IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato
direttivo  in  data  5 dicembre  2000,  integrato  con  delibere  del
14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;
  Visto  il  regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
deliberato  dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con
le  modifiche  approvate  nella  seduta  del  Comitato  direttivo del
7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura
organizzativa  e  le  attivita' degli uffici delle dogane e l'art. 9,
comma  2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o
piu'  atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione
delle  nuove unita' organizzative e per l'assegnazione delle relative
risorse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1390 del 28 dicembre 2000, che ha
reso  esecutive,  a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  nota prot. 04-27251 del 6 settembre 2004 della direzione
regionale  per  la  Calabria  e la Campania relativa alla proposta di
istituzione dell'Ufficio delle dogane di Salerno;
  Ritenuta la necessita' di attivare i nuovi uffici delle dogane;
  Considerato,  infine,  che  al  riguardo  e'  stata preventivamente
attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

                             A d o t t a

                     la seguente determinazione:

                               Art. 1.
               Istituzione e attivazione dell'Ufficio
                       delle dogane di Salerno

  A  far  data  dal 20 settembre 2004 viene istituito ed attivato, in
via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Salerno, dipendente dalla
direzione regionale per la Calabria e la Campania.
  Viene   altresi'   istituita   e   attivata  la  sezione  operativa
territoriale di Avellino.
  Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:
    la Circoscrizione doganale di Salerno;
    l'Ufficio tecnico di finanza di Salerno;
    la Sezione doganale Trapezio;
    l'Ufficio provinciale UTF di Avellino.
  L'Ufficio   delle  dogane  di  Salerno  che  comprende  la  sezione
operativa  di  cui  al  comma  2,  ha  competenza  territoriale sulle
province di Salerno e di Avellino.
  L'Ufficio  delle  dogane  di  Salerno  assume  le  competenze della
soppressa  circoscrizione  doganale di Salerno, del soppresso ufficio
tecnico  di  finanza  di  Salerno  e della soppressa sezione doganale
Trapezio.
  La sezione operativa territoriale di Avellino assume le competenze,
relativamente   alla   provincia   di   Avellino   ed   in  relazione
all'attivita'  di  accertamento  nel  settore doganale e delle accise
della  soppressa  circoscrizione  doganale  di Salerno, del soppresso
ufficio  tecnico  di  finanza  di  Salerno  e  del  soppresso ufficio
provinciale UTF di Avellino.
  Al   direttore   dell'ufficio   delle  dogane  di  Salerno  vengono
attribuite  le  specifiche  competenze  del direttore della soppressa
circoscrizione  doganale  di  Salerno  e  del direttore del soppresso
ufficio tecnico di finanza di Salerno.
  A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di
Salerno e' strutturato, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7,
comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento
delle  funzioni  assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle
verifiche  dei controlli e delle attivita' antifrode, di gestione del
contenzioso  e  di  assistenza  e  informazione  agli  utenti e in un
ufficio  di  staff  per  le  attivita'  di programmazione e controllo
operativo,  affari generali gestione risorse e audit interno, analisi
dei rischi e audit di impresa.
  Il  responsabile  dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle
dogane  di  Salerno  assume  le  competenze, in materia contabile, di
ricevitore  capo  ed  ha  alle  sue  dirette  dipendenze  il cassiere
dell'area  stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale
di cui al comma 2.
  Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli
uffici   delle   dogane  rimangono  in  vigore  le  disposizioni  del
regolamento  di servizio per il personale delle dogane, approvato con
regio  decreto  22 maggio  1941,  n.  1132, e quelle per il personale
delle  imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.
    Roma, 8 settembre 2004
                                                Il direttore: Guaiana