L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 agosto 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio  2001,  n.  120/01 e successive
integrazioni e modificazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  17 luglio  2002, n. 137/02 (di
seguito: deliberazione n. 137/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 luglio  2003,  n. 91/03 (di
seguito: deliberazione n. 91/03);
    il  documento  per  la  consultazione  del  10 marzo 2004 recante
«Disciplina  del  servizio  di trasporto del gas naturale nei casi di
avviamento»  (di  seguito:  documento  per  la consultazione 10 marzo
2004).
  Considerato che:
    nell'ambito  del  procedimento  per  l'integrazione e la modifica
della  deliberazione n. 137/02, con il documento per la consultazione
10 marzo  2004  l'Autorita' ha tra l'altro proposto di introdurre una
specifica  disciplina  delle  modalita'  di accesso ed erogazione del
servizio  di  trasporto al fine di assicurare un'adeguata tutela alle
particolari esigenze relative ai punti di riconsegna che direttamente
alimentano  un  nuovo  impianto  termoelettrico, definito come «nuovo
punto di riconsegna a una centrale termoelettrica a ciclo combinato a
gas  o il punto di riconsegna esistente a una centrale termoelettrica
nella  quale  il  repowering  avviene  tramite la realizzazione di un
ciclo  combinato  a  gas», i quali, in fase di avviamento, presentano
una  marcata  indeterminatezza  del  profilo  di prelievo, nonche' ai
punti   di   entrata   per   l'avviamento   dei  nuovi  contratti  di
importazione, i quali sono caratterizzati da uno sfasamento temporale
tra disponibilita' e utilizzo della capacita';
    nelle  risposte  pervenute  al  documento  per  la  consultazione
10 marzo 2004, pur essendo emerso un sostanziale accordo da parte dei
soggetti  partecipanti  con  le  proposte  dell'Autorita', sono state
segnalate da molti operatori le seguenti esigenze:
      a) estendere   la  tutela  prospettata  per  i  soli  punti  di
riconsegna  che  alimentano  nuovi  impianti  termoelettrici, anche a
tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti per la produzione
di  energia  elettrica, che presentano le medesime caratteristiche di
indeterminatezza dei profili di prelievo in fase di avviamento;
      b) definire  una  durata  temporale  maggiore  del  periodo  di
avviamento  rispetto  a  quella  proposta, al fine di considerare tra
l'altro  le  specificita'  dell'avviamento  degli impianti soggetti a
repowering;
      c) precisare  che la disciplina proposta per i punti di entrata
interconnessi  con l'estero nel caso di avviamento di nuovi contratti
d'importazione,  da  un  lato,  sia  limitata  all'ipotesi  in cui la
capacita'  di  trasporto  in  tali punti sia disponibile a seguito di
interventi  di  realizzazione e, dall'altro lato, sia estesa ai punti
di entrata interconnessi con terminali di Gnl;
    nel  corso della consultazione e' stato inoltre osservato che, un
risultato  analogo  a quello perseguito con le proposte contenute nel
documento  per  la  consultazione 10 marzo 2004, potrebbe essere piu'
agevolmente  conseguito  mediante  l'introduzione di una modifica del
sistema  tariffario la quale, oltre ad essere di semplice e immediata
applicazione,  consentirebbe  all'utente del servizio di trasporto di
conoscere  in  anticipo  l'entita'  dell'incentivo  tariffario; e che
pertanto   e'   stata  proposta  una  modifica  in  tal  senso  della
deliberazione n. 120/01, in luogo della deliberazione n. 137/02.
  Ritenuto che sia opportuno, anche al fine di fornire incentivi allo
sviluppo del sistema del gas:
    in  luogo  della  integrazione  della  disciplina  dell'accesso e
dell'erogazione  del servizio di trasporto proposta nel documento per
la  consultazione  10 marzo  2004, prevedere, a modifica dell'attuale
disciplina   tariffaria  del  servizio  di  trasporto,  di  cui  alla
deliberazione  n.  120/01, una riduzione dei corrispettivi unitari di
capacita' nei seguenti casi:
      a) avviamento  di  nuovi punti di riconsegna e di potenziamento
superiore al 10% della capacita' di punti di riconsegna esistenti che
alimentano   impianti   per   la   produzione  di  energia  elettrica
direttamente connessi alla rete di trasporto;
      b) avviamento   di  contratti  di  importazione  a  seguito  di
realizzazione di un nuovo punto di entrata interconnesso con l'estero
o con terminali di Gnl;
    definire,  per  i  punti di riconsegna di cui alla lettera a), il
periodo  di  avviamento  per  una durata pari a nove mesi, durante il
quale nei primi sei mesi il corrispettivo unitario di capacita' viene
ridotto  in  misura  pari  al 50% e nei successivi tre mesi in misura
pari al 25%;
    definire,  per  i  punti  di  entrata  di cui alla lettera b), il
periodo di avviamento per una durata pari a 16 mesi durante il quale,
il  corrispettivo  unitario  di  capacita' nel punto di entrata venga
ridotto in misura pari al 50%;
                              Delibera
di   approvare   le   seguenti   modifiche   ed   integrazioni  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001. n. 120/01:
    a) all'art.  1,  comma  1.1, dopo la lettera i), sono inserite le
seguenti definizioni:
      «j)  periodo  di  avviamento  di  un  punto  di  riconsegna che
alimenta   un   impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica
direttamente  connesso  alla  rete di trasporto e' il periodo di nove
mesi  successivo  alla  data  di  disponibilita'  della  capacita' di
trasporto  a seguito di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna
o  di  potenziamento  superiore al 10% della capacita' di un punto di
riconsegna esistente;
      k) periodo  di  avviamento di un punto di entrata interconnesso
con  l'estero  o  con  terminali  di Gnl e' il periodo di sedici mesi
successivo alla data di disponibilita' della capacita' di trasporto a
seguito di realizzazione di un nuovo punto di entrata»;
    b) all'art. 7, dopo il comma 7.5, sono inseriti i commi seguenti:
  «7.5.1  Durante  il periodo di avviamento di un punto di riconsegna
che  alimenta  un  impianto  per  la  produzione di energia elettrica
direttamente  connesso alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto
riduce il corrispettivo CR2 come di seguito indicato:
    a) nei   primi  sei  mesi  del  periodo  di  avviamento  per  una
percentuale pari al 50%;
    b) nei  successivi  tre  mesi  del  periodo di avviamento per una
percentuale pari al 25%.
  7.5.2  Durante  il  periodo  di  avviamento  di un punto di entrata
interconnesso  con  l'estero  o  con  terminali  di Gnl, l'impresa di
trasporto  riduce  il  corrispettivo  CPe per una percentuale pari al
50%.
  Di  prevedere  che  il  presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e nel sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita. energia.it), affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
  Di      pubblicare     nel     sito     internet     dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita'
30 maggio  2001,  n.  120/01,  come risultante dalle modificazioni ed
integrazioni apportate con il presente provvedimento.

    Milano, 5 agosto 2004

                                                 Il presidente: Ortis