La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei  servizi  radiotelevisivi  nella  seduta  del  20 ottobre 2004 ha
deliberato   le  seguenti  modifiche  al  Regolamento  per  l'accesso
radiotelevisivo;
  All'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    2-bis. Ciascun soggetto avente titolo puo' presentare non piu' di
una  domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica,
televisiva   e   per  il  mezzo  di  televideo.  Con  riferimento  in
particolare  alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti
temi di carattere prevalentemente politico o di attualita' politica o
sindacale,   la  Sottocommissione  permanente  per  l'accesso  ha  la
facolta'  di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi
collegamento   organico   con  soggetti  che  hanno  gia'  presentato
richiesta  nei  tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette
ad  aggirare il divieto di presentazione di piu' domande nell'arco di
tre  mesi  da  parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono
essere   mandate   in   onda   trasmissioni   recanti  dichiarazioni,
interviste,  o  che  illustrino l'attivita' di esponenti politici che
abbiano  gia'  partecipato  ai  programmi  dell'accesso  nei tre mesi
precedenti.
  All'articolo  3, al comma 5 alla lettera b) sono aggiunte infine le
seguenti  parole: «,garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto
a quelle di soggetti richiedenti le cui attivita' presentino comunque
aspetti  di  ordine  commerciale  ed  economico,  fermo  restando  il
divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile
1975,  n.  103,  di  utilizzare  i  programmi  dell'accesso a fini di
pubblicita' commerciale».
  Dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
    d-bis)  tenere  conto  dell'effettiva  rilevanza  nazionale degli
organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli
se  del  caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle
competenti sedi dell'accesso regionale.
  All'articolo 4, al comma 3, e' soppressa la lettera b).
  Al comma 3 e' soppressa la lettera e).
  All'articolo 5,   al  comma  1  dopo  le  parole  «a  registrare  e
trasmettere»   sono   inserite   le   seguenti:   «,valutando   anche
l'opportunita'   tecnica   e  comunicativa  di  utilizzare  materiale
registrato fornito dal soggetto richiedente,».