IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n.  1096/71,  ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/71,  nella riunione del 30 gennaio 2004 aveva
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
della varieta' indicata nel dispositivo;
  Considerato  che  per  la stessa varieta' era stata temporaneamente
sospesa  l'iscrizione  per  l'inadempimento, da parte del richiedente
l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento del costo
delle  prove  in campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati
assolti;
  Ritenuto  di accogliere le proposte della Commissione Sementi sopra
menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065,  la  sotto  riportata  varieta',  la  cui
descrizione  ed  i  risultati  delle  prove  eseguite sono depositate
presso  questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno
civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nel registro
delle  varieta'  di  specie  di  piante ortive le cui sementi possono
essere certificate in quanto «sementi di base» o sementi certificate»
o controllate in quanto «sementi standard»:

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         |           |        | Responsabile della conservazione in
 Specie  |Codice Sian|Varieta'|               purezza
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Melanzana|002626     |Amelina |Economo Seeds S.r.l. - Licata (AG)

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate