IL CONSIGLIO

  Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni ed in particolare l'art. 13, comma 7;
  Visto  il  regolamento  generale  sui lavori pubblici approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e
successive modificazioni ed in particolare l'art. 72, commi 3 e 4;
  Visto   il   regolamento   recante   istituzione   del  sistema  di
qualificazione  degli  esecutori  pubblici  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
  Vista la relazione del servizio;
                        Considerato in fatto
  In  data  25 aprile  2004,  l'Associazione Nazionale Costruttori di
Impianti  (ASSISTAL) ha trasmesso in indirizzo all'Azienda ULSS 20 di
Verona,  e per conoscenza a questa Autorita', una nota nella quale si
evidenziano  alcune anomalie relative al bando di gara specificato in
oggetto  nonche'  la  richiesta alla stessa ULSS 20 di rettificare il
bando in questione.
  In  sostanza,  l'ASSISTAL contesta il fatto che i lavori rientranti
nella  categoria OG11, essendo lavorazioni specializzate, e superando
il   15%   dell'importo   totale   dei   lavori  non  possono  essere
subappaltate,  ma dovrebbero essere eseguite dal soggetto affidatario
singolarmente  o  previa  costituzione  di  ATI verticale, cosi' come
previsto dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994.
  Successivamente, a seguito della richiesta di informazioni da parte
del  settore, l'ULSS 20 ha trasmesso una nota nella quale fa presente
che   con   bando   prot.  312  del  1° aprile  2004,  ha  reso  noto
l'indicazione  di  una  licitazione  privata  per  i  lavori  di  cui
all'oggetto  secondo  le  modalita'  previste  dall'art. 21, comma 1,
lettera   C)  della  legge  n.  109/1994  nonche'  secondo  le  nuove
disposizioni  contenute  nella legge regionale sui lavori pubblici n.
27   emanata   dalla   regione   Veneto  in  data  11 novembre  2003,
evidenziando  il  fatto  che  la  problematica  in questione e' stata
sottoposta alla regione Veneto - Direzione lavori pubblici, la quale,
con  propria  nota  prot.  1369/46/0406  Oss.  del  19 marzo 2003, ha
dettato  precise  indicazioni  su  come  debba  essere considerata la
categoria   OG11,  precisando  che  l'interpretazione  della  regione
Veneto,  che  esclude  il  divieto di subappalto per le opere che non
ricadono  nelle categorie di cui all'art. 72, comma 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, e' stata riportata negli
schemi di bando - tipo che costituiscono un indirizzo unitario per le
Stazioni appaltanti operanti nel Veneto.
                       Considerato in diritto
  Nella  relazione  trasmessa  all'Autorita',  la stazione appaltante
specifica  che il bando e' stato redatto sulla base delle indicazioni
fornite  della  regione  Veneto, la quale non condivide l'ampliamento
della portata delle norme operato dall'Autorita'.
  Inoltre,   la   stazione   appaltante   ritiene   di  aver  operato
concordemente  a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza
n. 4671 del 19 agosto 2003 secondo la quale la categoria scorporabile
OG11  non rientra necessariamente nel divieto di subappalto e obbligo
di  ATI  se  ciascuna categoria specializzata che compone la OG11 non
supera la soglia del 15%.
  Va   preliminarmente   precisato   che  il  problema  non  riguarda
l'estensione del divieto di subappalto alle categorie generali per il
quale  aspetto  vi  e'  una  diversa valutazione fra l'Autorita' e la
giurisprudenza. L'Autorita' ha infatti precisato che ove si condivide
la  posizione  assunta  dalla  medesima,  il divieto di subappalto va
specificato  nel  bando  di gara. Il problema e' relativo invece alla
categoria  OG11  non  in  quanto  categoria  generale  ma  in  quanto
categoria che costituisce un insieme di lavorazioni specializzate.
  Sulla  questione  in esame, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici  ha  stabilito  con atto di determinazione n. 31/2002 che il
divieto  di  subappalto  si  applica anche alle opere ricadenti nella
categoria  OG11  nei casi in cui l'importo delle lavorazioni siano di
importo  superiore  al  15% dell'importo complessivo dei lavori. Tale
indicazione e' stata riportata successivamente nelle linee guida alla
compilazione dei bandi pubblicati sul sito dell'Autorita'.
  In  sostanza,  l'Autorita' ha ritenuto che la categoria OG11 e' una
categoria  generale  da considerarsi «anomala». Infatti dal combinato
disposto  di  alcune  disposizioni del regolamento generale (art. 72,
comma 2)  e  del regolamento di qualificazione (primo capoverso delle
premesse  all'allegato a) si rileva che per opera generale si intende
un'opera o un lavoro caratterizzato da una pluralita' di lavorazioni,
indispensabili  per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua
parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
  Diversamente, la declaratoria della categoria OG11 afferma che essa
riguarda   impianti   che  devono  essere  realizzati  in  interventi
appartenenti  a  categorie  generali  gia'  realizzati  o in corso di
esecuzione e, quindi, non sarebbe di per se' un'opera generale.
  La  sua  declaratoria sembra molto piu' coerente con la definizione
di  opere  specializzate contenuta nel regolamento generale (art. 72,
comma 3).
