ricorso, ma verranno applicate, in luogo
delle  sanzioni  previste  dall'art. 50, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2848/98, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai
paragrafi  2-bis  e 2-ter, del medesimo articolo, rispettivamente nei
confronti del produttore e dell'associazione.
  L'istanza  non  potra' essere accolta qualora le superfici inserite
in   tale  fase  dovessero  generare,  ad  un  successivo  controllo,
ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
  Le  copie  del  verbale  e  degli  eventuali  allegati che verranno
rilasciati all'azienda e all'associazione avranno solo la funzione di
presa  d'atto  di  quanto rilevato, poiche' l'esito del controllo, in
termini  di  eventuali  sanzioni da applicare, verra' successivamente
deciso dall'AGEA.
  In  caso  di  esito negativo, questo verra' notificato alle aziende
interessate:
    se associate, per il tramite dell'associazione di appartenenza;
    se produttori singoli, tramite comunicazione diretta.
  In  entrambi  le  ipotesi, gli eventuali ricorsi dovranno pervenire
all'AGEA  -  Ufficio  Ortofrutta e Tabacco - via Salandra, 18 - 00186
Roma,  entro  e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della
notifica   stessa,  non  verranno  presi  in  considerazione  ricorsi
pervenuti successivamente a tale termine.
  Le risultanze del verbale rilasciato all'azienda e all'associazione
saranno   relative  al  solo  controllo  oggettivo  delle  particelle
presenti   nel   piano   di   coltivazione;  le  superfici  accertate
costituiranno  solo  elementi di base per il successivo calcolo degli
esiti  ai  fini  della  determinazione della superficie accertata per
l'intera   azienda.  Si  evidenzia  inoltre  che  la  verifica  delle
effettive situazioni di «condivisione» e «supero» sara' effettuata da
AGEA a livello centrale a conclusione di tutti i controlli.
  La  consegna  del  verbale  costituisce,  ai  sensi  della legge n.
241/1990,   formale   notifica   della  definizione  e  chiusura  del
procedimento  tecnico  di  accertamento  degli  esiti  dei  controlli
oggettivi.  La  chiusura  del  procedimento  amministrativo, ai sensi
della  legge  n.  241/1990, sara' effettuata dall'AGEA solo dopo aver
sottoposto   i  risultati  dei  controlli  in  campo  alle  ulteriori
verifiche  sul Sistema integrato di gestione e controllo previste dal
regolamento CE n. 2419/01.
  Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia
di  seguito  l'impatto  delle  specifiche  sanzioni  in rapporto alla
rispettiva casistica:
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate  &62; 90%  della  superficie  totale  dichiarata coltivata
nell'impegno  di coltivazione del produttore = nessuna sanzione (solo
eventuale abbattimento della produttivita' massima);
    superficie   coltivata   valida   riscontrata   sulle  particelle
dichiarate  &60; 90%  della  superficie  totale  dichiarata coltivata
nell'impegno di coltivazione del produttore = sanzione di cui al par.
2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio per il 2004 e della quota
di   produzione   per  il  2005  pari  al  doppio  dello  scostamento
percentuale  rilevato,  nonche'  detrazione dall'aiuto specifico 2004
dell'associazione,  pari  alla  meta' della sanzione applicata per il
medesimo  raccolto  al  produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  &62; 90%  della superficie totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di coltivazione del produttore =
sanzioni di cui ai parr. 2-bis e 2-ter, art. 50 (riduzione tariffaria
del premio al produttore pari al 5% e detrazione dall'aiuto specifico
2004  dell'associazione, pari alla meta' della sanzione applicata per
il medesimo raccolto al produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    superficie  coltivata  valida  comprensiva  di quella riscontrata
sulle  particelle  non  dichiarate  &60; 90%  della superficie totale
dichiarata  coltivata  nell'impegno  di coltivazione del produttore =
sanzione  di  cui al par. 2, art. 50 (riduzione tariffaria del premio
per  il  2004  e della quota di produzione per il 2005 pari al doppio
dello  scostamento percentuale rilevato nonche' detrazione dall'aiuto
specifico  2004  dell'associazione,  pari  alla  meta' della sanzione
applicata  per  il  medesimo  raccolto  al  produttore,  o all'intero
ammontare in caso di applicazione per due anni consecutivi).
  In  riferimento  ai  requisiti  ambientali,  il  regolamento  CE n.
1259/99  del  17 maggio  1999  stabilisce  «Norme  comuni relative ai
regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica agricola»
comune delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di
protezione ambientale che essi reputino appropriate.».
