IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto   il   decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  18 febbraio  1997,  n.  44,  e
successive   modificazioni,   recante   norme  di  recepimento  delle
direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita'
medicinali,  in  particolare il comma 4 dell'articolo 11, il comma 3,
lettera a) dell'articolo 9 e l'articolo 9-bis;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 11 dell'articolo 8 del predetto
decreto  legislativo  il  quale  stabilisce  che  le disposizioni sul
contenuto della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio
e  sui  relativi  allegati  possono essere modificate o integrate con
decreto  del Ministro della sanita', in conformita' alle direttive ed
alle raccomandazioni della Comunita' economica europea;
  Vista   la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
ai  medicinali  per uso umano, come modificata all'articolo 109 dalla
direttiva  2002/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del
27 gennaio 2003;
  Vista  la direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003
che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano;
  Vista in particolare la sostituzione del testo dell'allegato I alla
direttiva 2001/83/CE;
  Considerato  che  l'allegato  I  riguarda  le  Norme  e  protocolli
analitici,  tossico-farmacologici  e  clinici  in  materia  di  prove
effettuate  sui  medicinali  e  che  le  informazioni  e  i documenti
relativi  ai risultati di tali prove rappresentano il contenuto della
domanda di autorizzazione all'immissione in commercio;
  Considerato  che  il  contenuto  della  domanda  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  i  relativi  allegati devono essere
adattati per tener conto del progresso scientifico e tecnico;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  1.  Le informazioni e i documenti relativi ai risultati delle prove
effettuate  sui  medicinali  ad uso umano, presentati a corredo delle
domande   di   autorizzazione   all'immissione  in  commercio  devono
conformarsi  alle norme e protocolli analitici, tossico-farmacologici
e clinici riportati nell'allegato I al presente decreto.