IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e successive modificazioni, recante norme di recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali, in particolare il comma 4 dell'articolo 11, il comma 3, lettera a) dell'articolo 9 e l'articolo 9-bis; Visto, in particolare, il comma 11 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo il quale stabilisce che le disposizioni sul contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e sui relativi allegati possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro della sanita', in conformita' alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunita' economica europea; Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata all'articolo 109 dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003; Vista la direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; Vista in particolare la sostituzione del testo dell'allegato I alla direttiva 2001/83/CE; Considerato che l'allegato I riguarda le Norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali e che le informazioni e i documenti relativi ai risultati di tali prove rappresentano il contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio; Considerato che il contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e i relativi allegati devono essere adattati per tener conto del progresso scientifico e tecnico; Decreta: Articolo 1. 1. Le informazioni e i documenti relativi ai risultati delle prove effettuate sui medicinali ad uso umano, presentati a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio devono conformarsi alle norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici riportati nell'allegato I al presente decreto.