IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della  Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1788/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003,  che  abroga  il regolamento (CEE) n. 3950/92 del
Consiglio   del   28 dicembre   1992,   che  stabilisce  un  prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  595/2004  della  Commissione  del
30 marzo 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  1788/2003  del  Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
  Visto  il  decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma
della  normativa  in  tema di applicazione del prelievo supplementare
nel  settore  del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
  Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n.
119,  in  base  ai  quali  e'  previsto  il  versamento  del prelievo
supplementare  non  versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002,
in  forma  rateale  senza interessi, per un periodo massimo di trenta
anni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio
2003,  n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento
rateale  del  prelievo  supplementare  se  rinunciano  ad ogni azione
giudiziaria  eventualmente  proposta  pendente  innanzi  agli  organi
giurisdizionali amministrativi ed ordinari;
  Vista,  la  decisione  del  16 luglio  2003,  del  Consiglio  delle
Comunita'  europee,  che accorda allo Stato italiano, la possibilita'
per  i  produttori  di versare il prelievo supplementare dovuto e non
versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in
quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;
  Visto  il  decreto  30 luglio  2003,  recante  disposizioni  per il
versamento  del  prelievo  supplementare,  dovuto e non versato per i
periodi  dal  1995/1996  al  2001/2002  di cui all'art. 10, comma 34,
della legge n. 119/2003;
  Visto  il  decreto  13 novembre  2003,  recante proroga dei termini
stabiliti   dal   decreto  ministeriale  30 luglio  2003  concernente
disposizioni  per  il versamento del prelievo supplementare, dovuto e
non  versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art.
10, comma 34, della legge n. 119/2003;
  Viste  le  sentenze  della Corte di giustizia dell'Unione europea -
sesta  sezione  -  pronunciate  nei  procedimenti  riuniti  C-231/00,
C-0303/00   e   C-451/00;   nel  procedimento  C-495/00  nonche'  nei
procedimenti  riuniti da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a
C-491/00  e  da  C-497/00  a C-499/00 rese pubbliche in data 25 marzo
2004;
  Considerata   l'opportunita'   di   riaprire   i   termini  per  la
presentazione   delle   domande   di   accesso   al  beneficio  della
rateizzazione  allo  scopo  di  consentire  ai produttori di porsi in
regola  con il versamento del prelievo supplementare per i periodi di
interesse,  anche  in  ragione  dei dispositivi delle sentenze emesse
dalla Corte di giustizia;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                           Articolo unico

  1.   Il   termine   del  15 febbraio  2004,  previsto  al  comma 1,
dell'articolo  unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato fino
al 15 luglio 2004.
  2.  Il termine del 31 marzo 2004 previsto al comma 2, dell'articolo
unico, del decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al 31 agosto 2004.
  3.   Il   termine   del   15 maggio   2004,  previsto  al  comma 3,
dell'articolo  unico,  del  decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al
15 ottobre 2004.
  4.   Il   termine   del   15 giugno   2004,  previsto  al  comma 4,
dell'articolo  unico,  del  decreto 13 novembre 2003, e' prorogato al
15 novembre 2004.
  5.  Il  termine  previsto  al  comma  14,  dell'articolo unico, del
decreto 30 luglio 2003, e' fissato al mese di dicembre di ogni anno.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 21 giugno 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
Politiche agricole e forestali, registro n. 4, foglio n. 82