IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
  Vista  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  (di  seguito:  la  direttiva 96/92/CE) ed in
particolare  l'art.  24,  che  prevede  un  regime transitorio per il
riconoscimento  di  impegni  o  garanzie  di gestione, definiti dalle
imprese  del  settore  dell'energia  elettrica  prima dell'entrata in
vigore  della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle
disposizioni della direttiva medesima;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997,
recante  metodo  per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni
costi non recuperabili;
  Visto  il  Regolamento  CE  n.  659/1999  del Consiglio dell'Unione
europea;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: il
decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della citata direttiva
n.  96/92/CE,  ed  in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli
oneri generali afferenti al sistema elettrico;
  Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico;
  Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche
al citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il
decreto-legge  n. 25/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni,
con  legge  17 aprile  2003,  n.  83 (di seguito: la legge n. 83/03),
pubblicatao  nella  Gazzetta  Ufficiale, - serie generale - n. 92 del
12 aprile  2003,  recante  disposizioni  urgenti  in materia di oneri
generali  del  sistema  elettrico  e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
  Visto,  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato
con la legge n. 83/2003, che individua gli oneri generali del sistema
elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato
con  la  legge  n.  83/2003,  secondo cui il Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  con  uno  o piu' decreti, determina le partite
economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a)
e   b),  del  decreto  ministeriale  26 gennaio  2000,  e  successive
modificazioni,  maturati  fino  al 31 dicembre 2003, ed impartisce le
disposizioni   necessarie  ai  fini  del  rimborso  di  tali  partite
economiche  e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando
le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni
della stessa legge n. 83/2003;
  Visto  il  decreto  10 settembre  2003 del Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 222
del  24 settembre  2003,  recante  il rimborso degli importi relativi
alla  compensazione  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera b), del
decreto  26 gennaio  2000,  per  il  periodo successivo al 1° gennaio
2002;
  Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120 e le
sue   successive   modificazioni,   che   fissa   i  criteri  per  la
determinazione   delle   tariffe  per  il  trasporto  sul  territorio
nazionale  ed il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
  Considerato  che  per la determinazione delle partite economiche si
applicano  le  modalita'  di  calcolo  di  cui all'art. 5 del decreto
26 gennaio  2000 e all'art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 2001
non incompatibili con la legge n. 83/03;
  Considerato  che,  per  la  determinazione delle partite economiche
relative   all'art.   2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  25/2003,
coordinato  con  la  legge  n.  83/2003,  e  delle partite economiche
relative  agli  oneri maturati dal 1° gennaio 2004 fino al 1° gennaio
2010, il Ministero delle attivita' produttive ha sentito l'Autorita',
avvalendosi  della sua collaborazione, e ha espresso a tale riguardo,
con  nota  ministeriale  del  21 febbraio 2003, alcune indicazioni in
merito alla procedura di determinazione e di calcolo, successivamente
confermate  con note ministeriali del 29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e
28 aprile 2004;
  Considerata  l'analisi  dell'Autorita'  del  17 maggio 2004 recante
quantificazione  dei  costi di generazione non recuperabili a seguito
dell'attuazione  della direttiva europea 96/92/CE, trasmessa con nota
del 20 maggio 2004;
  Considerati  gli  aggiornamenti  e le precisazioni tecniche forniti
dagli  uffici  dell'Autorita' con nota del 9 luglio 2004, in risposta
alle   note   ministeriali   del   24 giugno  e  del  6 luglio  2004,
relativamente:
    a) alla  revisione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica
destinata  al  mercato  libero  per  gli  anni  2002  e  2003 ed alla
rideterminazione  dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi fissi
di produzione (RR);
    b) ai  livelli  di  RR  e di costi non recuperabili da liquidare,
includendo  tra  gli  oneri  derivanti  dagli investimenti effettuati
dall'impresa produttrice-distributrice i contratti sottoscritti dalla
stessa  impresa  prima  del  19 febbraio  1997  con  societa' terze e
successivamente   ceduti  in  gestione  a  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo societario;
  Considerate  le valutazioni concernenti le stime sull'ammontare dei
costi  non  recuperabili comunicate dalla societa' Enel Spa, con nota
del  23 aprile 2004, e dalle Societa' Endesa Italia srl, con nota del
6 aprile  2004,  Tirreno  Power  Spa, con nota del 29 aprile 2004, ed
Edipower Spa, con nota del 29 aprile 2004;
  Considerato  che, non risultando ancora disponibili le analisi e le
quantificazioni   finali   relative   ai  costi  di  generazione  non
recuperabili  per  tutte  le  imprese  pro-duttrici-distributrici che
hanno presentato domanda di ammissione, e' da prevedere un successivo
provvedimento  ministeriale  relativamente  per la determinazione dei
costi  non  recuperabili  degli impianti di produzione che, alla data
del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa, i cui costi non
recuperabili  sono  valutabili  complessivamente  al  massimo  in  50
milioni di euro;
  Considerata  l'analisi  dell'Autorita' del 4 settembre 2003 recante
quantificazione dei costi non recuperabili relativi al gas nigeriano,
trasmessa  con  nota  del  4 settembre  2003, che definisce gli oneri
connessi  alla  reintegrazione  dei  maggiori  costi  derivanti dalla
forzata  rilocalizzazione  all'estero  delle  attivita'  di scarico a
terra  e  rigassificazione  del  gas naturale importato dall'Enel Spa
dalla   Nigeria,   in   base   agli   impegni   contrattuali  assunti
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
  Considerato  che tale analisi quantifica gli oneri per gli anni dal
2000  al 2003 mentre contiene stime indicative per gli oneri relativi
agli  anni  successivi, da accertare anche in funzione della dinamica
dei  mercati  e della capacita' dell'Enel Spa di dare possibili nuovi
impieghi e nuove destinazioni al gas importato;
  Considerato  il  documento  del  22 aprile  2004,  preparato per il
Ministero  delle  attivita'  produttive  dall'Enel  Spa e riguardante
rimborso «stranded cost» gas nigeriano;
  Considerato  il  complesso  degli impegni contrattuali sottoscritti
dall'Enel    Spa   per   la   forzata   rilocalizzazione   all'estero
dell'attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato  dalla  Nigeria, ed in particolare il contratto di servizio
stipulato con la societa' Gaz de France in data 26 febbraio 1998 e il
cosiddetto  «Accordo ponte» concluso con la societa' Snam Spa in data
23 febbraio 2000 e le successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che le disposizioni relative alla determinazione degli
oneri  non  recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a
positiva  analisi  di conformita' da parte della Commissione europea,
nell'ambito  della procedura in atto di notifica di aiuti di Stato n.