  Per  opere  specializzate  si  intendono,  infatti,  proprio quelle
lavorazioni  che nell'ambito del processo realizzato dell'opera o del
lavoro    necessitano   di   una   particolare   specializzazione   e
professionalita'.  In  sostanza  la categoria OG11 si riferisce ad un
insieme  di  impianti  caratterizzati da una particolare specificita'
tecnica aggiuntiva a quelle possedute dai singoli impianti rientranti
nelle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30.
  Tra  l'altro  l'art.  72, comma 4 fornisce un elenco dettagliato di
opere  specializzate  indipendentemente  dalle  declaratorie di opere
generali e speciali effettuate dal regolamento sulla qualificazione.
  Pertanto,  attenendosi,  come suggerisce la regione Veneto, ai fini
del   subappalto,  unicamente  al  combinato  disposto  di  cui  agli
articoli 13,  comma  7  della  legge  n.  109/1994  e 72, comma 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/2000, le lavorazioni
del  progetto  inserite  nella  categoria  OG11  non  possono  essere
subappaltate  rientrando  appunto nella classifica del citato comma 4
dell'art. 72.
  D'altro  canto  non e' possibile scorporare l'ammontare di ciascuna
categoria   OS3,   OS28   e  OS30,  ai  fini  della  valutazione  del
raggiungimento  di  ciascuna di esse del limite del 15% (limite oltre
il  quale  vige  il  divieto di subappalto) poiche' dette lavorazioni
sono  tra loro interconnesse e non eseguibili singolarmente. Infatti,
assumendo  per  ipotesi  corretta  l'interpretazione  della  stazione
appaltante   di   considerare  singolarmente  l'importo  di  ciascuna
categoria  che  compone  la  OG11,  si dovrebbe vietare il subappalto
soltanto  alla categoria specializzata o alle categorie specializzate
che  superano il 15% dell'appalto e consentire il subappalto a quelle
che  non superano detta soglia. In altre parole con la tesi sostenuta
dalla  stazione  appaltante  si  perviene  alla  conclusione  che  la
categoria  OG11  non e' un insieme di coordinato di lavorazioni e che
parte  di  essa  puo'  essere  eseguita  da  soggetti  non  aventi la
qualificazione nella OG11 dovendo prevedere il divieto del subappalto
per   la   parte   specializzata   che  supera  il  limite  del  15%.
L'indicazione   della   categoria  OG11  nel  bando  di  gara,  quale
lavorazione  facente  parte  dell'appalto, in questo caso risulta del
tutto inutile.
  Infine,  la  sentenza  del Consiglio di Stato n. 4671 del 19 agosto
2003,  citata dalla stazione appaltante, precisa che dovrebbe negarsi
del  tutto  la riferibilita' del divieto di subappalto alla categoria
OG11,  intesa  come  non  assorbente  e  non  fungibile rispetto alle
categorie specializzate.
  In  generale,  il  fatto  che la categoria OG11 sia considerata non
assorbente  e  non fungibile scaturisce dagli elaborati progettuali e
dalle  precisazioni  del  progettista  che  indica tra le lavorazioni
proprio la OG11 e non le singole lavorazioni specializzate, indicando
con cio' l'interconnessione tra le diverse categorie specializzate.
  Le   indicazioni   esposte,  alla  luce  delle  precisazioni  della
giurisprudenza    del   giudice   amministrativo,   costituiscono   i
presupposti  di  un  procedimento  di  riesame,  inteso a valutare la
possibilita' di adozione di un provvedimento di autotutela, nel senso
di  annullamento  o  modifica  delle  determinazioni  che  sono state
oggetto  delle  indicazioni  suddette,  ovvero di rivalutazione degli
indirizzi  assunti.  Rivalutazione  che  non  potra', ovviamente, non
tenere  conto,  per  la  scelta dell'indirizzo da adottare, accanto a
quanto  sopra  rilevato,  degli  elementi  di  fatto  e dei motivi di
specifico   interesse   pubblico   che   attengono  alla  fattispecie
esaminata.
  Delle  conclusioni  di  questa attivita' di riesame il responsabile
del  procedimento vorra' dare comunicazione ai sensi dell'articolo 4,
comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine indicato di seguito.
  Inoltre,    sempre    in   conformita'   alle   indicazioni   della
giurisprudenza  amministrativa,  si  dispone  l'invio  agli organi di
governo  ed a quelli di controllo interno del comune, per l'esercizio
dei rispettivi poteri.
  In base a quanto sopra considerato,
                            il Consiglio
ritiene,  alla luce delle considerazioni di cui sopra, di evidenziare
a  codesta stazione appaltante la possibilita' di inserire il divieto
di  subappalto  per  la  categoria  OG11 intesa quest'ultima come non
assorbibile  e  non fungibile delle categorie specializzate OS3, OS5,
OS28 e OS30;
  Ritiene,  nel  caso  specifico,  non  condivisibile l'operato della
stazione   appaltante   di  considerare  singolarmente  l'importo  di
ciascuna  categoria che compone la OG11 ai fini della valutazione del
raggiungimento  di ciascuna di esse del limite del 15% oltre il quale
vige il divieto di subappalto;
  Manda alla stazione appaltante per le valutazioni di competenza, ai
fini del procedimento di riesame ed alla stregua delle indicazioni di
cui  in  motivazione,  valutazioni  da comunicare entro il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  Manda  agli  organi  di  governo dell'amministrazione, nella specie
all'Ufficio  di  controllo  interno dell'ente, ai fini dell'esercizio
dei poteri di competenza.
    Roma, 14 luglio 2004
                                                 Il presidente: Garri