IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003:
«Regolamento   di   organizzazione   del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2001) e, in particolare, l'art. 104, istitutivo del FIRB
- Fondo per gli investimenti della ricerca di base;
  Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 104 che prevede
come  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,  con proprio decreto, determini i criteri e le modalita'
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto
FIRB;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 151 del 1° dicembre 1998 «Disposizioni
per  il  coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a
norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modifiche e integrazioni;
  Viste  le  linee guida della politica scientifica e tecnologica del
Governo    approvate    dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;
  Viste   le  indicazioni  dell'Unione  europea  nella  Comunicazione
489-2003   della  Commissione  «Investire  nella  ricerca:  un  piano
d'azione   per   l'Europa»,   riguardanti  il  lancio  di  iniziative
caratterizzate  come  «European  Technology  Platforms»  sulle  quali
convergono  interessi della comunita' scientifica pubblica e privata,
dell'industria e delle piccole e medie imprese;
  Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e  sviluppo  n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   «Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazione  e  delle
informazioni antimafia»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare specifiche modificazioni al
predetto  decreto ministeriale n. 199-Ric, dell'8 marzo 2001, al fine
di  rendere  gli interventi del FIRB piu' coerenti con le indicazioni
della  politica  nazionale  della  ricerca  e  con  gli  orientamenti
emergenti in sede comunitaria e internazionale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

                          Ambito operativo

  1.  Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  i  criteri e le modalita'
procedurali  per  l'assegnazione  delle risorse finanziarie del Fondo
per  gli  investimenti  della  ricerca di base (di seguito denominato
FIRB) istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca (di seguito denominato MIUR).
  2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente
decreto,  i  criteri e le modalita' procedurali stabilite dal decreto
ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001 restano vigenti per il
completamento  degli  adempimenti  connessi  alla  realizzazione  dei
progetti presentati ai sensi delle disposizioni ivi contenute.
  3.  Le  disponibilita'  annuali del FIRB sono ripartite con decreto
del  MIUR,  sulla  base delle direttive del Ministro dell'istruzione,
universita'  e ricerca e in coerenza con gli indirizzi della politica
nazionale  della  ricerca  definiti  ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.
  4.  Attraverso  le  risorse  del FIRB, e in coerenza con l'art. 104
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, il MIUR interviene a sostegno
di:
    a) progetti  di  ricerca  di base di alto contenuto scientifico o
tecnologico, anche a valenza internazionale;
    b) progetti  strategici  di  sviluppo  di  tecnologie pervasive e
multisettoriali;
    c) progetti  di  potenziamento  delle  grandi  infrastrutture  di
ricerca pubbliche o pubblico-private;
    d) proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di
centri  di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche
su scala internazionale.
  5.  Ai  fini  del  presente decreto le attivita' di ricerca di base
sono   definite  come  attivita'  che  mirano  all'ampliamento  delle
conoscenze  scientifiche  e  tecniche  non  connesse  a  specifici ed
immediati obiettivi industriali o commerciali.