  Con  il  decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
n. 948/2004 del 23 aprile 2004 che sostituisce l'art. 1, comma 2, del
decreto  8 marzo  2001,  viene  stabilito che i pagamenti dei settori
seminativi  (regolamento  n.  1251/99),  leguminose  in  grani, lino,
canapa,  tabacco,  sementi,  riso  sono riconosciuti integralmente ai
beneficiari  solo  qualora  siano  soddisfatti  i  seguenti requisiti
ambientali in materia di protezione ambientale:
    manutenzione delle scoline e canali collettori permanenti;
    attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.
  La  circolare  attuativa  AGEA n. 56 del 9 luglio 2001 definisce le
modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in
materia di protezione ambientale.
  Le  percentuali  di  riduzione dei benefici derivanti dai regimi di
sostegno  previsti  dalla  normativa  comunitaria  verranno modulate,
secondo  quanto  stabilito  dal  decreto MIPAF 948/2004 del 23 aprile
2004  che sostituisce l'art. 1, comma 2, del decreto 8 marzo 2001, in
funzione  dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata e
sulla base dei criteri oggettivi illustrati in precedenza.
  Si  espone, di seguito, lo schema contenente le penalita' previste,
articolate    sulla    base    della    tipologia   di   sistemazione
idraulico-agraria e della gravita' dell'infrazione riscontrata:
    a) Scoline:
      assenza  totale di scoline su tutto l'appezzamento sottoposto a
verifica, associata a fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
      evidenti  segni  di  mancata ripulitura delle scoline esistenti
(presenza  di  vegetazione  arbustiva  o  erbacea)  in misura tale da
ostruire  il  deflusso  delle  acque, associati a fenomeni erosivi di
particolare rilevanza: 1%;
    b) Solchi acquai:
      assenza   totale  di  solchi  acquai  su  tutto  l'appezzamento
sottoposto  a  verifica,  associata a fenomeni erosivi di particolare
rilevanza: 4%;
      insufficiente   manutenzione  dei  solchi  acquai  associata  a
fenomeni erosivi di particolare rilevanza: 2%;
    c) Canali   collettori   permanenti   inseriti  nella  particella
catastale oggetto di verifica:
      assenza   totale  di  canali  collettori  permanenti  su  tutto
l'appezzamento  sottoposto a verifica associata a fenomeni erosivi di
particolare rilevanza: 6%;
      evidenti  segni  di  mancata  ripulitura  dei canali collettori
esistenti  (presenza  di  vegetazione  arbustiva o erbacea) in misura
tale  da  ostruire  il  deflusso  delle  acque,  associati a fenomeni
erosivi di particolare rilevanza: 3%.

                             Campione A

  La metodologia di controllo prevede, per le aziende appartenenti al
campione,   la   verifica  del  rispetto  dei  termini  di  trapianto
attraverso  il  sopralluogo  in  campo  delle particelle inserite nel
piano di coltivazione. Come detto i sopralluoghi verranno effettuati,
relativamente  al  primo e secondo controllo, nei termini compatibili
con  le date previste per il trapianto; nei casi di verifica negativa
-  tra primo e secondo controllo - si procedera' alla convocazione in
contraddittorio  delle  aziende  sottoposte a controllo; a seguito di
verifiche  negative qualora il trapianto non sia stato eseguito entro
il   30 luglio  2004,  si  provvedera'  a  comunicare  via  fax  alle
associazioni i nominativi dei soci risultati negativi con il relativo
calendario  degli incontri, con modalita' di convocazione analoghe al
campione standard.
  Nel  corso dell'incontro in contraddittorio si svolgera', presso la
sede  aziendale, il terzo controllo per la verifica del trapianto nel
quale  dovranno  necessariamente  presenziare  sia  il  produttore  o
titolare    dell'azienda    di    produzione    che    il    delegato
dell'associazione, salvo il caso in cui il primo deleghi per iscritto
altra   persona   di  fiducia  o  eventualmente  lo  stesso  delegato
dell'associazione.
  Questi,  in  tal  caso, dovra' apporre sul verbale la propria firma
sia  come  delegato  del  produttore,  in  assenza  dello stesso, che
dell'associazione.
  Le  risultanze  del  sopralluogo verranno trascritte sul verbale di
controllo,  composto  essenzialmente  di  un  frontespizio  e  di due
allegati.
  Il  frontespizio  (mod. V1t)  riportera'  i  dati  dell'azienda  da
controllare inclusi quelli delle particelle.
