IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  di  cui  alla legge n. 30 del 2003, ed in
particolare   l'art.   76,   comma   1,   lettera b),   che   prevede
l'istituzione,  secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione
dei  contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e
le province;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Costituzione e composizione
                 delle commissioni di certificazione
  1. Presso  le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del  lavoro  e  presso  le province sono costituite le commissioni di
certificazione  di  cui  all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale
del  lavoro  e'  composta dal dirigente preposto, che la presiede, da
due  funzionari  addetti  al  servizio  politiche  del  lavoro, da un
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
  3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta
dal   dirigente  del  servizio  provinciale  per  l'impiego,  che  la
presiede,  da  tre funzionari del servizio provinciale competente, da
un  rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due
rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su
designazione  delle  organizzazioni  sindacali  comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  provinciale  e da due rappresentanti dei
datori  di  lavoro,  nominati  dal  presidente  della  commissione su
designazione    delle    organizzazioni    dei   datori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
  4. Alle   riunioni   delle   commissioni   partecipano,   a  titolo
consultivo,  un  rappresentante  della  Agenzia  delle  entrate ed un
rappresentante  del  consiglio provinciale degli ordini professionali
di  appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del
1979.
  5. Ai  fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,
rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
  6. La  comunicazione  del calendario della seduta con l'indicazione
delle  relative  pratiche  rivolta  all'INPS,  INAIL  e Agenzia delle
entrate  ha  valore  di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003. Le medesime
autorita'  possono  presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
  7. La  partecipazione  alle  riunioni  della  commissione  non  da'
diritto ad alcun rimborso o compenso.
  8. Ai  sensi  dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del  2003,  le  commissioni  possono stipulare una convenzione per la
costituzione  di  una  commissione unitaria di certificazione. In tal
caso   le   modalita'   di  costituzione  e  di  funzionamento  della
commissione  unitaria  sono  stabilite  dalla  convenzione stessa nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e
di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi
dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.