IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n.  904,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della
direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di
talune sostanze e preparati pericolosi;
    Vista  la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993,
ed  in  particolare  l'art.  27  che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 29 luglio 1994,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  3 febbraio 1997, n. 52, per
l'attuazione  della  direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 12 agosto 1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  n.14  del  13  gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva,   in   particolare   e   rispettivamente,  quattordicesima
modifica,  secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima e sedicesima
modifica, quarto adeguamento;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  244  del  17 ottobre 2002, che recepisce la
direttiva 2001/59/CE recante il ventottesimo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 67/548/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 marzo 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 17 aprile 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento   al  progresso  tecnico  dell'allegato I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 17 ottobre 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31 dicembre  2003,  concernente  il  recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
    Vista  la  direttiva  2003/34/CE  del  Parlamento e del Consiglio
europeo  del  26 maggio  2003, recante la ventitresima modifica della
direttiva   76/769/CEE   (sostanze   classificate  come  cancerogene,
mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR);
    Vista  la  direttiva  2003/36/CE  del  Parlamento e del Consiglio
europeo del 26 maggio 2003, recante la venticinquesima modifica della
direttiva   76/769/CEE   (sostanze   classificate  come  cancerogene,
mutagene, o tossiche per la riproduzione - CMR);
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Nell'allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  904,  come sostituito dal decreto del Ministero
della  sanita'  del  29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto
1998,  citati  in  premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e
29,  sono  aggiunte  le  sostanze  elencate nell'allegato al presente
decreto.
    2.  Nell'allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre  1982,  n.  904,  come sostituito dal decreto del Ministero
della  sanita'  del  29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto
1998,  citati  in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera
c)  dell'allegato  al  presente decreto sono soppresse dall'appendice
del punto 27, categoria 2.