  Il  tecnico  controllore  riportera'  sullo  stesso  le  risultanze
dell'accertamento effettuato sulle particelle dichiarate prendendo in
considerazione   anche   eventuali   anomalie  catastali  (variazioni
catastali,  frazionamenti,  usi  civici,  zone demaniali etc.) che si
dovessero  evidenziare,  purche' riconducibili alle stesse particelle
dichiarate.
  Per  quanto  riguarda, invece, eventuali coltivazioni effettuate su
particelle non dichiarate, il controllore effettuera' il rilevamento,
se   richiesto   dall'azienda   di   produzione,   a  condizione  che
l'ubicazione  di  queste  ricada  nella  medesima provincia di quelle
dichiarate  e  purche' venga esibita la documentazione comprovante il
titolo  di conduzione dei terreni e l'avvenuta comunicazione a questa
amministrazione  dell'avvenuta  variazione  al  piano  succitato  nei
termini  previsti  da  regolamento  (ricevuta  fax o estremi ricevuta
raccomandata  che  dimostri  l'avvenuta  trasmissione  dei  documenti
anteriormente  alla data dell'avviso di convocazione) e ne riportera'
le risultanze sull'apposito modello V2t allegato al verbale.
  La  compilazione  e  sottoscrizione  di  tale  modello  costituisce
istanza   nei   confronti   dell'AGEA,  da  parte  del  produttore  e
dell'associazione,   finalizzata   ad  ottenere  il  conteggio  della
superficie   riscontrata   sulle   particelle  non  dichiarate  quale
superficie coltivata utile.
  Sottoscrivendo  l'apposita  dichiarazione  contenuta  nel  modello,
infatti,  non  sara' necessario presentare alcun ricorso, ma verranno
applicate,  in  luogo delle sanzioni previste dall'art. 50, paragrafo
2,   del  regolamento  (CE)  n.  2848/98,  qualora  ne  ricorrano  le
condizioni,  quelle  di  cui ai paragrafi 2-bis e 2-ter, del medesimo
articolo,    rispettivamente   nei   confronti   del   produttore   e
dell'associazione.
  L'istanza  non  potra' essere accolta qualora le superfici inserite
in   tale  fase  dovessero  generare,  ad  un  successivo  controllo,
ulteriori situazioni di supero con altri coltivatori.
  E'  inoltre  previsto  un  allegato  (mod.  V3t)  con  il  quale il
produttore  potra'  fornire  eventuali  dichiarazioni  da  mettere  a
verbale,  da  sottoporre  in  caso  di ricorso a valutazione da parte
dell'AGEA,   ivi  incluse  informazioni  relative  a  particelle  non
dichiarate  che  non  sia  possibile  inserire  nel  modello  V2t (ad
esempio,  perche'  ricadenti in province diverse da quelle dichiarate
e/o perche' non supportate da titolo di possesso in regola).
  Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si evidenzia
di  seguito  l'impatto  delle  specifiche  sanzioni  in rapporto alla
rispettiva casistica:
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione entro il 15 giugno, nessuna sanzione;
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione  entro  il 30 giugno, sanzione di cui al par. 1, lettera
a),  art.  50  (riduzione  del  50%  sul  premio al produttore per il
raccolto   in   corso   e   detrazione   dall'aiuto   specifico  2004
dell'associazione,  pari  alla  meta' della sanzione applicata per il
medesimo  raccolto  al  produttore, o all'intero ammontare in caso di
applicazione per due anni consecutivi);
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione  dal  1° luglio al 30 luglio, sanzione di cui al par. 1,
lettera b), art. 50 (riduzione del 100% sul premio per il raccolto in
corso  e detrazione dall'aiuto specifico 2004 dell'associazione, pari
alla  meta'  della  sanzione  applicata  per  il medesimo raccolto al
produttore,  o  all'intero  ammontare in caso di applicazione per due
anni consecutivi);
    trapianto  effettuato  nella  parcella  indicata nel contratto di
coltivazione  dopo  il 30 luglio, o nessuna coltivazione, sanzione di
cui  al  par. 1,  lettera  b),  secondo  comma, art. 50, (perdita del
diritto a fruire del premio per il raccolto in corso e a ricevere una
quota di produzione per il raccolto successivo).

                         FASCICOLO AZIENDALE

  Le   associazioni   tabacchicole   riconosciute   devono  mantenere
aggiornato  il fascicolo aziendale di ciascun produttore associato ed
in  particolare,  gli  impegni  di  coltivazione  e  i  modelli T1 in
originale,  nonche'  copia autenticata delle visure, mappe catastali,
titoli di possesso e della restante documentazione probatoria.
