L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 giugno 2004;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a
norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  20 ottobre  1999,  n. 158/99 (di seguito:
deliberazione n. 158/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  13 marzo  2003, n. 20/2003 (di
seguito: deliberazione n. 20/03);
  Considerato che:
    il   riconoscimento  della  qualifica  di  cliente  idoneo,  come
disciplinato  dall'art.  14  del  decreto  legislativo  n. 79/1999 ed
attuato,  da  ultimo,  con  la  deliberazione n. 20/03, si basa su un
requisito  tecnico  consistente  nel  raggiungimento di una soglia di
consumo  annuo  di energia elettrica e, conseguentemente, comporta la
necessita' di un'attivita' amministrativa di verifica ed informazione
che  garantisca  certezza  quanto  alla  titolarita'  della  predetta
qualifica;
    l'art.  21,  comma  1,  lettera  b),  della direttiva 2003/54/CE,
dispone  che  gli Stati membri provvedano affinche' i clienti idonei,
definiti  dalla  medesima  direttiva  come coloro che «sono liberi di
acquistare  energia  elettrica  dal  fornitore di propria scelta ...»
siano,  «a partire dal 1° luglio 2004, al piu' tardi, tutti i clienti
non  civili»,  e  che  l'art.  2, punto 7), della medesima direttiva,
definisce   «clienti»   i  clienti  grossisti  e  finali  di  energia
elettrica;
    le  disposizioni  di  cui  al  precedente  alinea  possono essere
ritenute   di   diretta   applicazione  dalla  data  fissata  per  il
recepimento  della  direttiva  2003/54/CE, in quanto incondizionate e
sufficientemente dettagliate; e che l'Autorita', anche nelle more del
suddetto  recepimento,  e'  conseguentemente  tenuta  ad  adeguare le
proprie disposizioni attualmente vigenti in materia;
    le  suddette disposizioni determinano il venir meno dell'impianto
normativo  sopra richiamato, incentrato sulla deliberazione n. 20/03,
relativo  al  riconoscimento  ed  alla  verifica  della  qualifica di
cliente  idoneo,  dal momento che la condizione di cliente finale non
civile e' esclusivamente collegata all'attivita' economica svolta dal
soggetto, cio' che risulta da pubblici registri;
    l'eliminazione    dei    flussi    informativi   generati   dalla
deliberazione  n. 20/03, peraltro, puo' pregiudicare la possibilita',
per  gli  acquirenti  di  energia  elettrica,  di  interfacciarsi con
operatori qualificati sotto il profilo organizzativo e finanziario;
    lo  status  di  cliente idoneo, con riferimento ai clienti finali
non  civili,  in  quanto loro intestato da una norma primaria, non e'
rinunciabile;
    tale  status  conferisce  ai clienti finali non civili il diritto
potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura,
fatti  salvi  i  profili  regolati,  ivi  compresa  la  scelta  della
controparte  contrattuale,  e  che  al riconoscimento di tale diritto
potestativo e' correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la
propria collocazione sul mercato vincolato;
    conseguentemente,    il    riconoscimento   dell'idoneita',   con
decorrenza dal 1° luglio 2004, non comporta la caducazione di diritto
dei  contratti  sottoscritti  dai clienti divenuti idonei sul mercato
vincolato,  se non a seguito dell'esercizio della facolta' di recesso
nei   termini   disciplinati   dall'Autorita'  con  deliberazione  n.
