IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  correttivi dell'andamento della finanza pubblica, al fine
di  conseguire  un  immediato contenimento delle spese, in attuazione
dell'impegno  assunto  dal  Governo  in  sede ECOFIN, nonche' di dare
attuazione  alla  sentenza  della  Corte Costituzionale n. 196 del 28
giugno 2004 in materia edilizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Interventi correttivi di finanza pubblica

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per
l'anno  2004.  A  tale  fine  sono ridotte di pari importo le risorse
disponibili,  gia'  preordinate  con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio
2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003,
al  finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore
contributo  per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2.  Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi
alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della
programmazione  negoziata,  gia'  disposte e da disporre per gli anni
2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in
corso  e  per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure   di   cui  al  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
nonche'  per  quelle  relative  agli  strumenti  della programmazione
negoziata.  Conseguentemente,  l'autorizzazione di spesa destinata al
finanziamento  degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
e'  ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione
di  spesa  di  cui  all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  come  rifinanziata  dalla  tabella  D della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  per  la  parte  relativa agli strumenti di
programmazione  negoziata  di  cui  all'articolo  2, comma 203, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e
ai  contratti  di  programma,  e'  ridotta di 250 milioni di euro per
l'anno  2004.  Le  predette  somme  sono prelevate dalla contabilita'
speciale  n.  1726  intestata  al  Fondo  innovazione tecnologica per
essere  versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004
le  erogazioni  alle  imprese per contributi a fondo perduto relative
all'articolo  1,  comma  2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992,
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non
possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini
del  relativo  monitoraggio  il  Ministero delle attivita' produttive
comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
  3.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
come  rideterminata  ai  sensi  delle  tabelle  D ed F della legge 24
dicembre  2003,  n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno
2004.
  4.  All'articolo  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella  rubrica  sono  soppresse  le parole: "che abbiano rilevanza
   nazionale";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
   "3.   Le   amministrazioni   pubbliche   possono   ricorrere  alle
   convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
   parametri  di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto
   di   beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche
   utilizzando  procedure  telematiche  per  l'acquisizione di beni e
   servizi  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 4
   aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione
   del  presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai
   fini  della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
   della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
   indicato nel contratto.
   3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni  pubbliche
   deliberano  di  procedere  in  modo autonomo a singoli acquisti di
   beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle  strutture  e  agli uffici
   preposti  al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni
   di  sorveglianza  e  di  controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
   dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
   apposita  dichiarazione  con  la quale attesta, ai sensi e per gli
   effetti  degli  articoli  47 e seguenti del decreto del Presidente
   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
   il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.".
  5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' inserito il seguente:
"Art.  198-bis  (Comunicazione  del  referto).  -  1. Nell'ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198,
la  struttura  operativa  alla  quale  e'  assegnata  la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.".
  6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica  sono  disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di
spese  discrezionali  di  cui  alla  allegata  Tabella  n. 1, per gli
importi   ivi  distintamente  indicati.  Al  fine  di  assicurare  la
necessaria  flessibilita'  del  bilancio,  resta  comunque  ferma  la
possibilita'  di  disporre  variazioni  compensative  ai  sensi della
vigente   normativa   e,   in  particolare,  dell'articolo  2,  comma
4-quinquies,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10,
11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
  7.  I  residui  di  stanziamento  delle spese in conto capitale del
bilancio  dello  Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con
esclusione  delle  spese  relative  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla
cooperazione  allo  sviluppo,  alle  calamita'  naturali,  ad accordi
internazionali,  al  federalismo amministrativo, all'informatica e al
Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
  8.  Per  l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai
principi  di  cui  al presente articolo riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in
misura  non  inferiore  al  30  per  cento  rispetto  alle previsioni
iniziali.   Gli   importi  derivanti  da  tali  riduzioni  sono  resi
indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione  da  adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  La  riduzione  non  si applica, comunque, alle spese
dipendenti   dalla   prestazione   di  servizi  correlati  a  diritti
soggettivi dell'utente.
  9.   La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti
di  ricerca  e  gli  organismi  equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza  conferiti  a  soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere  non  superiore  alla  spesa  annua  mediamente  sostenuta nel
biennio  2001  e  2002,  ridotta  del  15 per cento. L'affidamento di
incarichi  di  studio  o  di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei  all'amministrazione  in  materie  e  per oggetti rientranti
nelle  competenze  della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente  motivato  ed  e'  possibile soltanto nei casi previsti
dalla  legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso
va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi
di  revisione  di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza
dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma  costituisce  illecito
disciplinare  e  determina  responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche
amministrazioni,   nell'esercizio   dei  diritti  dell'azionista  nei
confronti   delle   societa'  di  capitali  a  totale  partecipazione
pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi
di  cui  al  presente comma. Le predette direttive sono comunicate in
via  preventiva  alla  Corte  dei  conti.  La  disposizione di cui al
presente  comma non si applica agli organismi collegiali previsti per
legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai
sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  10.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di
rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni,  deve  essere non
superiore  alla  spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al  2003,  ridotta  del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in
essere,  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, in
violazione   della  disposizione  contenuta  nel  primo  periodo  del
presente  comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e determinano
responsabilita'  erariale.  Gli  organi  di controllo e gli organi di
revisione  di  ciascun  ente vigilano sulla corretta applicazione del
presente  comma.  Il  limite di spesa stabilito dal presente articolo
puo'  essere  superato  in  casi  eccezionali,  previa adozione di un
motivato    provvedimento    adottato    dall'organo    di    vertice
dell'amministrazione,  da  comunicare  preventivamente agli organi di
controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
  11.  In  coerenza  con  le riduzioni di spesa per consumi intermedi
previste  dal  presente  articolo,  ai  fini della tutela dell'unita'
economica  della  Repubblica,  ciascuna  regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
pubblica  per  il  triennio  2004-2006  assicurando  che la spesa per
consumi  intermedi,  esclusa  quella  dipendente dalla prestazione di
servizi   correlati   a  diritti  soggettivi  dell'utente,  sostenuta
nell'anno   2004  non  sia  superiore  alla  spesa  annua  mediamente
sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale
riduzione  si  applica anche alla spesa per missioni all'estero e per
il   funzionamento  di  uffici  all'estero,  nonche'  alle  spese  di
rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni  ed alla spesa per
studi  ed  incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti estranei
all'amministrazione,    inclusi   quelli   ad   alto   contenuto   di
professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo,
il  terzo,  il  quarto,  il  quinto  ed il sesto periodo del comma 9,
nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.
  12.  Al  fine  di potenziare l'attivita' di formazione dei pubblici
dipendenti,  razionalizzandone  i relativi costi, la Scuola superiore
della  pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche
di  formazione  svolgono  prioritariamente la loro attivita' a favore
dei  predetti  dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione
delle  regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita'
di  formazione  utilizzano  prioritariamente le predette Scuole ed il
Formez;  soltanto  nel  caso  di  documentata  impossibilita' di fare
ricorso  alle  stesse,  possono  affidare  all'esterno, in tutto o in
parte,  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di  tale attivita', nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi
e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed
a  condizione  che  il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello
praticato  dalle  Scuole  anzidette. Resta salva l'applicazione delle
norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
  13.  All'articolo  4,  comma  177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  dopo le parole: "sono da intendere", sono inserite le seguenti:
"come  contributo  pluriennale  per la realizzazione di investimenti,
includendo  nel  costo  degli  stessi anche gli oneri derivanti dagli
eventuali finanziamenti necessari, ovvero".