IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  l'art.  117,  comma  2, lettera r), della Costituzione che
attribuisce  allo  Stato  la legislazione esclusiva nella materia del
coordinamento   informativo   statistico   e   informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, recante:
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti  locali  in  attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e
i  compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in ordine alle
attivita'  di informazione ed al comma 1, tra gli altri, alla lettera
e) il coordinamento informativo e statistico;
    Visto  l'art.  9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
concernente  le  procedure di monitoraggio per l'assistenza sanitaria
nell'ambito delle disposizioni in materia di federalismo fiscale;
    Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 16 febbraio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  90  del  18 aprile  2001,
riguardante i modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle
aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle aziende ospedaliere e in
particolare il modello LA per la rilevazione dei costi per livelli di
assistenza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
29 novembre   2001,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33
dell'8 febbraio   2002,   relativo   alla   definizione  dei  livelli
essenziali di assistenza;
    Rilevata  la necessita' di modificare il modello LA per adeguarlo
alle mutate esigenze conoscitive derivanti dall'entrata in vigore del
richiamato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sui
livelli essenziali di assistenza sanitaria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
19 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  208
dell'8 settembre   2003,  riguardante  l'approvazione  del  Programma
statistico nazionale per il triennio 2003-2005;
    Acquisito  il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, come da verbale della seduta del 20 maggio 2004;

                              Decreta:
                           Articolo unico

    1.   Per   l'acquisizione   al  sistema  dei  dati  economici  di
rilevazione  dei  costi per livelli di assistenza a partire dall'anno
2003  le  aziende  unita'  sanitarie  locali e le aziende ospedaliere
inviano  alle  regioni  e alle province autonome di appartenenza e al
Ministero della salute le informazioni richieste con il nuovo modello
LA  riportato  in  allegato  1,  che costituisce parte integrante del
presente decreto.
    2.  Le  modalita'  di  compilazione  sono specificate nelle linee
guida allegate allo stesso modello.
    3.  Nulla  e'  innovato  rispetto  a  quanto  gia' previsto dalle
disposizioni  vigenti  per  la  validazione  dei  dati, per ritardi e
inadempienze  e  alle  modalita'  di trasmissione degli stessi, salvo
che,  per  l'anno 2003, le scadenze sono fissate al 15 settembre 2004
per i codici «000» e per quelli delle aziende unita' sanitarie locali
e  aziende  ospedaliere  e  al  30 settembre  2004 per i codici «999»
riepilogativo regionale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 18 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia