La  legge  n.  126/1991  ed  il  relativo regolamento di attuazione
prevedono  precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti
destinati  al  consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i
prodotti  oggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell'art. 2
del decreto ministeriale n. 101/1997 citato).
  Per  il  raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione
al  consumatore,  e'  necessario  che lo stesso sia messo in grado di
conoscere  le  caratteristiche relative al prodotto che acquista, con
riferimento  ai  materiali  impiegati ed ai metodi di lavorazione. La
descrizione  precisa  e  veritiera  del  prodotto,  resa disponibile,
facilmente   accessibile   e   consegnata   all'atto   dell'acquisto,
rappresenta una modalita' idonea ad informare il consumatore.
  Tale  esigenza  viene  particolarmente avvertita con riferimento ai
prodotti  in  legno  quali  mobili,  complementi d'arredo e qualsiasi
altro  oggetto  o  manufatto  realizzato  con l'impiego del legno che
hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore
anche sociale.
  Poiche'  risulta  che  spesso  i prodotti in legno vengono posti in
vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro
reale   composizione,   si   ritiene   opportuno  esplicitare  alcune
prescrizioni  anche avvalendosi dell'art. 14 del decreto ministeriale
101 citato.
  1. Tutti  i  prodotti  di  cui  al terzo punto del preambolo devono
essere  accompagnati  da una «scheda identificativa» (da ora: «scheda
prodotto»)  predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al
distributore  e,  da  quest'ultimo,  esposta  e  resa  disponibile al
potenziale  acquirente.  La  scheda  va  consegnata all'acquirente al
momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento
della consegna del bene.
  2. La  scheda  deve  accompagnare  il  prodotto,  qualunque  sia la
modalita' di offerta del prodotto stesso al consumatore.
  3. La scheda prodotto, anche alla luce del dettato dell'art. 10 del
decreto  ministeriale  n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimento
alla  singola  categoria  di  prodotto,  la  tipologia  e i materiali
impiegati  per  la  struttura  e  per  i  rivestimenti, anche qualora
vengano  impiegati  materiali  simili al legno, nonche' le istruzioni
per  la  manutenzione  e  la  pulizia  laddove  ritenute  opportune o
necessarie.  La  scheda  prodotto  deve,  altresi', fornire il nome o
ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I
contenuti  della  scheda  devono  essere  conformi  alle  definizioni
commerciali   in   uso   e   comunque  devono  essere  immediatamente
comprensibili dal consumatore.
  4. La  scheda  prodotto puo', altresi', contenere indicazioni circa
lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo
di vita.
  5. Chi  immette  sul  mercato  beni  in legno sforniti della scheda
prodotto   o   accompagnati   dalla   predetta   scheda,   contenente
informazioni  anche  parzialmente  non  veritiere,  e'  punito con la
sanzione  e nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della legge n.
126/1991.
  6. In  via  transitoria,  per  centottanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente circolare, e' consentito il commercio di
prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.
    Roma, 3 agosto 2004
              p. Il direttore generale per lo sviluppo
                   produttivo e la competitivita'
                               Ariemma
             Il direttore generale per l'armonizzazione
               del mercato e la tutela del consumatore
              del Ministero delle attivita' produttive
                             Primicerio