IL DIRETTORE GENERALE
             della Sanita' veterinaria e degli Alimenti

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Vista  la  decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio
2004,  relativa  alla non iscrizione della sostanza attiva «fenthion»
nell'allegato  1  della  direttiva  91/414/CEE  e  alla  revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n.
3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo
dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  in  particolare  il  punto (6) delle premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva 911/414/CEE;
  Visto l'art. 2, comma 1, della decisione 2004/140/CE che stabilisce
il  ritiro  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
prodotti  fitosanitari  che  contengono  la  sostanza attiva fenthion
entro l'11 agosto 2004;
  Visto  inoltre  l'art.  2,  comma  3,  della  citata  decisione che
consente  all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le
autorizzazioni   dei   prodotti  fitosanitari  a  base  di  fenthion,
applicati  in  associazione  con esche, per il controllo di organismi
nocivi  sull'olivo  (usi  essenziali)  in quanto non sono attualmente
disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;
  Considerato  che  la  decisione  sopraccitata consente di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al loro impiego su olivo (usi essenziali);
  Ritenuto  di  dover  attuare la suddetta decisione comunitaria, che
stabilisce  il  mantenimento  delle  registrazioni  di  quei prodotti
fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che erano
gia' autorizzati per l'impiego su olivo, in associazione con esche, e
per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento  delle  autorizzazioni  per  l'impiego  su  olivo in
associazione  con  esche  (usi essenziali), avendo accertato che tale
impiego era tra quelli gia' autorizzati;
  Considerato  che il periodo di moratoria per la commercializzazione
e  l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano
in  etichetta  gli  impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali
figurano  usi  diversi  da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato
all'11 agosto  2005,  ai  sensi dell'art. 3, lettera a), della citata
decisione 2004/140/CE della Commissione;
  Considerato   altresi'   che   il   periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari   contenenti  fenthion,  riportati  nell'allegato  A  al
presente  decreto  e  che  saranno in commercio al 30 giugno 2007, e'
fissato  fin  d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera
b), della decisione 2004/140/CE della Commissione;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce la
direttiva  99/45/CE  in  materia di classificazione, etichettatura ed
imballaggio  dei  preparati  pericolsi,  tra  cui  figurano  anche  i
prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva «Fenthion» non e' iscritta nell'allegato 1
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.