IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 104, istitutivo del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base; Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 104 che prevede come il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB; Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002; Viste le indicazioni dell'Unione europea nella Comunicazione 489-2003 della Commissione «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», riguardanti il lancio di iniziative caratterizzate come «European Technology Platforms» sulle quali convergono interessi della comunita' scientifica pubblica e privata, dell'industria e delle piccole e medie imprese; Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia»; Ritenuta la necessita' di apportare specifiche modificazioni al predetto decreto ministeriale n. 199-Ric, dell'8 marzo 2001, al fine di rendere gli interventi del FIRB piu' coerenti con le indicazioni della politica nazionale della ricerca e con gli orientamenti emergenti in sede comunitaria e internazionale; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito denominato MIUR). 2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, i criteri e le modalita' procedurali stabilite dal decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 restano vigenti per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati ai sensi delle disposizioni ivi contenute. 3. Le disponibilita' annuali del FIRB sono ripartite con decreto del MIUR, sulla base delle direttive del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998. 4. Attraverso le risorse del FIRB, e in coerenza con l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MIUR interviene a sostegno di: a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale; b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; c) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; d) proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale. 5. Ai fini del presente decreto le attivita' di ricerca di base sono definite come attivita' che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.