158/1999;  e  che,  in  caso  di mancato esercizio di detta facolta',
permane,  in  capo  ai  soggetti  attualmente  tenuti,  l'obbligo  di
garantire  la  fornitura  nei  termini di cui all'art. 4, del decreto
legislativo n. 79/1999;
  Ritenuto pertanto opportuno:
    abrogare  la  deliberazione  n. 20/03, reiterando la prescrizione
agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  al  mercato  vincolato  dell'obbligo  di informare, con la
prima  fatturazione  utile,  i  clienti  finali  divenuti  idonei per
effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facolta':
      a) possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica
con fornitori di propria scelta;
      b) hanno  diritto  ad  esercitare  il recesso di cui all'art. 2
della deliberazione n. 158/99;
      c) qualora   non  venga  esercitato  il  diritto  di  cui  alla
precedente  lettera  b),  rimane  valido,  senza  il bisogno di alcun
adempimento,   il  contratto  di  fornitura  in  essere  sul  mercato
vincolato;
    avviare  procedimenti  diretti  alla  formazione di provvedimenti
aventi ad oggetto:
      a) le  norme  di  comportamento  ed i flussi informativi per la
tutela  dei  clienti  idonei,  garantendo  la  disponibilita' di ogni
elemento  conoscitivo  utile  ad  effettuare scelte ponderate per gli
approvvigionamenti  di  energia  elettrica  nel mercato libero; detto
procedimento e' destinato a tener conto della innovazione strutturale
indotta  dall'apertura  del  mercato  sul  versante della domanda per
effetto   dell'art.   21,   comma  1,  lettera  b),  della  direttiva
2003/54/CE;
      b) le  disposizioni  necessarie  qualora il quadro normativo di
riferimento   sopra   ricostruito   venga   innovato  a  seguito  del
recepimento   della   direttiva  2003/54/CE  o  di  altro  intervento
legislativo  ovvero  dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi
ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 481/1995;
                              Delibera:
  di  abrogare  la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione
agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  al  mercato  vincolato  dell'obbligo  di informare, con la
prima  fatturazione  utile,  i  clienti  finali  divenuti  idonei per
effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facolta':
    a) possono  stipulare  contratti di acquisto di energia elettrica
con fornitori di propria scelta;
    b) hanno diritto ad esercitare il recesso di cui all'art. 2 della
deliberazione n. 158/99;
    c) qualora non venga esercitato il diritto di cui alla precedente
lettera  b), rimane valido, senza il bisogno di alcun adempimento, il
contratto di fornitura in essere sul mercato vincolato;
  di  avviare  i  seguenti  procedimenti  diretti  alla formazione di
provvedimenti aventi ad oggetto:
    a) le  norme  di  comportamento  ed  i  flussi informativi per la
tutela  dei  clienti  idonei,  garantendo  la  disponibilita' di ogni
elemento  conoscitivo  utile  ad  effettuare scelte ponderate per gli
approvvigionamenti  di  energia  elettrica  nel mercato libero; detto
procedimento,  destinato  a tener conto della innovazione strutturale
indotta  dall'apertura  del  mercato  sul  versante della domanda per
effetto   dell'art.   21,   comma  1,  lettera  b),  della  direttiva
2003/54/CE, dovra' essere concluso entro il 31 dicembre 2004;
    b) le  disposizioni  necessarie  qualora  il  quadro normativo di
riferimento   sopra   ricostruito   venga   innovato  a  seguito  del
recepimento   della   direttiva  2003/54/CE  o  di  altro  intervento
legislativo  ovvero  dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi
ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 481/1995;
  di  rendere  disponibili  documenti per la consultazione contenenti
schemi di provvedimenti in materia;
  di  convocare,  qualora  sia  ritenuto  opportuno in relazione allo
sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei
soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne
rappresentano  gli  interessi  ai  fini dell'acquisizione di elementi
conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  di  attribuire  al  dott.  ing.  Guido  Bortoni ed al dott. Antonio
Molteni,  nelle  rispettive  posizioni  di  vice  direttore dell'Area
elettricita'  e  di  direttore  del Servizio legislativo e legale, la
responsabilita'  dei  necessari adempimenti di carattere procedurale,
amministrativo e organizzativo;
  di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore  dalla data della sua
pubblicazione.
    Milano, 30 giugno 2004
                                                 Il presidente: Ortis