IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati   per  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  il  decreto  del  5 agosto  2004,  recante:  «Autorizzazione
all'aumento  del  titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti
della  vendemmia  2004  destinati  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per la
campagna  vitivinicola 2004/2005, nella regione Lombardia» pubblicato
in  Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004, che per mero errore
materiale   indica   in  elenco  l'utilizzo  del  saccarosio  per  le
operazioni di cui trattasi;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere  effettuate  in  conformita'  della  normativa  comunitaria  e
nazionale   indicate,   nel  rispetto  delle  disposizioni  impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  che  non  consentono
l'utilizzo del saccarosio per le operazioni di cui sopra;
                              Decreta:
  L'articolo  unico del decreto ministeriale 5 agosto 2004 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 18 agosto 2004 e'
sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
                           «Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Lombardia  provenienti dalle zone di produzione delle
uve  atte  a  dare  vini  a  denominazione  di  origine controllata e
garantita  o  a  denominazione  di  origine controllata, per tutte le
tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli
specifici disciplinari di produzione.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale,  compresa  l'osmosi  inversa,  fatte  salve  le misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Pinot nero;
    Chardonnay;
    Riesling italico;
    Moscato;
    Trebbiano di soave bianco (Trebbiano di Lugana).
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e  rettificato  o  saccarosio  o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dai
rispettivi disciplinari di produzione».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 4 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Abate