IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
    Vista  la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990,
n.  20  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15 settembre 1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n. 194, di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  14 marzo  2003,  n.  65, di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce
norme   transitorie   in   materia   di   registrazione  di  prodotti
fitosanitari sulla base della normativa nazionale;
    Visto  l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al
31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale
ai  prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive indicate nel
regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;
    Visto  l'art.  1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga
fino  al  31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa
nazionale   ai   prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive
indicate nel regolamento 1490/2002/CE;
    Vista  la  decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga
fino  al  31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa
nazionale   ai   prodotti  fitosanitari  contenenti  sostanze  attive
indicate nel regolamento 1112/2002/CE;
    Considerato che l'applicazione della normativa e' consentita solo
per  quei  prodotti  fitosanitari  contenenti sostanze attive che non
hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;
    Ritenuto  che  alcuni  prodotti  fitosanitari contenenti sostanze
attive  che  non  hanno  ancora  concluso l'iter di revisione europea
possono  usufruire  di  una  proroga  fino  al  31 dicembre  2005, in
conformita'  al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero;
    Visti  i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi
in  commercio  per  un  numero limitato di anni, ai sensi del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;
    Viste   le   domande  presentate  dalle  imprese  titolari  delle
autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi;
    Ritenuto  di  poter  applicare  la tariffa minima di 258,23 euro,
prevista  nel  decreto  ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la
concessione  della  proroga di cui trattasi comporta una procedura di
mera verifica amministrativa e successiva decretazione;
    Visti  i  relativi  versamenti  effettuati  ai  sensi  del citato
decreto ministeriale dalle imprese interessate;
                              Decreta:
    Le  autorizzazioni  all'immissione in commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  indicati  nell'allegato  al presente decreto,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.
    Restano   invariate   le   condizioni   d'impiego   dei  prodotti
fitosanitari  di  cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di
tali  prodotti  alle  conclusioni  della  revisione comunitaria delle
sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro
riclassificazione  in  attuazione  del  decreto  legislativo 14 marzo
2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed avra' valore di notifica alle imprese
interessate.
      Roma, 16 agosto 2004
                                     Il direttore generale: Marabelli