IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia
di  procreazione  medicalmente  assistita» e in particolare l'art. 18
che  istituisce  il  Fondo  per  le  tecniche di procreazione con una
dotazione  annua,  a  partire  dal  2004,  di 6,8 milioni di euro, da
ripartire  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  sulla  base  di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute;
  Vista  la propria indicazione, rimessa in data 2 aprile 2004 per le
valutazioni  della  Conferenza  Stato  regioni,  di  utilizzare  come
criterio  per  la  ripartizione  dei  fondi  il  numero  delle  donne
maggiorenni in eta' feconda e quindi comprese nelle classi di eta' da
19 a 49 anni, secondo gli ultimi dati forniti dall'ISTAT;
  Visto  il  parere  favorevole  sui criteri individuati dal Ministro
espresso  dalla  Conferenza  Stato regioni nella seduta del 29 aprile
2004;
                              Decreta:
  1.  A  partire  dall'anno 2004 l'importo di 6,8 milioni di euro, di
cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante «Norme in
materia  di procreazione medicalmente assistita», viene ripartito tra
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo il
prospetto   allegato   che   forma   parte  integrante  del  presente
provvedimento.
  2.  Alla  erogazione  si  procedera' con separato provvedimento non
appena  sara  formalizzata la istituzione del capitolo di spesa nello
stato di previsione del Ministero.
    Roma, 9 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia