IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice  in  materia  di protezione dei dati personali con particolare
riferimento agli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lettera a);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,   recante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  le
funzioni    degli    uffici    di   livello   dirigenziale   generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.
157,  che  reca  modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali in data 17 gennaio 2002;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere ad identificare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione
degli  affari  esteri,  le finalita' di interesse pubblico perseguite
dal trattamento e le operazione eseguite con gli stessi dati;
  Sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 154,  comma 1,  lettera  g),  del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003,
n. 5215/03;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con  nota  del  21 maggio 2003, e il relativo nulla osta con nota del
9 giugno 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  In relazione ai procedimenti relativi alle assenze per malattia
od alla concessione di aspettative o permessi sindacali, sono oggetto
di  trattazione  e  di  conservazione  da parte dei singoli uffici di
livello  dirigenziale  dell'amministrazione  centrale  del  Ministero
degli  affari  esteri, dati attinenti allo stato di salute dei propri
dipendenti,  come pure informazioni circa l'adesione a sindacati o la
partecipazione  ad  attivita'  di carattere sindacale. Da parte degli
stessi  uffici  possono  essere  altresi' oggetto di trattazione e di
conservazione, ancorche' in via eventuale, ulteriori dati sensibili o
dati  giudiziari  che  vengono  in  loro  possesso nella gestione dei
rapporti  di lavoro dei propri dipendenti in relazione alle finalita'
di  cui  all'articolo 112  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  2.  Nella  tabella  allegata,  che costituisce parte integrante del
presente  regolamento,  sono  individuati i dati sensibili trattati e
conservati    dagli   uffici   di   livello   dirigenziale   generale
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  degli  affari esteri,
ulteriori  rispetto  a  quelli  identificati nel precedente comma, le
finalita'  di  interesse pubblico perseguite col trattamento, nonche'
le specifiche operazioni eseguibili.
  3. Gli uffici all'estero di cui al primo comma dell'articolo 30 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18,
trattano  e conservano gli stessi dati sensibili indicati nei commi 1
e  2  del  presente  articolo,  per  lo svolgimento delle funzioni di
rispettiva competenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 23 giugno 2004

                                                Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 60
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 29 luglio
          2003,  S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati
          personali».
              -  Si  trascrivono  i  commi  2  e 3, dell'art. 20, del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              «3.  Se il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».
              -   Si  trascrive  l'art.  21,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              -  Si  trascrive  l'art.  181, comma 1, lettera a), del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «1.  Per i trattamenti di dati personali iniziati prima
          del  1° gennaio  2004,  in  sede  di prima applicazione del
          presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei  tipi  di  dati e di operazioni ai sensi degli articoli
          20,  commi  2  e  3,  e  21,  comma 2,  e'  effettuata, ove
          mancante, entro il 30 settembre 2004;».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
          18     febbraio     1967,    S.O.,    reca:    «Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri».
              -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12 settembre 1988, S.O.,
          reca:  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
              -  Si  trascrive  l'art.  17,  commi 3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
          1999,  n.  267,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183
          del  6  agosto 1999, S.O., reca: «Regolamento recante norme
          per  l'individuazione  degli uffici di livello dirigenziale
          generale,      nonche'     delle     relative     funzioni,
          dell'Amministrazione  centrale  del  Ministero degli affari
          esteri.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          2002,  n.  157,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
          del 29 luglio 2002, reca: «Regolamento recante modifiche ed
          integrazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 11
          maggio  1999,  n.  267,  concernente l'individuazione degli
          uffici  di  livello  dirigenziale  generale,  nonche' delle
          relative   funzioni,   dell'Amministrazione   centrale  del
          Ministero degli affari esteri.».
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 29 luglio
          2003,  S.O. reca: «Codice in materia di protezione dei dati
          personali».
              - Si trascrive l'art. 154, comma 1, lettera g):
              «1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
          il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
          al presente codice, ha il compito di:
                g) esprimere pareri nei casi previsti;».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il riferimento al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, vedi le note alle premesse.
              Si  trascrive  l'art.  112  del  decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196:
              «Art.  112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico).
          -  1.  Si  considerano  di rilevante interesse pubblico, ai
          sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
          e  gestione  da  parte  di soggetti pubblici di rapporti di
          lavoro  di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non
          retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
          altre  forme  di impiego che non comportano la costituzione
          di un rapporto di lavoro subordinato.