490/00  -  Italia,  in modo conforme alle disposizioni comunitarie in
materia;
  Ritenuto che, con riferimento alle partite economiche relative agli
oneri  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.
25/2003,  coordinato con la legge n. 83/2003, maturati dal 1° gennaio
2004  fino al 1° gennaio 2010 si applichi la norma di cui all'art. 2,
comma 2, del medesimo decreto-legge;
  Ritenuto  che sia coerente con l'assetto normativo vigente definire
il   prezzo   di   cessione   sul   mercato  libero,  ai  fini  della
determinazione  dei costi di generazione non recuperabili, sulla base
del  prezzo  medio  di  cessione  praticato  dai clienti grossisti ai
clienti  finali  del  mercato  libero,  in  quanto in grado di meglio
rappresen-tare   i  ricavi  medi  di  cessione  relativi  all'impresa
produttrice-distributrice  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
ministeriale 26 gennaio 2000;
  Ritenuto  che,  ai  sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2000,
gli  oneri  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera b), del medesimo
decreto,  maturati  fino  al 31 dicembre 2003, sono quantificabili in
base ai costi annui effettivamente sostenuti dall'Enel Spa, derivanti
dal  complesso degli impegni contrattuali sottoscritti dalla predetta
societa' - consistenti nei costi del contratto di servizio tra l'Enel
Spa  e Gaz de France, di rigassificazione del gas naturale liquefatto
algerino a Panigaglia, di trasporto del gas all'estero ed in Italia -
al  netto  del  costo  evitato  per la realizzazione del terminale di
rigassificazione  di gas naturale di Montalto di Castro, per la quota
parte  attribuibile  al  gas  naturale importato dalla Nigeria, e del
costo  evitato  della  capacita'  di trasporto per l'alimentazione di
riserva dei gruppi turbogas della centrale termoelettrica di Montalto
di Castro, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche;
  Ritenuto  che, in analogia alle disposizioni e secondo i criteri di
calcolo introdotti dal decreto-legge n. 25/03 coordinato con la legge
n.  83/2003,  debbano  essere riconosciuti i maggiori costi, indicati
all'art.  1,  lettera d),  sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2004,
pari  ai  costi  annui  derivanti  dal complesso dei relativi impegni
contrattuali,   al  netto  dei  costi  di  rigassificazione  del  gas
naturale,  sommati  agli  oneri  derivanti  dalle  perdite  tecniche,
effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010;
  Ritenuto che, ai sensi dei criteri indicati dalla legge n. 83/2003,
gli oneri di cui all'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 25/2003
coordinato con la medesima legge sono pari, per il periodo 1° gennaio
2004-1° gennaio   2010,   ai  costi  annui  effettivamente  sostenuti
dall'Enel  Spa  e  derivanti dal complesso degli impegni contrattuali
sottoscritti dalla predetta societa' e consistenti nei costi relativi
al  contratto  di  servizio tra l'Enel Spa e Gaz de France, nei costi
connessi  con  la  consegna  e  la  rigassificazione del gas naturale
liquefatto  algerino  a  Panigaglia,  nei  costi di trasporto del gas
all'estero,  nonche'  in Italia, detratto il costo della capacita' di
trasporto  per  l'alimentazione  di riserva dei gruppi turbogas della
centrale  termoelettrica di Montalto di Castro, al netto dei costi di
rigassificazione   del  gas  naturale  a  Montoir  de  Bretagne  e  a
Panigaglia, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche;
  Ritenuto  che,  in  considerazione  delle  direttive del Parlamento
europeo  e  del Consiglio 98/30/CE e 03/55/CE relative a norme comuni
per  il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  alle  attese di una
progressiva  liberalizzazione  e  integrazione  del  mercato  del gas
europeo,  sia  opportuno  prevedere  modalita'  di  ridefinizione dei
maggiori  costi  derivanti dalla forzata rilocalizza-zione all'estero
dell'attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale
importato  dalla  Nigeria,  tese alla riduzione dei costi attualmente
derivanti  dai contratti esistenti, anche in relazione alle possibili
modifiche delle condizioni contrattuali;
                               Decreta
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge  n.  25/2003  coordinato  con  la legge n. 83/2003, gli
oneri generali del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11,
del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 risultanti da costi di
generazione  elettrica  non  recuperabili  in  seguito all'attuazione
della  direttiva  96/92/CE  e dalla reintegrazione dei maggiori costi
derivanti  dalla forzata localizzazione all'estero delle attivita' di
scarico  a  terra  e  rigassificazione  del  gas  naturale  importato
dall'Enel S.p.a. dalla Nigeria.