IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Visto   il   regolamento   (CEE)  n.  3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive,
in  cui  figurano  anche l'alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil,
desmedipham,  ioxynil  e phenmedipham, da valutare ai fini della loro
eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
    Vista  la  direttiva  2003/58/CE  della Commissione del 23 aprile
2004,     concernente     l'iscrizione    delle    sostanze    attive
alpha-cypermethrin,  benalaxyl,  bromoxynil,  desmedipham,  ioxynil e
phenmedipham nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/58/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
alpha-cypermethrin,  benalaxyl,  bromoxynil,  desmedipham,  ioxynil e
phenmedipham  nell'allegato  I  del  decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  che in fase di attuazione della direttiva 2003/58/CE
si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per le sostanze
attive   alpha-cypermethrin,   benalaxyl,   bromoxynil,  desmedipham,
ioxynil  e  phenmedipham  nei  relativi  rapporti di riesame, messi a
disposizione degli interessati;
    Considerato   altresi'   che  per  ragioni  di  efficienza  e  di
razionalizzazione  degli  interventi, la citata direttiva prevede che
il riesame da parte degli Stati membri delle autorizzazioni esistenti
dei  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive oggetto del
presente decreto venga coordinato dagli Stati membri relatori:
      il Belgio per la sostanza attiva alpha-cypermethrin;
      la Francia per le sostanze attive bromoxynil e ioxynil;
      il Portogallo per la sostanza attiva benalaxyl;
      la Finlandia per le sostanze attive desmedipham e phenmedipham;
    Considerato   inoltre   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze
attive   alpha-cypermethrin,   benalaxyl,   bromoxynil,  desmedipham,
ioxynil  e  phenmedipham  si  devono  applicare  i  principi uniformi
previsti  dall'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil,
desmedipham,   ioxynil   e   phenmedipham   sono  iscritte,  fino  al
28 febbraio  2015,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.