IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e
mercato  lavoro  e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in
cui  delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del
lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente;
  Visto  il  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel
dare  attuazione  agli  articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003,
dispone all'art. 40 che il ricorso al lavoro intermittente e' ammesso
in  presenza  di  esigenze anche individuate con decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  via  provvisoriamente
sostitutiva    delle   relative   determinazioni   assumibili   dalla
contrattazione collettiva;
  Sentite  le  organizzazione  e  associazioni sindacali e preso atto
della   carenza  di  puntuali  indicazioni  delle  stesse  in  ordine
all'individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei
diversi  settori  produttivi  e  di  servizi,  il  ricorso  al lavoro
intermittente;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere a una prima indicazione
delle  predette  esigenze al fine di dare immediata effettivita' alla
disposizione  di  riferimento,  riequilibrandone  l'utilizzo rispetto
alle  sperimentazioni  gia'  ammesse  ai sensi dell'art. 34, comma 2,
caratterizzate  dall'elemento giustificativo della soggettivita', per
l'effetto acausali;
  Rilevato  che  il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla
un  elenco  di  occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che
possono  ora  essere  prese,  in  via  transitoria  e in attesa delle
regolamentazioni  contenute  nei contratti collettivi, come parametro
di  riferimento  oggettivo  per  la  messa a regime dell'istituto del
lavoro intermittente, che appunto prevede l'esecuzione di prestazioni
di carattere discontinuo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente
con  riferimento  alle  tipologie di attivita' indicate nella tabella
allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
  2.  Salvo  diversa  previsione della contrattazione collettiva e in
attesa  delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del
lavoro  intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione
delle  clausole  contenute  nei contratti collettivi, in vigore prima
del   24 ottobre   2003,  che  gia'  disciplinavano  l'esecuzione  di
prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Maroni