  La mancata dimostrazione dei titoli di conduzione per le particelle
dichiarate   determinera'   l'esclusione   totale  o  parziale  della
superficie  dichiarata.  Le  informazioni  relative  all'analisi  del
fascicolo saranno riportate nel verbale di controllo.
  Qualora la documentazione probante la titolarita' di conduzione per
ciascuna  particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto
sopra riportato, l'amministrazione non procede all'assegnazione delle
superfici  dichiarate  ed  eventualmente  accertate per la particella
interessata    con    conseguente    innesco   di   un   procedimento
amministrativo.
  Viene  consentita,  tuttavia,  al  produttore  la  possibilita'  di
integrare  la documentazione, ai fini della chiusura del procedimento
amministrativo,  entro  10  giorni  dalla  compilazione  del verbale,
secondo  quanto  indicato  nell'apposito  riquadro  previsto  per  la
sospensione   dell'incontro  (allegato  VT1),  che  avra'  valore  di
notifica  delle  risultanze dei controlli effettuati da parte di AGEA
al produttore dichiarante.
  Trascorso tale periodo senza integrare la documentazione richiesta,
si   procedera'   all'applicazione   delle   penalita'  previste  dal
regolamento comunitario.
Titoli di conduzione dei terreni.
  Il  tecnico  controllore dovra' svolgere l'attivita' di verifica, e
in  caso  di particelle in supero e/o non dichiarate, di acquisizione
dei  titoli  di  conduzione  dei  terreni;  in caso di mancanza della
documentazione  o di irregolarita', non e' consentito l'inserimento a
verbale   di   superficie   coltivata   rilevata  relativamente  alla
particella o alle particelle in questione.
  Si   invitano   pertanto  le  associazioni,  onde  evitare  pesanti
sanzioni,  a  curare con la massima diligenza la tenuta dei fascicoli
aziendali  dei  propri soci, che dovranno essere corredati di mappe e
visure   catastali   aggiornate  all'anno  solare  in  corso  (o,  se
antecedenti,  con  apposita dichiarazione del produttore che attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che  i  dati  contenuti in tale
documentazione  sono  invariati)  e titoli di conduzione registrati a
termini di legge.
  Si  ribadisce  infatti  che  le  sanzioni  predette non sono solo a
carico  dei  produttori  ma anche delle associazioni e che la carenza
documentale  totale  o  parziale  del  fascicolo  aziendale  e  degli
elementi  informativi  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, ed in particolare dei titoli di
conduzione, puo' comportare la revoca del riconoscimento.
  Per agevolare tale attivita' si forniscono le seguenti indicazioni,
anche in funzione delle innovazioni introdotte dalla legge n. 448 del
23 dicembre 1998.
  A)  Proprietario  coltivatore:  e'  sufficiente  produrre la visura
catastale  in  originale  o  copia  conforme,  intestata allo stesso;
altrimenti, atto notarile o denuncia di successione;
  B) affitto di fondi rustici: si distinguono le seguenti tipologie:
    B.1)   affitto   verbale  o  scrittura  privata  autenticata:  e'
necessario  esibire  la  denuncia  annuale riepilogativa presentata a
cura di una delle parti presso qualsiasi ufficio del registro o delle
entrate,  dei  contratti  in essere in corso di un anno che, oltre ai
dati  relativi all'ubicazione, indichino anche gli elementi catastali
delle particelle (legge n. 448 del 23 dicembre 1998);
    B.2)  affitto a coltivatore diretto: e' necessario esibire l'atto
pubblico o la scrittura privata autenticata e trascritta, con annesse
visure catastali in originale;
    B.3)  affitto a conduttore non coltivatore: oltre ai documenti di
cui  al  punto  B.2, occorre la dichiarazione del conduttore inerente
l'utilizzo dei terreni da parte del coltivatore;
  C)  usufrutto:  e'  necessario  esibire atto notarile o denuncia di
successione;
  D)   comodato:   e'  necessario  esibire  il  contratto  registrato
sottoscritto  dalle  parti,  oppure,  qualora  il  comodatario sia un
familiare convivente del coltivatore, dichiarazione in carta semplice
di  appartenenza  al  medesimo  nucleo familiare, o stato di famiglia
aggiornato all'anno solare.
  Si  raccomanda  la  massima e tempestiva divulgazione del contenuto
della presente nota.
    Roma, 24 giugno 2004
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli