IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'articolo 139  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modificazioni, concernente la patente di servizio
per  il  personale  abilitato  allo svolgimento di compiti di polizia
stradale;
  Visto  il  comma  2  del citato articolo 139 che affida al Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro
dell'interno  il  compito  di  stabilire requisiti e modalita' per il
rilascio della patente di servizio;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Patente di servizio

  1.  Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a),
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  abilitati  a  svolgere  compiti di polizia stradale e
riconosciuti  idonei  ai  sensi  degli  articoli 3  e  4 del presente
decreto,  e'  rilasciata una patente di servizio, conforme al modello
di  cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di
polizia     stradale    o    di    veicoli    nella    disponibilita'
dell'Amministrazione   utilizzati   per   l'espletamento  di  compiti
istituzionali dell'ente di appartenenza.
  2.  La  patente  rilasciata  ai sensi dell'articolo 138 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista
dal comma 1.
  3.  La  patente di servizio e' rilasciata dal Prefetto, nell'ambito
del territorio di competenza, a:
    a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
    b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
  Ai  rimanenti  soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, e comma 3,
lettera  a),  la  patente  di  servizio  e' rilasciata dal competente
ufficio   dell'Amministrazione   di  appartenenza  ad  eccezione  dei
dipendenti dell'ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata
dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i
criteri e le modalita' di rilascio.
  4.  La  patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli
per  i  quali  il  conducente  e'  abilitato a guidare con la patente
conseguita  ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  A  tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati
i seguenti tipi di abilitazione:
    abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
    abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali,   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  139  del decreto legislativo 30
          aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni (Nuovo
          codice  della  strada)  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n. 74 e'
          il seguente:
              «Art.  139  (Patente  di  servizio per il personale che
          esplica  servizio  di  polizia  stradale). - 1. Ai soggetti
          gia'  in  possesso  di  patente  di  guida e abilitati allo
          svolgimento  di  compiti  di  polizia stradale indicati dai
          commi  1  e  3,  lettera  a),  dell'art.  12  e' rilasciata
          apposita  patente  di servizio la cui validita' e' limitata
          alla  guida  di veicoli adibiti all'espletamento di compiti
          istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno, sono
          stabiliti  i requisiti e le modalita' per il rilascio della
          patente di cui al comma 1.».
              - Il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri) pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12 settembre 1988, n. 214,
          supplemento ordinario e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  12, commi 1 e 3, lettera a) del
          citato  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 e' il
          seguente:
              «1.  L'espletamento  dei  servizi  di  polizia stradale
          previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          Stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della Guardia di finanza;
                d-bis) ai  Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale;
                f-bis) al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale   dello   Stato,   in  relazione  ai  compiti  di
          istituto.».
              «3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;».
              - Il testo dell'art. 138 del citato decreto legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni e' il
          seguente:
              «Art.  138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
          1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
          veicoli   di  loro  dotazione  agli  accertamenti  tecnici,
          all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
          circolazione e delle targhe di riconoscimento.
              2.  I  veicoli  delle  Forze armate, qualora eccedono i
          limiti  di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
          per   circolare   sulle   strade   non   militari,  di  una
          autorizzazione  speciale  che  viene rilasciata dal comando
          militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
          provvede il predetto comando competente.
              3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
          del personale in servizio:
                a) all'addestramento,       all'individuazione      e
          all'accertamento  dei  requisiti  necessari  per  la guida,
          all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
          di  guida,  che  abilita  soltanto  alla  guida dei veicoli
          comunque in dotazione delle Forze armate;
                b) al  rilascio  dei certificati di abilitazione alle
          mansioni  di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
          guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
              4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
          al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
          titolo.
              5.  Coloro  che sono muniti di patente militare possono
          ottenere,  senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
          di   guida  per  veicoli  delle  corrispondenti  categorie,
          secondo  la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministero  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta  venga
          presentata   per  il  tramite  dell'autorita'  dalla  quale
          dipendono  durante  il  servizio  o non oltre un anno dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
          di  guida  militare puo' ottenere la conversione in analogo
          certificato  di  abilitazione ad istruttore di guida civile
          senza  esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  purche'  gli
          interessati  ne facciano richiesta entro un anno dalla data
          del congedo o dalla cessazione dal servizio.
              7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
          reimmatricolati  con  targa  civile previo accertamento dei
          prescritti requisiti.
              8.  Le  caratteristiche  delle targhe di riconoscimento
          dei  veicoli  a motore o da essi trainati in dotazione alle
          Forze  armate  sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
          quale  dipendono  l'arma  o  il  corpo e il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti.
              9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
          stradale   di   materie  radioattive  e  fissili  speciali,
          mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
          di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
              10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
          in  servizi  di  istituto,  i mezzi di trasporto collettivo
          militare,   appartenenti  alle  categorie  M2  e  M3,  sono
          assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  ai  veicoli  e ai conducenti della Polizia di Stato,
          della   Guardia   di   finanza,   del   Corpo   di  Polizia
          penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
          dei  Corpi  dei vigili del fuoco delle province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  della  Croce rossa italiana, del Corpo
          forestale  dello  Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
          regioni  a  statuto  speciale  e nelle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano e della Protezione civile nazionale,
          della  regione  Valle  d'Aosta e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              12.  Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
          di  patente  rilasciata  ai  sensi  del  comma 11, guida un
          veicolo  immatricolato  con  targa  civile e' soggetto alle
          sanzioni  previste  dall'art.  125,  comma 3. La patente di
          guida   e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha  rilasciata,
          secondo    le    procedure    e   la   disciplina   proprie
          dell'amministrazione di appartenenza.
              12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente militare o di
          servizio  rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
          veicoli  delle  corrispondenti  categorie immatricolati con
          targa  civile  purche'  i  veicoli  stessi siano adibiti ai
          servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».
              - Il testo dell'art. 116 del citato decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285 e' il seguente:
              «Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova finale, organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              1-ter.  A  decorrere  dal  1° luglio  2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  per la guida di
          ciclomotori  e'  esteso  anche ai maggiorenni che non siano
          gia' titolari di patente di guida.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri ed
          essere   in   possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  auto  scuole di cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
              A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
              B  -  Motoveicoli,  esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
              C  -  Autoveicoli,  di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
              D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto
          di  persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello
          del  conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un
          rimorchio leggero;
              E  -  Autoveicoli  per  la  cui  guida  e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma  4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
          di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
          persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
          veicoli  adibiti  al  trasporto di' merci pericolose. Fanno
          eccezione  le  autovetture,  i tricicli ed i quadricicli in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per il
          trasporto  di  persone, qualora ricorrano le condizioni per
          il  rilascio  del certificato di abilitazione professionale
          ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
          C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  previo  accertamento  dei  requisiti  fisici  e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui  all'art.  115,  comma  1,  lettera  d),  numero  3), i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  sulla  base dei requisiti, delle modalita' e dei
          programmi di esami stabiliti nel regolamento.
              8-bis.  Il  certificato  di  cui al comma 8 puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o  a  minorati fisici che siano in
          possesso di' patente di categoria B, C e D speciale e siano
          stati  riconosciuti  idonei  alla  conduzione  di taxi e di
          autovetture    adibite    a    noleggio,    con   specifica
          certificazione  rilasciata  dalla commissione medica locale
          in  base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
          norma dell'art. 119, comma 10.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  Tali  certificati non possono essere rilasciati
          ai mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente   ufficio   centrale   del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  che  trasmette per posta, alla nuova
          residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
          di  convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
          tal  fine,  i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
          competente  del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
          via  telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
          record   prescritti   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,    notizia    dell'avvenuto   trasferimento   di
          residenza,  nel termine di un mese decorrente dalla data di
          registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
          anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
          residenza  senza  che  sia stata ad essi dimostrata, previa
          consegna  delle  attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
          versamenti  degli  importi  dovuti  ai  sensi  della  legge
          1° dicembre  1986,  n.  870,  per  la  certificazione della
          variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11-bis.  Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita',  i  programmi  dei corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente di guida o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          343,35 a euro 1.376,55.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida e' punito con la sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 2.168,25
          a   euro   8.676,15;  la  stessa  sanzione  si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata  per mancanza dei requisiti previsti dal presente
          codice.
              13-bis.  Il  minore  che,  non munito di patente, guida
          ciclomotori   senza   aver  conseguito  il  certificato  di
          idoneita'  di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 541,80 a
          euro 2.168,25.
              14. (Omissis).
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato    di    abilitazione   professionale,   quando
          prescritto,   o   di  apposita  dichiarazione  sostitutiva,
          rilasciata  dal  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti   terrestri,   ove   non   sia   stato  possibile
          provvedere,  nei  dieci  giorni  successivi all'esame, alla
          predisposizione   del   certificato   di  abilitazione,  e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 137,55 a euro 550,20.
              16. (Omissis).
              17.  Le  violazioni  delle disposizioni di cui ai commi
          13-bis  e  15  importano  la  sanzione accessoria del fermo
          amministrativo  del veicolo per giorni sessanta, secondo le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.».