IL DIRETTORE GENERALE della Sanita' veterinaria e degli Alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «fenthion» nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 911/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, della decisione 2004/140/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fenthion entro l'11 agosto 2004; Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di fenthion, applicati in associazione con esche, per il controllo di organismi nocivi sull'olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego; Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su olivo, in associazione con esche, e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato all'11 agosto 2005, ai sensi dell'art. 3, lettera a), della citata decisione 2004/140/CE della Commissione; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato A al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), della decisione 2004/140/CE della Commissione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce la direttiva 99/45/CE in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolsi, tra cui figurano anche i prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva «Fenthion» non e' iscritta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.