              2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
          al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
          effettuati al fine di:
                a)  applicare la normativa in materia di collocamento
          obbligatorio  e  assumere  personale  anche  appartenente a
          categorie protette;
                b) garantire le pari opportunita';
                c)  accertare  il  possesso  di particolari requisiti
          previsti  per  l'accesso  a  specifici  impieghi,  anche in
          materia  di  tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
          sussistenza   dei  presupposti  per  la  sospensione  o  la
          cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di
          sede  per  incompatibilita'  e  il conferimento di speciali
          abilitazioni;
                d)  adempiere  ad  obblighi connessi alla definizione
          dello   stato  giuridico  ed  economico,  ivi  compreso  il
          riconoscimento   della   causa   di  servizio  o  dell'equo
          indennizzo,  nonche'  ad  obblighi  retributivi,  fiscali o
          contabili,  relativamente  al  personale  in  servizio o in
          quiescenza,  ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi e
          benefici assistenziali;
                e)  adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
          previsti  dalla  normativa in materia di igiene e sicurezza
          del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute della popolazione,
          nonche' in materia sindacale;
                f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
          assistenziali,  la  normativa  in  materia di previdenza ed
          assistenza   ivi  compresa  quella  integrativa,  anche  in
          applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804
          del   Capo   provvisorio   dello   Stato,   riguardo   alla
          comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
          elettronica,  agli  istituti  di  patronato e di assistenza
          sociale,  alle  associazioni  di  categoria  e  agli ordini
          professionali    che    abbiano    ottenuto   il   consenso
          dell'interessato  ai sensi dell'art. 23 in relazione a tipi
          di dati individuati specificamente;
                g)  svolgere attivita' dirette all'accertamento della
          responsabilita'   civile,   disciplinare   e  contabile  ed
          esaminare  i  ricorsi  amministrativi  in  conformita' alle
          norme che regolano le rispettive materie;
                h)   comparire   in   giudizio   a  mezzo  di  propri
          rappresentanti  o partecipare alle procedure di arbitrato o
          di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  legge  o dai
          contratti collettivi di lavoro;
                i)  salvaguardare  la  vita  o  l'incolumita'  fisica
          dell'interessato o di terzi;
                l)  gestire  l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e
          applicare   la   normativa  in  materia  di  assunzione  di
          incarichi  da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
          consulenti;
                m)    applicare    la   normativa   in   materia   di
          incompatibilita' e rapporti di lavoro a tempo parziale;
                n)  svolgere  l'attivita'  di  indagine  e  ispezione
          presso soggetti pubblici;
                o)  valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e dei
          risultati conseguiti.
              3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed
          o)  del comma 2 e' consentita in forma anonima e, comunque,
          tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
              Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione
          degli  affari esteri devono intendersi unita' organizzative
          responsabili  dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento
          procedimentale  gli  uffici  delle direzioni generali e dei
          servizi  quali  risultano  dal  decreto  organizzativo  del
          Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  vedino  le note alle
          premesse.
              - Si trascrive l'art. 30:
              «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione).
          -  Gli  uffici  all'estero  comprendono:  le rappresentanze
          diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
          denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
          in  rappresentanze  permanenti presso Enti o Organizzazioni
          internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
          uffici  consolari  di  I  e  di  II categoria; gli istituti
          italiani di cultura.
              L'istituzione  e  la  soppressione delle rappresentanze
          diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
          concerto   con   il   Ministro   per   il  tesoro.  Per  le
          rappresentanze  permanenti  presso  Enti  o  Organizzazioni
          internazionali  il  decreto  istitutivo  specifica  la loro
          equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
              L'istituzione  e la soppressione degli uffici consolari
          di  I  categoria  sono  disposte con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su  proposta del Ministro per gli affari
          esteri,  previo parere del Consiglio di amministrazione, di
          concerto con il Ministro per il tesoro.
              L'istituzione  e la soppressione dei Consolati generali
          e  dei  Consolati di II categoria sono disposte con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica su proposta del Ministro
          per  gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
          Vice  consolati  e delle Agenzie consolari' di II categoria
          sono  disposte  con  decreto  del  Ministro  per gli affari
          esteri.  In citta' sedi di missione diplomatica non possono
          essere istituiti uffici consolari di II categoria.
              I    decreti   di   istituzione   e   soppressione   di
          rappresentanze  diplomatiche  e  di  uffici  consolari sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              Gli  istituti  italiani  di  cultura  sono  istituiti e
          soppressi   in   base   alla  specifica  normativa  che  ne
          disciplina  le  attivita' e il funzionamento. Per quanto in
          questa  non  espressamente previsto e regolato si applicano
          le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
          e le finalita' degli istituti stessi.
              Gli   istituti  italiani  di  cultura  dipendono  dalle
          Missioni  diplomatiche  e  dagli  uffici  consolari secondo
          quanto stabilito dalla legge.».